Incarto n. 52.2011.323
Lugano 22 luglio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 luglio 2011 di
RI 1 e RI 2 RI 3 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3377) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 16 agosto 2010 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato alla CO 1 il permesso per installare tre antenne per la telefonia mobile sul tetto piano di un edificio (part. 1439, sezione Breganzona);
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di costruzione 29 gennaio 2010, la CO 1, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Lugano il permesso per installare tre antenne per la telefonia mobile (tecnologia UMTS), fissate a due supporti verticali, appoggiati su due treppiedi in acciaio, sul tetto piano di uno stabile (part. 1439) situato a Breganzona, in via Giovanni Polar. Il fondo in questione è assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale R3.
b. Alla domanda si sono tra l'altro opposti RI 1 e RI 2, comproprietari di uno stabile a confine (part. 1671) nonché RI 3, comproprietario, assieme alla RI 2, di due terreni (part. 1210 e 1673) situati sull'altro lato di via Giovanni Polar e di altri fondi (part. 1089, 1088 e 1087) ubicati nelle immediate vicinanze.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 69178 del 7 maggio 2010), il 16 agosto 2010 il municipio ha rilasciato alla CO 1 l'autorizzazione richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con decisione 14 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso il citato provvedimento, confermando la licenza edilizia accordata dal municipio. Il Governo ha innanzi tutto ritenuto che le antenne rispettassero i limiti posti dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710). Il progetto sarebbe inoltre conforme alla zona di situazione; nessuna restrizione, ha aggiunto, potrebbe essere dedotta dalle norme di zona che disciplinano i fondi vicini. Le antenne, aventi un ingombro di trascurabile importanza, non disattenderebbero inoltre gli art. 7 cpv. 5 e 10 cpv. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) relativi ai corpi tecnici. Anche se non rispettassero queste norme, considerando l'attuale sorpasso dell'altezza massima di zona dell'edificio su cui verrebbero collocate, potrebbero comunque essere autorizzate dal profilo dell'art. 39 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). La sistemazione delle antenne sul tetto, ha concluso, non imporrebbe la posa di un parapetto conforme alla norma SIA 358.
C. Con ricorso 6 luglio 2011, gli insorgenti impugnano la predetta risoluzione governativa dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e sia negata alla CO 1 la licenza edilizia richiesta. Le antenne disattenderebbero l'obbligo d'inserimento armonioso delle costruzioni stabilito dall'art. 6 NAPR: l'edificio su cui è prevista la loro collocazione, argomentano, si trova a ridosso di un comparto soggetto a piano di quartiere, sottoposto a particolari vincoli di natura paesaggistica e di tutela di beni culturali, segnatamente di villa __________ (part. 498). Il progetto non rispetterebbe le norme relative ai corpi tecnici, né potrebbe essere autorizzato in base all'art. 39 RLE. Il progetto non sarebbe inoltre conforme all'ORNI: la valutazione annessa alla domanda di costruzione non terrebbe conto dell'edificio residenziale dei ricorrenti RI 1 (part. 1671) - luogo a utilizzazione sensibile - né delle prescrizioni (allegato 2 all'ORNI) relative alle immissioni a frequenza multipla.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni nel merito. L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nella propria posizione. Il municipio e la CO 1 chiedono dal canto loro il rigetto dell'impugnativa con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi in appresso.
E. Con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle loro osservazioni, come pure del complemento d'informazione 15 novembre 2011 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) raccolto da questo Tribunale, si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, è certa (art. 43 LPamm; art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv.1 LPamm), integrati dal complemento d'informazione 15 novembre 2011 della SPAAS. Non occorre assumere le prove chieste dalle parti. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004, n. 37, consid. 2.2.; RDAT I-2000, n. 60; RDAT I-1991 n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40 LE, n. 1235). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita
norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza, in questo caso, è in linea di massima determinata a partire dal livello del tetto ed indipendente da quella dell'edificio sottostante.
2.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alle norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del 7 gennaio 2009, consid. 2.2 con rinvii; 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1243). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità decidente la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio, che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile (STA 52.2005.192 del 14 luglio 2006 consid. 2.2.; 52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1 con rinvii).
2.3. In base all'art. 48 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale semi-estensiva R3 l'altezza massima degli edifici è di m 10.50 alla gronda e m 12.50 al colmo. Per i corpi tecnici, dispone l'art. 10 cpv. 6 NAPR, è concesso un supplemento d'altezza di 2 m alla condizione che le dimensioni siano contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità e che la superficie occupata sia ridotta al minimo, in ogni caso non oltre il 20 % di quella dell'edificio. Il Municipio può limitare il supplemento d'altezza per motivi estetici, ambientali e di protezione dei punti di vista. Secondo l'art. 7 cpv. 5 NAPR, per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.
In base all'art. 10 cpv. 6 NAPR, i corpi tecnici - espressamente definiti quali strutture che sporgono oltre la copertura del tetto e sono destinate al funzionamento di un impianto al servizio dello stabile su cui insistono (cfr. art. 7 cpv. 5 NAPR) - sono dunque assoggettati a specifici limiti di sviluppo orizzontale (20% della superficie occupata dall'edificio) e verticale (supplemento d'altezza di m 2.00). Considerato che l'altezza di un edificio, in base all'art. 40 cpv. 1 LE, a cui rinvia l'art. 10 cpv. 1 NAPR, è misurata a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, il parametro di m 2.00 previsto dall'art. 10 cpv. 6 NAPR deve essere misurato da questo punto. L'altezza del corpo tecnico, come si dirà meglio in seguito, è inoltre indipendente da quella dell'edificio sottostante. Queste norme - che perseguono anche finalità di natura estetica, conferendo un aspetto ordinato alla copertura degli edifici - stando al loro tenore letterale, di per sé non vietano altre sporgenze; non stabiliscono segnatamente che sui tetti sono ammissibili solo corpi tecnici (cfr. anche STA 90.2008.75 del 14 aprile 2011 consid. 4.2.). Tali prescrizioni non contengono inoltre esplicite restrizioni, in particolare d'altezza, per le antenne di telefonia mobile.
2.4. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito delle loro competenze i comuni possono emanare disposizioni edilizie o pianificatorie riferite alla costruzione di antenne per la telefonia mobile. Di principio, ciò deve però avvenire in modo esplicito, nel rispetto dei limiti posti dal diritto federale, segnatamente dal diritto di protezione dell'ambiente e sulle telecomunicazioni. Queste disposizioni devono in particolare tener conto degli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 321 consid. 4.3.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3; Heinz Aemiseg-ger, Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung von Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap. 3.1.2). In tal senso i comuni possono per esempio adottare norme che escludono le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa). Anche l'applicazione della clausola generale di estetica non è esclusa. Ipotizzabili sono inoltre pianificazioni positive che assegnino questi impianti a determinati comparti. Di regola, queste regolamentazioni non devono comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6; 133 II 353 cons. 4.2.; 133 II 321, consid. 4.3.4; 133 II 64 consid. 6.4; Aemisegger, op. cit., cap. 3.1.2; 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3). Ferme queste premesse, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire - in più occasioni - che non è possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C.229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4; 1C.329/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5; 1C.248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C.378/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; 1C.328/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 3.2. e 3.3.). 2.5. Nel caso concreto, la resistente prevede di installare sul tetto dell'edificio (part. 1439), alto m 13.07, tre antenne a pannello (larghi 15 cm e alti tra m 0.66 e m 1.37 ca.), fissate a due supporti verticali (h = m 1.80 ca.), appoggiati su due treppiedi (h = m 0.20 ca.) in acciaio. Gli impianti, arretrati di m 2.50 (centro del treppiede) dalla facciata est dello stabile, presentano un'altezza complessiva di m 1.90. Le precedenti istanze hanno in sostanza ritenuto che le controverse antenne, pur non rientrando nella categoria dei corpi tecnici, potessero essere autorizzate rispettando i limiti fissati per queste sporgenze. Anche se li disattendessero, insistendo sul tetto di uno stabile esistente che supera l'altezza massima (m 10.50) per gli edifici prescritta dall'art. 48 cpv. 2 NAPR, andrebbero comunque autorizzate in base all'art. 39 RLE. Nel risultato, queste conclusioni meritano conferma. Certo è innanzi tutto che le antenne in discussione non sono assimilabili a corpi tecnici ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 NAPR; esse non costituiscono segnatamente delle sporgenze che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Da questa norma, come visto poc'anzi, non discende tuttavia alcun divieto di installare le antenne di telefonia mobile sopra i tetti degli edifici. Gli impianti controversi non si pongono inoltre in contrasto con il limite d'altezza (m 2.00) fissato dall'art. 10 cpv. 6 NAPR per i corpi tecnici. L'interpretazione del municipio, condivisa dal Governo, secondo cui l'altezza dei corpi tecnici deve essere misurata indipendentemente da quella dell'edificio sottostante è immune da violazioni di diritto. La norma tende in effetti a conferire un aspetto ordinato alle coperture degli edifici, contenendo gli ingombri di queste sporgenze - di regola arretrate rispetto alle facciate - altrimenti non sottoposte ad alcuna restrizione (cfr. supra consid. 2.1.). Il parametro stabilito dall'art. 10 cpv. 6 NAPR non è quindi tanto un supplemento in senso stretto, che va cumulato nell'altezza dell'edificio sottostante, ma piuttosto una misura a sé stante, che definisce l'ingombro verticale massimo (m 2.00) di questi corpi.
2.6. In ogni caso, neppure se i controversi impianti superassero il limite d'altezza per i corpi tecnici, si potrebbe giungere ad una conclusione più favorevole per i ricorrenti.
Allineandosi alla giurisprudenza dell'Alta Corte, si deve alla fin fine escludere che le antenne di telefonia mobile soggiacciano al limite d'altezza prescritto dall'art. 10 cpv. 6 NAPR, nella misura in cui determinano degli ingombri. La giurisprudenza secondo cui anche le installazioni estranee devono attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici non trova in questo caso applicazione. Innanzitutto, secondo i principi sviluppati dal Tribunale federale, per sottoporre le antenne di telefonia mobile a particolari restrizioni in materia di pianificazione o polizia delle costruzioni occorre infatti, di regola, prevedere strumenti espliciti (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C.229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4; 1C.248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C.378/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; 1C.328/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 3.2.). Ciò che in concreto non è dato. Il limite d'altezza (m 2.00) posto dalla norma in questione limiterebbe oltretutto in modo importante - indistintamente in tutte le zone edificabili - l'installazione delle antenne sui tetti, luogo in cui, come detto, devono invece di regola essere sistemate per poter adempiere i loro scopi (cfr. supra, consid. 2.3)
2.7. Ferme queste premesse, è dunque certo che, sotto quest'ottica, le controverse installazioni possano essere autorizzate. Analogo ragionamento vale per le altre attrezzature tecniche (canale per i cavi, botola d'accesso, piattoni, sbarramenti RNI) necessariamente previste vicino alle antenne e per lo più irrilevanti dal profilo degli ingombri. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, considerato che la loro superficie è peraltro inferiore al 20% rispetto a quella dell'edificio (cfr. piano in scala 1:200 annesso alla domanda di costruzione), le stesse non disattendono comunque l'art. 10 cpv. 6 NAPR dal profilo del loro sviluppo orizzontale.
3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio, precisa il cpv. 2, si intende una composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel contempo capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella relazione tecnica accompagnante i progetti, aggiunge il cpv. 3, devono essere illustrati i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.
3.2. La nozione di inserimento opportuno nel paesaggio è di natura indeterminata (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Essa si distingue dai concetti di alterazione e deturpazione contenuti nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e nel relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 (RDLBN; BU 1974, 83), poiché non si limita a sancire un divieto, ma - analogamente al principio ancora all'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) - impone un obbligo, ovvero che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale. La nozione in questione configura una clausola estetica positiva, appartenente al diritto comunale autonomo, la quale conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo (cfr. STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, confermata da STF 1C.442/210 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 con rinvii, in RtiD I-2012 n. 11). Contenuto, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta dei criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio (cpv. 3). Criteri, che, a loro volta, devono essere illustrati nella relazione tecnica in modo da poter verificare l'adeguatezza del rapporto che verrebbe ad instaurarsi tra l'opera edilizia e gli aspetti salienti del paesaggio (cfr. STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 3; 52.2009.487 del 4 dicembre 2010 consid. 3.2).
3.3. La valutazione dell'integrazione di un'opera nel tessuto edilizio non deve in generale dipendere dalla sensibilità soggettiva dell'autorità, ma deve essere fondata su criteri oggettivi e sistematici. L'autorità comunale - a cui compete in primo luogo il compito di valutare l'aspetto architetturale delle costruzioni - deve in ogni caso motivare la sua decisione (cfr. DTF 114 Ia 343, consid. 4b; 115 Ia 114, consid. 3; STF 1C.506/2011 del 22 febbraio 2012, consid. 3.3. con rinvii; Thierry Largey, La protection du patri moine bâti, in : RDAF 2012 I pagg. 281 segg., pag. 286). Un intervento dell'autorità in applicazione della clausola estetica - allorquando gli altri parametri edilizi sono rispettati - deve essere giustificato da un interesse pubblico preponderante, quale la protezione di un sito o di un insieme di edifici che presentano delle qualità estetiche degne di nota, e rispettare il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost; RS 101). Non è possibile far capo alla clausola estetica per tutelare oggetti o siti che non hanno un particolare valore estetico, da pregiudizi privi di importanza (cfr. DTF 115 Ia 114 consid. 3; STF 1C.465/2010 del 31 maggio 2011, consid. 3.2 parzialmente pubbl. in RDAF I 2012, pag. 117 segg., ad 3.15.2 con rinvii; cfr. anche Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito con particolare riferimento all’inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 358 seg.; Largey, op. cit., pag. 286 segg.).
3.4. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C.98/2011 del 22 settembre 2011, consid. 6.1; Christoph Fritzsche/ Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C.403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2.; 1C.118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4. con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit., pag. 674; cfr. anche supra, consid. 2.3).
3.5. Nel caso concreto, il municipio non ha esperito alcuna valutazione delle antenne dal profilo estetico. Non ha applicato la clausola di cui all'art. 6 NAPR. L'autorità locale si è infatti limitata a rilevare come l'Ufficio della natura e del paesaggio - invero non competente - non avesse formulato alcuna osservazioni in merito (cfr. decisione su opposizione 18 agosto 2010) rispettivamente come l'edificio su cui insistono gli impianti fosse escluso dalla vicina area soggetta a piano di quartiere e non soggiacesse pertanto alle relative disposizioni, incluse quelle di natura estetica (cfr. art. 52 NAPR; cfr. sua risposta 7 ottobre 2010 al Governo, pag. 2; cfr. anche sua risposta 29 agosto 2012 a questo Tribunale, pag. 2). Il Consiglio di Stato non ha dal canto suo posto rimedio al difetto interpellando il municipio, ma ha avallato semplicemente - a torto - quest'ultima tesi. Stante quanto precede, nella misura in cui non ha applicato l'art. 6 NAPR, non ha segnatamente fatto uso della latitudine di giudizio né dell'apprezzamento da esso conferitogli (cfr. al riguardo: STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid. 2.2.1), la decisione del municipio, confermata dal Governo, viola il diritto, in quanto costitutiva di eccesso negativo di potere. Su questo punto, il giudizio non può pertanto essere confermato ma si impone un rinvio degli atti alla precedente istanza affinché, raccolti gli elementi necessari (quali fotografie, ecc.) e una presa di posizione motivata del municipio e sentite le parti, si pronunci nuovamente.
4.ORNI
4.1. L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose e moleste (art. 1). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni) da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 e segg. disciplinano la validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2. Secondo l'art. 1 cpv. 2 LPAmb, a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'art. 11 LPAmb stabilisce che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito delle radiazioni non ionizzanti gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in particolare, n. 61), l'allegato prevede, al n. 65, che nei luoghi a utilizzazione sensibile i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64 dell'allegato, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di 6.0 V/m per quelli che trasmettono - come quello in oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (lett. b), e di 5,0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli intervalli di frequenza degli impianti di cui alle lett. a e b (cfr. lett. c). L'art. 3 cpv. 3 ORNI definisce la nozione di luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS). Sono in particolare considerati tali: i locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio (lett. b), nonché le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. Per fondi edificati solo parzialmente, che presentano delle riserve edilizie, fa di principio stato l'utilizzazione esistente al momento del rilascio della licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (cfr. STF 1C.469/2009 del 25 maggio 2010 con rinvii). Secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. c n. 2 ORNI, la scheda dei dati sul sito - che il titolare deve inoltrare all'autorità prima della costruzione di un nuovo impianto (cfr. art. 11 cpv. 1 ORNI) - deve tra l'altro contenere indicazioni sulle radiazioni prodotte dall'impianto nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il valore massimo.
4.2. Nel caso concreto, i ricorrenti obbiettano che nella valutazione dei valori limite dell'impianto non si sarebbe tenuto conto di un luogo a utilizzazione sensibile, segnatamente dell'edificio (part. 1671) di proprietà degli insorgenti RI 1. La censura va disattesa. Secondo la documentazione annessa alla scheda dei dati sul sito, segnatamente dalla planimetria relativa al perimetro dell'impianto, lo stabile indicato dai ricorrenti non rientra fra i tre luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS) maggiormente esposti. La circostanza è stata confermata dalla SPAAS, la quale ha inoltre specificato che in corrispondenza dell'immobile in questione l'intensità del campo elettrico è pari a 4.13 V/m e rispetta quindi il valore limite dell'impianto (6.0 V/m).
4.3. Infondata è inoltre l'obbiezione riferita alle radiazioni sul tetto dell'edificio (part. 1439) su cui vengono installate le antenne. Non trattandosi di un luogo a utilizzazione sensibile, non deve essere rispettato il valore limite dell'impianto ai sensi dell'allegato 1, n. 64. Dalla scheda dei dati sul sito risulta per contro che in questo punto, al di fuori dello sbarramento delle radiazioni previsto attorno alle antenne, il valore limite d'immissione (61 V/m; cfr. allegato 2, n. 11) sarà rispettato (cfr. scheda dei dati, pag. 4, ad punto 4, LSDB n. 1). Considerato che si tratta di tre antenne UMTS, aventi la medesima banda di frequenza (2110-2170 MHz), non tornano applicabili i valori relativi a immissioni a frequenza multipla (allegato 2, n. 2).
4.4. Da respingere è infine la censura riferita all'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), secondo cui la posa degli impianti è per quanto possibile da evitare in zone a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). L'art. 5 cpv. 2 RORNI è infatti una norma di principio, non coercitiva, finalizzata a dare semplicemente un'indicazione d'indirizzo, senza fondare obblighi specifici (cfr. STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002 pubbl. in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.6 e 6.7; STA 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010, consid. 4.1 con rinvii).
5.5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, raccolta una presa di posizione del municipio e sentite le parti così come indicato al consid. 3.5, si pronunci nuovamente.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico delle parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soc-combenza. Nella misura in cui non sono compensate, i ricorrenti verseranno inoltre alla resistente CO 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 14 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3377) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda così come indicato al consid. 5.1.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 in ragione fr. 600.- e dei ricorrenti, in solido, per la rimanenza (fr. 1'200.-). Questi ultimi rifonderanno inoltre complessivi fr. 600.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria