Incarto n. 52.2011.450
Lugano 17 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 settembre 2011 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 13 settembre 2011 (n. 5072) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 giugno 2011 con cui il DECS, Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, gli ha rifiutato l'erogazione di una borsa di studio per l'anno scolastico 2011-2012;
viste le risposte:
19 ottobre 2011 del DECS;
19 ottobre 2011 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 10 novembre 2011 del ricorrente e delle dupliche:
23 novembre 2011 del Consiglio di Stato;
28 novembre 2011 del DECS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 si è iscritto alla facoltà di economia presso l'Università di __________ nel settembre 2008. Durante i suoi studi, per decisione dell'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (in seguito: UBSS), egli ha potuto beneficiare dei seguenti assegni e prestiti di studio:
anno scolastico 2008/2009: assegno di fr. 13'600 e prestito di fr. 5'000.-;
Il 14 maggio 2011 RI 1 ha presentato all'UBSS una nuova domanda tendente all'ottenimento di una borsa di studio per l'anno scolastico 2011/2012.
B. Con decisione 25 maggio 2011, l'UBSS ha respinto la richiesta, rilevando che la durata minima degli studi (o della formazione) era già stata sussidiata. Adita su reclamo, il 14 giugno 2011 l'autorità di prime cure ha confermato la propria decisione, osservando che la durata minima prevista per l'ottenimento del Bachelor presso l'Università di __________ è di tre anni e che RI 1 l'aveva di fatto superata, avendo frequentato i sei semestri durante gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Un eventuale sussidiamento degli ulteriori due semestri non poteva di conseguenza entrare in considerazione in virtù del chiaro testo di legge applicabile alla fattispecie (art. 21 legge della scuola del 1° febbraio 1990; LSc; RL 5.1.1.1; art. 7 cpv. 2 Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995; Rbst; RL 5.1.3.1).
C. Con giudizio 13 settembre 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto corrette le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità inferiore, secondo cui gli assegni ed i prestiti di studio possono essere concessi anno per anno e comunque per la durata minima del ciclo di studi (ovvero quella più breve entro la quale è possibile portare a termine la formazione), fissata, nel caso specifico, in 6 semestri. Avendola superata, è corretto che all'interessato sia stata negata la concessione del postulato aiuto per l'anno scolastico 2011/2012. Né il fatto di aver indicato, nei vari formulari, la durata complessiva del ciclo di studi (2008/2012), né le spiegazioni fornite dall'UBSS nell'ambito della richiesta di sussidio per l'anno 2009/2010, ha soggiunto il Governo, consentono a RI 1 di sostenere che la competente autorità avrebbe di fatto autorizzato, promesso o lasciato intendere che egli avrebbe potuto beneficiare di assegni di studio per la formazione "globale", vale a dire per 8 semestri. Ne discende che l'UBSS non è incorso in un comportamento contraddittorio o lesivo del principio della buona fede.
D. Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla risoluzione dipartimentale del 14 giugno 2011 e riformata nel senso che gli sia concessa la borsa di studio per l'anno scolastico 2011/2012. Il ricorrente ha ribadito in buona sostanza le medesime argomentazioni già addotte dinanzi alle precedenti istanze. Anche in questa sede ha osservato che l'UBSS, a seguito di sue precise indicazioni e spiegazioni, aveva di fatto autorizzato la formazione dello stesso per il periodo 2008/2012. In particolare, la competente autorità sarebbe stata chiaramente informata già nel 2009 della durata degli studi per studenti non madrelingua - in particolare del fatto che il ricorrente svolgesse il cosiddetto periodo di Assessment sull'arco di quattro semestri, anziché di due. Essa non potrebbe negare, ora, il sussidiamento degli ultimi due semestri del primo ciclo di formazione adducendo quale motivazione quella per cui la durata minima dello stesso sarebbe già stata sussidiata. Agendo in tale modo, l'autorità di prime cure avrebbe disatteso il principio dell'affidamento e il divieto di comportamento contraddittorio.
E. All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni, e il DECS (UBSS), con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso. Nelle successive comparse scritte, le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 95 cpv. 1 LSc. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. Gli assegni e i prestiti di studio sono regolati dal capitolo IV (art. 19-22) della LSc. Giusta l'art. 19 cpv. 1 LSc, il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. L'aiuto finanziario, soggiunge il cpv. 2, è concesso in via principale nella forma dell'assegno e in casi particolari come prestito. L'art. 21 cpv. 1 LSc prevede che gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli. Anche l'art. 7 cpv. 2 Rbst, cui rimanda l'art. 22 LSc, stabilisce che l'assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio, e che non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado.
2.2. Solo la durata minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - arco di tempo che non corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata. Per quanto rigorosa possa apparire, soprattutto a causa della possibile discordanza fra durata teorica ed effettiva degli studi, tale interpretazione corrisponde alla volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio ed è stata condivisa anche dal Tribunale federale (cfr. STF 2C_244/2008 del 5 giugno 2009, consid. 5.3). La durata minima è fissata, per quanto concerne gli studi universitari, dai regolamenti delle singole università. A __________ essa è di 6 semestri. Come si evince dalla "Studienordnung für die Bachelor-Ausbildung der Universität __________ " del 10 giugno 2002 (stato al 23 maggio 2011), sei semestri corrispondono alla durata minima entro la quale è possibile portare a termine, esami compresi, il primo ciclo di studio per l'ottenimento del diploma di bachelor (cfr. art. 1: "Diese Ordnung regelt für das 3. bis 6. Semester der sechssemestrigen Bachelor-Stufe der Universität __________ […]"). Anche l'Università __________ ha uniformato infatti tutti i propri corsi secondo il modello di Bologna, che si articola in due cicli di studio: il primo, di 3 anni, per l'ottenimento del diploma di bachelor ed il secondo, di 2 anni, che termina con il master. Nonostante l'ateneo abbia aderito alla riforma - si legge sul sito internet www.orientamento.ch
2.3. Nella concreta fattispecie, RI 1 ha già effettuato 6 semestri di studio durante gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 presso la facoltà di economia dell'Università di __________. Nella domanda di borsa di studio relativa all'anno scolastico 2008/2009, l'insorgente ha indicato che era sua intenzione frequentare il primo anno della facoltà di economia secondo il curricolo di Bologna e che l'inizio e la prevista conclusione dell'intera formazione si sarebbe svolta sull'arco degli anni 2008-2012 con primi esami a febbraio e agosto 2009 (cfr. punto 6). Con la domanda relativa all'anno scolastico 2009/2010 RI 1 ha evidenziato di aver svolto l'Assessment durante il primo anno di studi (cfr. punto 5); pur segnalando, al punto 6, di frequentare (ancora) il primo anno, non ha precisato di voler prolungare il periodo di Assessment di ulteriori due semestri. Tale circostanza è stata esplicitata nella comunicazione e-mail del 23 novembre 2009, mediante la quale il ricorrente, oltre ad aver spiegato all'autorità di prime cure la sua situazione scolastica, ha sottolineato di avere esteso l'anno di Assessment sull'arco di quattro semestri, nonché di essere contemporaneamente iscritto al primo semestre del bachelor in affari internazionali. Quand'anche l'insorgente avesse manifestato sin dall'inizio la propria intenzione di effettuare la prima fase del ciclo di studi sull'arco di due anni (segnatamente con la prima domanda di borsa di studio, laddove ha indicato la durata complessiva della propria formazione), egli non ne trarrebbe giovamento alcuno per le ragioni che verranno esposte nel seguito. Il ricorrente ritiene che l'UBSS, a seguito di queste sue precise indicazioni, avrebbe di fatto autorizzato la formazione - indi il relativo sussidiamento - per il periodo 2008-2012. A suo giudizio, la competente autorità sarebbe stata informata della durata degli studi per studenti non madrelingua già nel 2009. Essa non potrebbe quindi negare la concessione del postulato aiuto per l'ultimo anno del primo ciclo di formazione con la motivazione che la durata minima dello stesso sarebbe già stata sussidiata, senza disattendere il principio dell'affidamento e incorrere in un comportamento contraddittorio, lesivo del principio della buona fede. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Giova anzitutto rilevare che il ricorrente ha scelto autonomamente di fruire della facoltà concessagli dalle "Ausführungsbestimmungen Assessment-Stufe" dell'Università per diluire il periodo di Assessment sull'arco di 4 semestri secondo la Variante B (cfr. § 3.1.3, nonché e-mail del 23 novembre 2009). L'estensione, come si legge al § 2.2.1 delle stesse disposizioni, è infatti facoltativa ("Fremdsprachige Studierende können das Assessment-Jahr auf höchstens zwei Jahre erstrecken"). Ciò non toglie che la durata sussidiabile, ovvero quella minima entro la quale è possibile portare a termine il primo ciclo di studi onde ottenere il diploma di bachelor, indipendentemente dalla variante scelta per assolvere l'Assessment, è e rimane di 6 semestri. Lo studente che sceglie di affrontare il primo anno in quattro semestri, non perde necessariamente un anno di università. A partire dal secondo anno, qualunque sia la formula (variante) adottata, egli può recuperare i corsi dell'Assessement-Stufe e al contempo dare gli esami di corsi successivi, recuperando il tempo "perso". Invano il ricorrente si lamenta di trovarsi ora, e dunque nel corso del terzo anno, a frequentare i corsi del secondo. Di ciò non può che rammaricarsi. La possibilità di svolgere gli studi (esami compresi) entro sei semestri non era affatto esclusa, anzi era possibile grazie ad un'adeguata pianificazione dei corsi. Del resto neppure l'insorgente adduce che fosse cosa impossibile. Parimenti a torto il ricorrente sostiene che l'UBSS avrebbe assunto atteggiamenti contraddittori e lesivi del principio della buona fede, per aver fornito indicazioni rassicuranti circa la possibilità di sussidiare la durata complessiva del ciclo di studi (2008-2012), rispettivamente per averla di fatto autorizzata dopo aver accettato che egli svolgesse l'Assessment sull'arco di 4 semestri. Come rettamente rileva il Governo, l'aver spiegato all'UBSS di avere esteso l'anno di Assessment su 4 semestri, nonché di essere iscritto provvisoriamente al primo semestre di bachelor e l'aver, di conseguenza, ricevuto un assegno di studio per il secondo anno di studi (cfr. domanda di borsa di studio per l'anno scolastico 2009-2010), non sono circostanze che possono conferire all'insorgente il diritto di esigere, in base al principio dell'affidamento, che gli venga concesso il postulato aiuto anche per l'anno scolastico 2011/2012, ovvero per ulteriori due semestri in deroga alla regola della durata minima del ciclo di studi. Concedendo un assegno di studio per i primi due anni di studio durante i quali il ricorrente ha svolto l'Assessment, l'UBSS non ha promesso o lasciato intendere che egli avrebbe potuto beneficiare di assegni di studio per complessivi 8 semestri, anziché solo 6. Neppure il fatto di aver indicato, nei vari formulari, la durata complessiva prevista per gli studi può essergli d'alcun giovamento. Le domande tendenti all'ottenimento di una borsa di studio vengono infatti valutate e decise anno per anno, non già per un intero periodo di formazione come pretende a torto il ricorrente (cfr. art. 21 cpv. 1 LSc e 7 cpv. 2 Rbst). Si ribadisce che egli ha deciso autonomamente di distribuire le materie relative all'Assessment-Stufe su quattro semestri. Tale scelta non gli è stata imposta, né tantomeno suggerita da chicchessia. Contrariamente a quanto assevera l'insorgente, non spetta di certo all'UBSS contestare od accettare le scelte formative dei singoli richiedenti, né renderli attenti sulle indicazioni che si trovano sui formulari compilati, alla luce del chiaro testo di legge applicabile alla fattispecie.
3.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria