Incarto n. 52.2011.102
Lugano 21 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretaria:
Paola Carcano Borga, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2011 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 24 gennaio 2011 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dall’amministrazione patriziale di __________, per le opere di costruzione della strada forestale relativamente al mappale n. __________ di;
viste le risposte:
18 marzo 2011 del Tribunale di espropriazione;
6 maggio 2011 dell’amministrazione patriziale di;
preso atto della replica 11 agosto 2011 della ricorrente e della duplica 17 ottobre 2011 dell’amministrazione patriziale di;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il patriziato di (di seguito: patriziato) ha proceduto tra il 2005 ed il 2007 alla realizzazione della strada forestale. La relativa licenza edilizia è stata rilasciata il 12 gennaio 2005 dal municipio di. La strada in questione è asfaltata fino alla “”, in seguito è pavimentata con del materiale granulato e presenta delle canalette interrate per lo scolo dell’acqua. Essa ha carattere forestale essenzialmente per il tratto superiore (con possibilità di estrazione del legname) mentre quello inferiore ha piuttosto una funzione protettiva (STF 1A.113/2003 del 16 luglio 2004 consid. 2.2.1, pubblicata parzialmente in RDAT II-2004 n. 40). La strada è chiusa con una barriera all’altezza di ed il suo utilizzo è disciplinato mediante un regolamento d’uso, adottato il 16 giugno 2006 dall’assemblea patriziale ed approvato con risoluzione governativa n. 5846 del 28 novembre 2006.
B. Per tale intervento il patriziato ha stanziato un credito di costruzione complessivo di fr. 3'500'000.- di cui fr. 1'600'000.- per la prima tappa “” (cfr. decisione patriziale 10 gennaio 1999 ratificata dalla sezione degli enti locali con risoluzione 15 febbraio 2005) e fr. 1'900'000.- per la seconda tappa “” (cfr. decisione patriziale 16 giugno 2006 ratificata dalla sezione degli enti locali con risoluzione 20 dicembre 2006). Con risoluzione governativa n. 4456 del 20 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha autorizzato il patriziato a prelevare i contributi di miglioria per l’opera in questione. Preso atto che l’assemblea patriziale aveva approvato (cfr. decisione 16 giugno 2006 anzidetta) il prelievo di contributi di miglioria, fissandone l'aliquota al 50% della rimanenza del debito computabile pari a fr. 600'000.- (50% di fr. 1'200'000.-), il Governo, con risoluzione n. 3663 del 22 agosto 2006, ha imposto al patriziato un’immediata messa in atto delle procedure volte all’imposizione dei contributi
di miglioria. Il patriziato ha quindi dato seguito a questa ingiunzione, mediante pubblicazione del prospetto dei contributi dal 3 ottobre 2006 al 3 novembre 2006 (FU pag.) e affissione agli albi comunali. RI 1, proprietaria del mappale n. __________ ubicato in località, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 5’702.10 per il subalterno a) e di fr. 2'345.25 per il subalterno b). Mediante decisione 22 gennaio 2007, il patriziato ha accolto parzialmente il reclamo interposto da quest'ultima avverso tali imposizioni, in particolare dilazionando il termine di pagamento al 30 giugno 2007 e prevedendo il calcolo degli interessi a partire dal 1° gennaio 2008.
C. Con sentenza 24 gennaio 2011 il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto il gravame inoltrato da RI 1 contro l’anzidetta decisione patriziale. Esso ha innanzitutto accertato che la ricorrente era proprietaria del fondo al momento dell’emissione del prospetto, che l’imposizione era tempestiva, che l’iter procedurale seguito dal patriziato era esente da critiche, che la particella n. __________ aveva tratto un vantaggio particolare dall’opera e che il perimetro di imposizione era stato individuato correttamente. Per quanto attiene poi al calcolo dei contributi, il Tribunale di espropriazione ha tutelato sia il criterio relativo alla superficie dei rustici interessati inclusi nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili sia le varie classi di vantaggio allestite in funzione della “distanza” e della “percorrenza”: esso ha però criticato l’importo fisso di fr. 1'500.- applicato indistintamente a tutti gli edifici di almeno 10 mq ed i coefficienti adottati dal patriziato. Ha quindi ridotto la tassa base a fr. 360.- e ritoccato i coefficienti in questione procedendo, per economia di giudizio, ad un nuovo calcolo dei contributi. In conclusione, basandosi sul nuovo piano di ripartizione, il Tribunale di espropriazione ha confermato per il mappale n. __________ il contributo di fr. 5’702.10 per il subalterno a) e ridotto a fr. 1'965.05 quello dovuto per il subalterno b).
D. Il 25 febbraio 2011 la proprietaria del mappale n. __________ è insorta contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della sentenza di prima istanza e dei contributi di miglioria relativi al mappale di sua proprietà. In sunto, essa ripropone in questa sede le medesime critiche sollevate senza successo davanti al Tribunale di espropriazione. In particolare, censura l’operato del patriziato dal profilo formale (assenza di una decisione di delega come pure di una chiamata in causa o di una qualsivoglia informazione dei proprietari in vista della realizzazione della strada; assenza di una proposta specifica di prelievo dei contributi di miglioria, come sancito dalla legge, all’atto di decidere la realizzazione dell’opera e il suo finanziamento; prelievo dei contributi avversati solo dopo che la prima tappa dei lavori era già stata realizzata per mancanza di un congruo finanziamento). Nel merito, essa riafferma che i contestati contributi concernono una strada forestale che, in nessun caso e per nessuna ragione, può essere considerata alla stregua di un’opera di urbanizzazione generale o particolare. Essa, inoltre, non arreca alcun vantaggio particolare alla sua proprietà dato che la stessa è già ora raggiungibile grazie alla funivia (pubblica, per e, privata, da) e alla teleferica per il trasporto merci fino a. Inoltre, né il patriziato né il Tribunale di espropriazione avrebbero considerato l’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in caso di innevamento per almeno quattro mesi. Da ultimo, contesta i criteri di imposizione ritenuti inadeguati e arbitrari e lamenta pure che i contributi richiesti non tengono conto del valore ufficiale di stima degli immobili aggiornati recentemente e ben più appropriati per una valutazione. Postula anche l’assunzione di svariate prove, protestando contestualmente tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
E. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo, il patriziato ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi. Con la replica e la duplica le parti hanno ulteriormente precisato e sviluppato i rispettivi punti di vista, riconfermandosi nelle loro corrispondenti posizioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1). Certa è la legittimazione della ricorrente (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.). L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). A eventuali carenze istruttorie potrà - semmai - essere posto rimedio annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito i necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 LCM). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM) rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT II-1991 n. 55; II-2005 n. 24 ). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e LCM).
2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii) al pari degli altri enti pubblici a cui il Consiglio di Stato abbia delegato il diritto di imposizione ai sensi dell’art. 2 cpv.1 LCM. Dette considerazioni valgono dunque anche, nel caso di specie, per il patriziato (corporazione di diritto pubblico secondo l’art. 1 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 2.2.1.1) a cui il Consiglio di Stato ha delegato il diritto d’imposizione per l’opera in disamina con risoluzione governativa n. 4456 del 20 settembre 2005. Perciò, in caso di contestazioni, il Tribunale d'espropriazione deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera (art. 16 LCM). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17 cpv. 1 LCM). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2 LCM). Il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4 LCM). Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1 e 2 LCM).
3.Preliminarmente occorre rilevare che dagli atti di causa emerge inequivocabilmente come l’iter procedurale adottato dal patriziato per la realizzazione della strada in questione rispettivamente per l’imposizione dei relativi contributi di miglioria sia stato tutto sommato corretto. Di modo che, le censure in tal senso sollevate nel gravame inoltrato dall’insorgente non appaiono fondate e vanno di conseguenza respinte. Dalle tavole processuali si evince chiaramente altresì che l’intervento in questione è stato realizzato a tappe tra il 2005 ed il 2007. Di modo che, la pubblicazione del prospetto, intervenuta dal 3 ottobre al 3 novembre 2006 e quindi entro i 2 anni previsti dall'art. 16 LCM, è stata tempestiva. Anche la percentuale prelevata (50% della rimanenza del debito computabile) appare senz'altro sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere al patriziato in questo ambito. Da ultimo, dall’incarto emerge pure che la ricorrente era già proprietaria del mappale n. __________ di allorquando è stato pubblicato il prospetto dei contributi ed era quindi, di principio, assoggettabile all'imposizione.
4.L’insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale il prelievo del querelato contributo concerne la realizzazione di una strada forestale, la quale non costituisce affatto un’opera di urbanizzazione generale o particolare suscettibile di essere finanziata in questo modo. Posta in questi termini, la censura tende sostanzialmente a rimettere in discussione il diritto del patriziato di prelevare nel caso di specie dei contributi di miglioria per la realizzazione dell’opera in questione. Siffatta tesi trascura tuttavia di considerare che la presente vertenza concerne unicamente il prospetto dei contributi pubblicato dal patriziato, mentre che il principio dell’impo-sizione, come pure il piano di finanziamento e la quota imponibile dell’intervento sono stati precedentemente decisi dall’assemblea patriziale (art. 68 lett. g della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 2.2.1.1), mediante risoluzione del 16 giugno 2006, regolarmente cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 146 e ss. LOP che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali. Pertanto in questa sede ogni censura o critica in merito alla natura dell’opera ed alla quota imponibile è irrimediabilmente tardiva ed irricevibile.
5.5.1. La ricorrente contesta inoltre che la strada in questione arrechi effettivamente un vantaggio particolare al mappale n. __________ di sua proprietà. A questo proposito rileva come quest’ultimo fondo fosse già in precedenza raggiungibile dal fondovalle in maniera più comoda, grazie alla funivia (pubblica, per e, privata, da) e alla teleferica per il trasporto merci fino a. Inoltre, né il patriziato né il Tribunale di espropriazione avrebbero tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in caso di innevamento.
5.2. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo deve adempiere due requisiti fondamentali: essere “particolare” e di natura “economica”. Il vantaggio è “particolare” se concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi “economico” se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Per giurisprudenza consolidata l’imposizione di terreni situati in zona agricola o in quella forestale non è esclusa se, per la loro specifica destinazione, beneficiano di un vantaggio particolare (cfr. in questo senso: Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Cadenazzo 2005, n. 241; STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.3.2 e rinvii pubblicata in RDAT I-2007 n. 29; STA 52.2001.444 del 20 novembre 2002 consid. 5.2). Ora, la natura forestale della strada in questione è senz’altro rilevante, ma non esclusiva. Infatti, ai proprietari dei fondi situati nel comprensorio servito dalla strada, e quindi anche alla ricorrente, possono essere rilasciate delle autorizzazioni eccezionali di transito previo pagamento di una tassa d’uso per coprire i costi di manutenzione, conformemente a quanto sancito dal regolamento d’uso citato in narrativa (cfr. combinato disposto art. 13 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 [LCFo; RL 8.4.1.1] e art. 34 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 [RLCFo; RL 8.4.1.1.1]). In particolare, essi possono acquistare un abbonamento (vignetta) con valenza di un anno civile, rinnovabile di anno in anno oppure un “gettone” valevole una tantum per un viaggio (andata e ritorno). Il fatto poi che la strada in questione venga effettivamente utilizzata o meno è irrilevante ai fini del presente giudizio dato che la semplice possibilità d'uso dell'opera basta per ammettere l'esistenza di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (RtiD II-2008 n. 31 consid 4.4. in fine; STA 52.2010.322 del 7 dicembre 2011 consid. 5.1). Dal momento che essa senz’altro rende più agevole l’accesso ai Monti di sia per le persone che per il trasporto di materiali, i vantaggi particolari per i sedimi inseriti nel perimetro (incluso, quindi, quello della ricorrente) sono indubbi. È parimenti innegabile che essi, proprio grazie alla creazione di un accesso (in parte) carrozzabile, hanno acquistato pure maggiore attrattiva, e quindi valore, prestandosi ad un miglior sfruttamento da un punto di vista economico. La circostanza secondo cui “non è garantita l’agibilità della strada forestale durante tutto l’anno ed in modo particolare durante il periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve” (cfr. art. 8 punto 3 del regolamento d’uso agli atti) non è atta a scalfire in alcun modo tale conclusione. A ragione, quindi, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha dunque confermato, sotto questo profilo, l’esistenza per la ricorrente di un vantaggio particolare suscettibile di dare luogo al prelievo di contributi.
5.3. Evidentemente l'imposizione deve tenere conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato dall’opera in parola a ciascun singolo proprietario. Di modo che una distribuzione della quota imponibile - equilibrata e rispettosa del principio della parità di trattamento - esige in ogni caso la tenuta in debita considerazione di eventuali percorsi d’accesso supplementari a servizio dei sedimi in questione. A maggior ragione se si considera l’apprezzabile ampiezza del perimetro (che include i fondi appartenenti al comprensorio servito direttamente e indirettamente dalla strada in questione), la cui determinazione appare senz'altro sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere al patriziato in materia; essa non integra gli estremi di un abuso di potere, dunque una violazione del diritto, censurabile davanti al Tribunale (art. 61 cpv. 1 LPamm). Sennonchè tale aspetto non attiene alla questione dell’assoggettamento, ovvero dell’esistenza di un vantaggio particolare, bensì al problema della ripartizione, ossia della quantificazione del medesimo, di cui si dirà di seguito (consid. 7).
6.La ricorrente ripropone anche in questa sede la tesi giusta la quale l’assoggettamento di rustici non trasformati sarebbe perlomeno prematuro o comunque inammissibile dato che il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIC) - che costituisce la conditio sine qua non per la concreta applicabilità dell’inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile - non sarebbe ancora in vigore.
6.1. Dalle tavole processuali emerge che per quanto attiene ai rustici il patriziato ha preso in considerazione quei fondi che ospitano edifici qualificabili come residenze in quanto assegnati alla categoria 3 (ovvero edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali) o 4 (ovvero case d’abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni ecc. come pure edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali esistenti sul territorio) o ristrutturabili in quanto assegnati alla categoria meritevole 1a (ovvero edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione [cambiamento di destinazione]) dall'inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile del Comune di, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 3872 del 5 agosto 1997 (di seguito: inventario). Nel caso specifico, la ricorrente è stata assoggettata al pagamento di un contributo per l’abitazione primaria assegnata alla categoria 4 (subalterno a) e per un edificio rurale adibito a stalla/fienile attribuito alla categoria 1a (subalterno b) del mappale n. __________.
Ora, come rettamente rilevato dall’insorgente, l’inventario in quanto tale non basta ancora a legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione. Gli edifici classificati nella categoria 1a, infatti, possono ottenere un’autorizzazione edilizia che ne permetta il cambiamento di destinazione (ed, in particolare, essere trasformati in abitazione) solamente nella misura in cui si trovano pure all’interno della delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti di cui al PUC-PEIC, approvato il 26 maggio 2010 dal Gran Consiglio. Di modo che, solo in quest’evenienza, gli edifici assegnati alla categoria meritevole 1a dall’inventario possono essere, se del caso, effettivamente ristrutturati e trasformati in abitazioni e, quindi, trarre concretamente un “vantaggio particolare” dall’opera in disamina, durante e dopo i lavori di sistemazione. Val la pena qui ricordare che la mera possibilità di eseguire questi lavori e di cambiare la destinazione di tali edifici trasformandoli in residenze primarie o secondarie è peraltro sufficiente a giustificare il riconoscimento di un “vantaggio particolare” concreto. Visto che il ricorso dev’essere accolto per i motivi che verranno esposti di seguito e l’incarto retrocesso al patriziato per un nuovo calcolo, un ulteriore accertamento appare dunque doveroso relativamente al subalterno b) del mappale n. __________. In particolare, il patriziato dovrà preliminarmente verificare se il fondo imposto che ospita tale edificio assegnato alla categoria meritevole 1a dall’inventario è stato pure inserito nel PUC-PEIC nel frattempo entrato in vigore. Solo in questa evenienza, infatti, esso potrà essere assoggettato ad imposizione sulla scorta delle considerazioni che precedono.
7.La ricorrente contesta poi i criteri di calcolo dei contributi adottati dal patriziato, ritenendo che gli stessi siano inadeguati e arbitrari. Si lamenta inoltre del fatto che non si sia tenuto conto sia dei valori ufficiali di stima degli immobili recentemente aggiornati, i quali rappresenterebbero dei criteri ben più appropriati per una valutazione del vantaggio, sia dell’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in caso di innevamento per almeno quattro mesi.
7.1. Per quanto concerne il metodo di calcolo rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità patriziale, va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare, dalla scheda di calcolo e dalla relazione tecnica) si evince che il patriziato, dopo aver applicato indistintamente un contributo base di fr. 1'500.- per ogni edificio di almeno 10 mq, ha tenuto conto della superficie delle singole costruzioni imposte, dell’utilizzo concreto dell’opera (classe di vantaggio “percorrenza” con coefficiente massimo pari a 1.4) e della distanza (lunghezza e differenza di quota) degli edifici dall’opera (classe di vantaggio “distanza” con coefficiente
massimo pari a 1), nonché di un valore unitario costante puramente calcolatorio pari a 69. La formula che ne è sortita è la seguente:
contributo dovuto = fr. 1'500.- + (superficie dell’edificio x 69 x
coefficienti “distanza” e “percorrenza”).
7.2. Innanzitutto la scelta operata dall’autorità patriziale, di tener conto della superficie delle singole costruzioni è senz’altro corretta. Parimenti condivisibile risulta, di principio, la presa in considerazione di due differenti classi di vantaggio che tengano conto dei tempi di percorrenza e della distanza degli edifici dalla strada. Diversamente da quanto reputato dal Tribunale di espropriazione, pure giustificato appare il diverso peso conferito alle stesse, segnatamente la maggiore importanza attribuita alla lunghezza di percorrenza (coefficiente massimo: 1.4) rispetto alla distanza (coefficiente massimo:1), quantomeno nell’ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere all’autorità patriziale. Inoltre, per quanto specificatamente riguarda il criterio “distanza”, va comunque precisato quanto segue. Dalle tavole processuali emerge che (n.d.r.: le sottolineature sono di questa Corte): “Il terzo criterio applicato è quello legato alla distanza (lunghezza, quota) dell’edificio rispetto alla strada. È un criterio molto importante in quanto chiaramente, chi ha un edificio a pochi metri dalla strada può usarlo agevolmente oppure i suoi costi di ristrutturazione saranno inferiori rispetto a chi è ubicato lontano. Potrà praticamente utilizzarlo quasi tutto l’anno, mentre chi è in posizione discosta avrà più difficoltà. In base alla distanza lineare e verticale abbiamo determinato i fattori per i quali moltiplicare la superficie degli edifici (contributo B). I fattori sono mostrati nell’estratto grafico allegato e vanno da 1 (edifici in prossimità della strada, a meno di 15 minuti di cammino), a 0.1 (edifici lontani ca. 2 chilometri dalla strada, con dei tempi di marcia ancora elevati). La ripartizione percentuale è definita nella carta schematica allegata” (cfr. relazione tecnica pag. 5). Ora, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (cfr. consid. 2.2.). Nel caso di specie, dalla scheda di calcolo come pure dalla carta schematica agli atti, emerge chiaramente che il patriziato ha adottato una forchetta di coefficienti (tra le varie località incluse nel comprensorio imposto rispettivamente all’interno delle medesime) sufficientemente ampia (1; 0.75; 0.6; 0.5; 0.3; 0.25; 0.2 e 0.1) e oggettiva per garantire un’adeguata differenziazione di situazioni che presentano tra loro delle diversità rilevanti e che esigono perciò un trattamento distinto. Pertanto, tale soluzione appare senz'altro sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere all’autorità patriziale. Parimenti dicasi per la scelta del patriziato di non prendere in considerazione - come invece suggerito dalla ricorrente - il criterio della stima ufficiale che peraltro neppure potrebbe entrare in linea di considerazione dal momento che esso è estraneo alla materia specifica dei contributi di miglioria (RDAT II-1999 n. 40). Da ultimo, contrariamente a quanto assunto dall’insorgente, il fatto che non sia possibile utilizzare la strada forestale nel periodo invernale in caso di innevamento è irrilevante ai fini della quantificazione del vantaggio particolare, dal momento che tale inagibilità colpisce, se del caso, indistintamente tutti i proprietari dei sedimi inseriti nel perimetro d’imposizione. A ragione dunque la precedente istanza di ricorso, al pari del patriziato, non ne ha tenuto conto ai fini dell’imposizione. Sotto questo punto di vista, la decisione patriziale non presta il fianco a critica alcuna.
7.3. Ferme queste premesse, occorre comunque rilevare quanto segue.
7.3.1. Nella ripartizione dei costi il contributo di base di fr. 1'500.- applicato indistintamente ad ogni edificio di almeno 10 mq è un criterio eccessivamente schematico che, pur tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi, si rivela lesivo dei principi della parità di trattamento e del divieto d’arbitrio. Infatti esso, come peraltro rettamente rilevato dal Tribunale di espropriazione, conduce ad una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei risultati che non tengono conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo proprietario. Sia soggiunto che, dopo averlo reputato eccessivo (poiché rappresenta nella sua totalità un importo pari a fr. 256'500.- ovvero al 41.67% del prelievo
complessivo che ammonta a fr. 601'297.49), il Tribunale di espropriazione si è limitato a ridurlo a fr. 360.- (ovvero al 10% del prelievo complessivo). Tuttavia neppure questa soluzione si giustifica posto che non sussiste alcun motivo per addossare ai contribuenti una quota parte fissa.
7.3.2. Inoltre, non ci si può esimere dal rilevare che la proprietà della ricorrente, ubicata in località, già beneficia di un collegamento con il fondovalle grazie alla funivia pubblica per e a quella privata da, nonché alla teleferica per il trasporto merci fino a. Di principio, l’esistenza di percorsi d’accesso supplementari a servizio dei sedimi imposti, com’è nel caso di specie, corrisponde in sostanza ad un criterio di interesse a cui può essere, se del caso, apposto un correttivo per tenere in debita considerazione della specificità del caso. Ciò non toglie che l’ente pubblico può adottare, esercitando la propria autonomia protetta in materia, anche dei criteri o correttivi differenti. Decisivo appare, per contro, che gli stessi vengano effettivamente impiegati e che siano rispettosi dei principi poc’anzi ricordati (cfr. consid. 2.2.). In mancanza di un qualsivoglia criterio o fattore, com’è nel caso di specie, che consideri i percorsi d’accesso supplementari, non è possibile stabilire una chiave di ripartizione realmente rapportata al vantaggio particolare tratto da ciascun proprietario. Senza tali elementi di computo non si vede infatti come si potrebbe garantire un’adeguata differenziazione di situazioni che presentano tra loro delle diversità rilevanti e che esigono perciò un trattamento distinto. A maggior ragione se si considera la già accertata ampiezza del perimetro che caratterizza il caso di specie. Anche questa manchevolezza - peraltro non rilevata e, quindi, indirettamente avvallata dal Tribunale di espropriazione - conduce ad una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei risultati che non tengono conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo proprietario, motivo per il quale la decisione di imposizione si rivela pure sotto questo punto di vista viziata.
7.4. Ne discende dunque che il riparto dei contributi effettuato dal patriziato non può essere del tutto condiviso, in quanto per le ragioni appena esposte esso si fonda in parte su dei criteri la cui
applicazione conduce a dei risultati lesivi del diritto, in quanto non riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente. Parimenti dicasi per il nuovo calcolo di contributi effettuato dalla precedente autorità di giudizio che, per i motivi sopra elencati, non può essere condiviso. Di modo che la decisione avversata, al pari di quella da essa parzialmente tutelata, deve essere annullata e l’incarto retrocesso al patriziato affinché ricalcoli i contributi fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e costituzionali applicabili in materia, in particolare garantendo una distribuzione equilibrata della quota imponibile nel rispetto del principio della parità di trattamento, sulla scorta delle anzidette considerazioni. Tale documento sarà in gran parte privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile laddove i contributi richiesti sono cresciuti in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente nel caso in cui gli stessi dovessero aumentare per i ricorrenti di cui alla presente procedura impositiva (divieto della reformatio in pejus ex art. 65 cpv. 4 LPamm).
8.8.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato, al pari della decisione patriziale, e gli atti retrocessi al patriziato affinchè proceda ai sensi dei considerandi n. 6 e 7, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure addotte dalla ricorrente.
8.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente e del patriziato, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 1/3 e 2/3 proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il patriziato è tenuto a versare un importo ridotto per entrambi le sedi a titolo di ripetibili alla ricorrente in quanto assistita da un legale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza: 1.1. la decisione 24 gennaio 2011 del Tribunale di espropriazione e quella 22 gennaio 2007 del patriziato sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi al patriziato affinché proceda a ricalcolare ai sensi dei considerandi n. 6 e 7 i contributi di miglioria dovuti da RI 1 relativamente ai subalterni a) e b) del mappale n. __________ di per le opere di costruzione della strada forestale.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.-, sono poste per 1/3 a carico della ricorrente e per 2/3 del patriziato, il quale è altresì tenuto a versare a controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili per entrambi le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinata da: PA 2
CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria