Incarto n. 52.2011.273
Lugano 16 novembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 giugno 2011 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 7 giugno 2011 (n. 3303) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa 28 aprile 2011 inoltrata dalla ricorrente contro l'inizio dei lavori di sistemazione di via __________, e nel contempo, in qualità di Autorità di vigilanza, ha ordinato al comune di __________ di interrompere immediatamente i lavori di costruzione relativi al progetto stradale in questione;
viste le risposte:
4 luglio 2011 del comune di;
5 luglio 2011 del Dipartimento del territorio per il tramite della Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento;
5 luglio 2011 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 29 agosto 2011 della ricorrente e delle dupliche:
5 settembre 2011 del Dipartimento del territorio;
13 settembre 2011 del comune di;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella primavera del 2007 il municipio di ha disposto la pubblicazione del progetto stradale concernente la sistemazione di via; per tale tratto, esso prevedeva la realizzazione del campo stradale e del marciapiede a valle con alberatura, mentre la costruzione di quello a monte veniva rinviata a una fase successiva;
che il 9 aprile 2009, l'autorità comunale ha approvato il progetto stradale;
che adito dalla comunione dei comproprietari del mapp. di, il 9 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione municipale di approvazione del progetto e disposto il rinvio degli atti al comune affinché, pubblicato un nuovo avviso di esproprio all'intenzione dei ricorrenti con l'indicazione dell'indennità di occupazione temporanea e di esproprio e raccolta la loro eventuale opposizione, rendesse una nuova decisione;
che il gravame presentato dalla stessa comunione dei comproprietari avverso la predetta risoluzione governativa è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 20 ottobre 2010 (inc. STA 52.2010.161), cresciuta incontestata in giudicato;
che nel corso del mese di aprile 2011 il municipio ha diramato alla cittadinanza un volantino con cui ha reso noto che i lavori di sistemazione di via, sarebbero iniziati il 2 maggio e si sarebbero protratti fino al 30 settembre 2011; contestualmente veniva pure spiegato come si sarebbe svolto il traffico motorizzato nell'area di cantiere in questione con invito alla popolazione a voler rispettare la segnaletica che sarebbe stata all'uopo predisposta;
che il 28 aprile 2011 i comproprietari del mapp. hanno adito il Governo, lamentandosi del fatto che il comune aveva iniziato i lavori abusivamente, senza emanare ulteriori decisioni impugnabili;
che con risoluzione 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile poiché rivolto contro una decisione di approvazione (ancora) inesistente (dispositivo n. 1) e nel contempo ha ordinato al comune di
che contro il dispositivo n. 1 della predetta pronunzia governativa la comunione soccombente si è aggravata dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento, rispettivamente la riforma;
che in sostanza, a mente della ricorrente, l'impugnativa sarebbe stata dichiarata a torto irricevibile poiché il volantino distribuito alla cittadinanza - pur non corrispondendo ad un'approvazione formale di un progetto stradale - avrebbe incorporato la decisione del municipio di iniziare i lavori (imponendo alla popolazione l'obbligo di tollerare le opere di sistemazione) e come tale costituirebbe un atto impugnabile, in casu illegittimo siccome emesso in chiaro spregio delle prescrizioni della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2);
che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia il comune di, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito; dal canto suo, il Dipartimento del territorio non ha formulato particolari osservazioni;
che in sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito sostanzialmente le proprie posizioni; delle stesse si riferirà, all'occorrenza, in seguito;
che con sentenza n. 52.2011.260 del 25 luglio 2011, questo Tribunale ha accolto il gravame presentato dal comune di avverso il dispositivo n. 2 della risoluzione governativa in esame e annullato l'ordine di sospensione dei lavori, ritenendo che il municipio beneficiasse di un valido "permesso in sanatoria" dato che il 27 maggio 2011 che aveva approvato il progetto stradale a suo tempo pubblicato avente segnatamente per oggetto i contestati lavori di sistemazione di via;
che tale giudizio è passato in giudicato (cfr. decreto di stralcio 12 ottobre 2011 del Tribunale federale, inc. 1C_382/2011);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);
che la legittimazione dell'insorgente - direttamente lesa nei suoi legittimi interessi e manifestamente pregiudicata dalla decisione avversata (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) - è certa;
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), risulta dunque ricevibile in ordine;
che l'inc. 52.2011.260 di questo Tribunale citato in narrativa e la relativa sentenza del 25 luglio 2011 con cui è stato annullato l'ordine di sospensione dei lavori di cui al dispositivo n. 2 della controversa risoluzione governativa 7 giugno 2011 è stato acquisito agli atti, come auspicato da ambo le parti;
che il giudizio può essere quindi emanato sulla base delle tavole processuali, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che le altre prove sollecitate (perizia, testi e documenti non meglio specificati; richiamo di svariati incarti; sopralluogo) non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di una valutazione anticipata della loro necessità e pertinenza, di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio; la situazione risulta sufficientemente chiara dal complesso dei documenti a disposizione, compresi quelli prodotti dal Consiglio di Stato e dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; DTF 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6 pag. 559 e rinvii);
che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200);
che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (RDAT II-2001 n. 2);
che, nel caso di specie, il volantino diramato alla cittadinanza dal municipio di nel corso del mese di aprile 2011 è indubbiamente configurabile alla stregua di una mera nota informativa alla popolazione, nella quale non sono ravvisabili le connotazioni di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA;
che esso non costituisce infatti un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo suscettibile di essere posto in esecuzione;
che tale comunicazione non solo non è assimilabile all'approvazione di un progetto stradale (avvenuta in concreto soltanto il 27 maggio 2011, con una formale risoluzione municipale cresciuta incontestata in giudicato), ma non incorpora neppure, contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, una vera e propria decisione dell'esecutivo comunale intesa ad iniziare i lavori imponendo alla cittadinanza l'obbligo di tollerare le opere di sistemazione stradale;
che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza di una decisione impugnabile, il gravame che la ricorrente gli ha inoltrato il 28 aprile 2011;
che, stante quanto precede, il ricorso all'esame va dunque respinto;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm); quest'ultima è pure tenuta a corrispondere al resistente, patrocinato da un legale iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della comunione dei comproprietari del mapp. di in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario