Incarto n. 52.2010.91 52.2010.151

Lugano 13 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo

a.

sul ricorso 31 agosto 2009 di RI 1, , RI 2, , RI 3, , tutti patrocinati da: PA 1, ,

contro

la decisione 17 luglio 2009 del municipio di Chironico che respinge la domanda di revoca della licenza edilizia 21 settembre 2004, rilasciata a CO 1 per costruire una stalla/fienile nella zona agricola (part. 1126-1130) in località Cimpiéi;

b.

sul ricorso 23 ottobre 2009 di CO 1, , patrocinato da: PA 2,;

contro

la decisione 15 ottobre 2009 del municipio di Chironico che accerta che la licenza edilizia 21 settembre 2004 rilasciata a CO 1 per costruire una stalla/fienile nella zona agricola (part. 1126-1130) in località Cimpiéi è incompatibile con la zona di pianificazione pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009 e che i lavori di costruzione non potranno essere continuati sino alla scadenza della zona di pianificazione o ad una sua revoca;

richiamate:

  • la sentenza 30 novembre 2009 (n. 52.2009.334) del Tribunale cantonale amministrativo che accoglie l'istanza di ricusa del Consiglio di Stato presentata da RI 1, RI 2 e RI 3 con il ricorso 31 agosto 2009 (a) di cui sopra;

  • la sentenza 11 febbraio 2010 (n. 52.2009.467) del Tribunale cantonale amministrativo che accoglie l'istanza di ricusa del Consiglio di Stato presentata dal comune di Chironico con le osservazioni 2 novembre 2009 al ricorso 23 ottobre 2009 (b) di cui sopra;

preso atto delle decisioni:

  • 2 marzo 2010 del Consiglio di Stato (n. 1028), che trasmette al Tribunale cantonale amministrativo per evasione il ricorso 31 agosto 2009 (a) di cui sopra;

  • 21 aprile 2010 del Consiglio di Stato (n. 1984), che trasmette al Tribunale cantonale amministrativo per evasione il ricorso 23 ottobre 2009 (b) di cui sopra;

viste le risposte:

  • 15 settembre 2009 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

  • 30 settembre 2009 di CO 1;

  • 1° ottobre 2009 del municipio di Chironico;

  • 29 settembre 2009 del Consiglio di Stato;

al ricorso 31 agosto 2009 (a)

  • 2 novembre 2009 di RI 1, RI 2 e RI 3;

  • 4 novembre 2009 dell'Ufficio domande di costruzione del Dipartimento del territorio;

  • 19 maggio 2010 del comune di Chironico;

al ricorso 23 ottobre 2009 (b)

preso atto:

  • della replica 23 ottobre 2009 di RI 1, RI 2 e RI 3;

  • delle dupliche:

  • 4 novembre 2009 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

  • 11 novembre 2009 del municipio di Chironico;

  • 11 novembre 2009 del Consiglio di Stato;

  • 12 novembre 2009 di CO 1;

sentite le parti all'udienza del 23 aprile 2010;

viste le osservazioni:

  • 14 maggio 2010 di CO 1;

  • 19 maggio 2010 di RI 1, RI 2 e RI 3;

  • 19 maggio 2010 del municipio di Chironico;

preso atto dell'istanza 19 maggio 2010 di RI 1, RI 2 e RI 3 e le osservazioni:

  • 7 giugno 2010 del municipio di Chironico;

  • 7 giugno 2010 di CO 1;

  • 4 giugno 2010 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

preso atto delle conclusioni:

  • 15 giugno 2009 di CO 1;

  • 18 giugno 2010 del municipio di Chironico;

  • 18 giugno 2010 di RI 1, RI 2 e RI 3;

  • 18 giugno 2010 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

al ricorso 31 agosto 2009 (a);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. L'8 aprile 2004, CO 1, agricoltore di professione, ha chiesto al municipio di Chironico il permesso di costruire una stalla/fienile in località Cimpiéi, su un terreno pianeggiante (part. 1126-1130), incluso nella zona agricola e situato in prossimità dell'abitato, sul lato ovest della strada cantonale, che collega Chironico a Lavorgo.

Al rilascio della licenza edilizia si sono tempestivamente opposti alcuni vicini, fra cui i qui ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, proprietari di case d'abitazione (part. 1114, 1115, rispettivamente 1137) situate sul lato opposto della strada cantonale, i quali hanno contestato l'intervento per motivi riconducibili soprattutto alle immissioni di odori; motivi, che hanno successivamente ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

b. Preso atto dell'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 21 settembre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità cantonale e respingendo le opposizioni dei vicini.

c. La licenza è stata confermata integralmente dal Consiglio di Stato con decisione 30 agosto 2005, mediante la quale ha respinto l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.

In parziale accoglimento del ricorso inoltrato da quest'ultimi, con sentenza del 14 marzo 2007 (n. 52.2005.302), questo Tribunale l'ha a sua volta sostanzialmente confermata, subordinandola ad alcune condizioni volte a renderla compiutamente conforme al diritto (soppressione delle aperture previste nella facciata est e della recinzione per i vitelli da ingrasso, esecuzione a semplice luce delle eventuali finestre situate ad est della feritoia sul tetto).

Con sentenza 30 aprile 2008 (1C_105/2007), il Tribunale federale ha a sua volta confermato il predetto giudizio, respingendo, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico contro di esso interposto da RI 1, RI 2 e RI 3.

B. a. Il 24 aprile 2009, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno chiesto al municipio di Chironico, quale autorità che ha rilasciato la licenza, al Consiglio di Stato, quale autorità di vigilanza sui comuni ed al Dipartimento del territorio, quale autorità competente ad applicare la legislazione ambientale, di revocare il permesso di costruzione rilasciato a CO 1.

Gli istanti hanno fondato la loro richiesta anzitutto su un'asserita violazione delle distanze minime della stalla dalle abitazioni, che avevano già fatto valere senza successo davanti al Tribunale federale e che risulterebbe confermata sia dal rapporto 21 settembre 2007 inoltrato a quest'ultimo dall'Ufficio federale dell'ambien-te (UFAM), sia da una perizia commissionata dagli stessi opponenti alla __________. Gli stessi hanno inoltre fatto presente che la licenza disattenderebbe anche le disposizioni della polizia del fuoco, quelle della legislazione sui sussidi, nonché le nuove disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali entrate nel frattempo in vigore.

b. In via provvisionale, gli istanti in revoca hanno chiesto al municipio di impedire al beneficiario della licenza di iniziare i lavori di costruzione.

In accoglimento di quest'ultima richiesta, il 29 aprile 2009 il municipio ha ingiunto al ricorrente CO 1 di non modificare lo stato di fatto dei fondi, astenendosi dall'iniziare qualsiasi lavoro.

c. Con risoluzione 16 giugno 2009 (n. 2971), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro tale provvedimento cautelare, annullandolo siccome immotivato e fondato su una ponderazione insostenibile degli interessi contrapposti.

Contro questa risoluzione governativa non è stato interposto ricorso.

C. Con decisione 17 luglio 2009, il municipio ha respinto la domanda di revoca del permesso di costruzione 21 settembre 2004 inoltrata dai vicini RI 1 e RI 2.

Narrati i fatti salienti, il municipio ha anzitutto ricordato che la revoca delle licenze edilizie è regolata dall'art. 18 LE. Sia la revoca, sia il riesame o riconsiderazione di licenze edilizie cresciute in giudicato formale, ha aggiunto, dipendono dal verificarsi di una modifica rilevante della situazione di fatto o di diritto, rispettivamente dalla scoperta di mezzi di prova che il richiedente non conosceva prima della decisione o che non aveva potuto far valere. Con esauriente motivazione - di cui si dirà più in esteso nei considerandi di diritto - l'autorità comunale ha ritenuto che tali presupposti fossero insoddisfatti. L'asserita violazione delle norme sulle distanze, ha in particolare rilevato, era già stata fatta valere nell'ambito del ricorso al Tribunale federale, mentre l'attestato di conformità con le norme antincendio è stato aggiornato in funzione delle correzioni al permesso apportate dal giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Le nuove disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1) e dell'ordinanza dell'Ufficio del veterinario federale (UFV) sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici del 27 agosto 2008 (RS 455.110.1), entrate in vigore il 1° settembre, rispettivamente il 1° ottobre 2008, non sono atte a costituire impedimenti di diritto pubblico al rilascio della licenza. La zona di pianificazione, infine, non era ancora stata pubblicata. La maggior parte delle difformità lamentate è del resto di competenza del Cantone, che si era già espresso negativamente sulla domanda di revoca della licenza. Atto che, peraltro, è stato rilasciato in esito ad un procedimento completo ed esauriente, nel quale tutte le istanze competenti sono state coinvolte.

D. Con ricorso 31 agosto 2009 (a), RI 1, RI 2 e RI 3 hanno impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullata e che la licenza fosse revocata.

a. In via pregiudiziale, gli insorgenti hanno ricusato l'intero collegio governativo, sollecitando l'istituzione di un tribunale indipendente per giudicare la vertenza relativa all'istanza di revoca della licenza edilizia concessa a CO 1 Dopo aver rilevato di avere nel frattempo notificato al Consiglio di Stato delle pretese di risarcimento per il danno arrecato loro dalla licenza, che sarebbe stata accordata in violazione del diritto, gli istanti in ricusa sostengono che nell'ambito del giudizio sul ricorso interposto dal beneficiario della licenza contro il divieto di iniziare i lavori di costruzione, impartitogli in via cautelare dal municipio, il Governo avrebbe anticipato il giudizio sulla fondatezza della domanda di revoca del permesso di costruzione, reputandola al limite della temerarietà e configurandola alla stregua di un mero espediente volto a rimettere in discussione ciò che non può più esserlo.

b. Nel merito, gli insorgenti hanno riproposto ed ulteriormente sviluppato gli argomenti addotti senza successo davanti all'ese-cutivo comunale. La costruzione, obiettano, violerebbe le distanze minime dalle loro case calcolate in base alle direttive FAT, disattenderebbe le norme sulla polizia del fuoco e quelle sui sussidi, si porrebbe in contrasto con le nuove disposizioni della legge sulla protezione degli animali. Essa risulterebbe inoltre contraria alle condizioni poste dalla giurisprudenza del Tribunale federale per riconoscere la conformità di zona delle costruzioni ubicate nella zona agricola. Comprometterebbe inoltre lo sviluppo pianificatorio dell'intero comune, che nel frattempo il municipio ha deciso di salvaguardare, istituendo una zona di pianificazione concernente anche il comparto di Cimpiéi.

E. a. Allo scopo di definire aree destinate ad insediamenti residenziali o artigianali, il 16 giugno 2009 il municipio aveva in effetti deciso di istituire una zona di pianificazione su tre distinti comparti, fra cui quello in cui sono ubicati i fondi dedotti in edificazione.

Con lettera 17 luglio 2009, l'esecutivo comunale ha comunicato al beneficiario della licenza che il progetto edilizio di carattere agricolo in corso di costruzione era incompatibile con la zona di pianificazione e che avrebbe dovuto essere interrotto dal momento della pubblicazione.

b. Contro la zona di pianificazione, pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009, CO 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via provvisionale la concessione dell'effetto sospensivo, in modo da poter continuare i lavori di costruzione della stalla, che aveva nel frattempo iniziato.

c. Con decreto 17 agosto 2009, il presidente del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la zona di pianificazione, trasmettendolo al Consiglio di Stato per evasione nella misura in cui contestava la richiesta 17 luglio 2009 del municipio di interrompere i lavori.

d. Il 6 ottobre 2009, il Consiglio di Stato (ris. gov. n. 5064) ha dichiarato irricevibile, per carenza di decisione impugnabile, il ricorso inoltrato dal beneficiario della licenza contro la richiesta del municipio di interrompere i lavori di costruzione della stalla.

F. a. Pochi giorni dopo, il 15 ottobre 2009, il municipio ha accertato che la licenza edilizia 21 settembre 2004 rilasciata a CO 1 per la costruzione della stalla era incompatibile con la zona di pianificazione pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009 e che i lavori non avrebbero potuto essere continuati sino alla scadenza della zona di pianificazione o ad una sua revoca.

b. Con ricorso 23 ottobre 2009 (b), il beneficiario della licenza ha impugnato anche questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo.

c. In sede di osservazioni 2 novembre 2009 alla domanda di concessione dell'effetto sospensivo, il comune di Chironico ha chiesto la ricusa dell'intero Consiglio di Stato in considerazione del fatto che nel precedente giudizio del 6 ottobre 2009 (n. 5064), il Governo aveva rilevato che qualora la richiesta 17 luglio 2009 rivolta dal municipio a CO 1 fosse stata una decisione, il ricorso da questi inoltrato contro di essa sarebbe stato accolto, poiché la zona di pianificazione non poteva inibire gli effetti della licenza edilizia.

G. a. Preso atto delle osservazioni inoltrate dal Consiglio di Stato e dal comune, che si erano rimessi al suo giudizio, il 30 novembre 2009 (n. 52.2009.334), il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'istanza di ricusa inoltratagli da RI 1, RI 2 e RI 3, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché stabilisse se istituire un tribunale indipendente ad hoc che si pronunciasse sul ricorso (a) inoltrato dagli istanti in ricusa contro la decisione del municipio di non revocare la licenza, oppure trasmettesse l'impugnativa a questo Tribunale affinché la evadesse omisso medio.

Con risoluzione 2 marzo 2010 (n. 1028), il Consiglio di Stato ha optato per la seconda ipotesi.

b. L'11 febbraio 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto anche la domanda di ricusa presentata dal comune (STA n. 52.2009.467), rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché si determinasse sull'alternativa di cui si è detto sopra.

Anche in questo caso, con risoluzione 21 aprile 2010 (n. 1984), l'Esecutivo cantonale ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per evasione il ricorso (b) inoltrato da CO 1 contro la decisione 15 ottobre 2009 del municipio di sospendere l'esecutività della licenza edilizia.

H. a. Con risposta 1° ottobre 2009 al merito del ricorso (a) inoltrato da RI 1 RI 2 e RI 3, il municipio ha chiesto la conferma della decisione 17 luglio 2009 con la quale si era rifiutato di revocare la licenza edilizia. Gli argomenti addotti dagli istanti in revoca, ha ribadito, non giustificherebbero una revoca.

I Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno per contro rilevato che per modificare la controversa licenza edilizia i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la revisione della sentenza 30 aprile 2008 del Tribunale federale.

b. Mediante replica del 23 ottobre 2009, RI 1 RI 2 e RI 3 hanno dal canto loro ribadito le critiche sollevate in precedenza in relazione al calcolo delle distanze, chiedendo l'allestimento di una perizia giudiziaria. Lesiva del diritto, oltre che di interessi preponderanti, sarebbe pure l'ubicazione della stalla, che si porrebbe in contrasto con le condizioni fissate dalla giurisprudenza del Tribunale federale per le costruzioni nella zona agricola. Ad essa, hanno concluso, si opporrebbero interessi pubblici preponderanti.

Con la duplica dell'11 novembre 2009, il municipio si è confermato nelle precedenti prese di posizione, osservando in particolare che gli aspetti sui quali si fondava la domanda di revoca rientravano nella sfera delle competenze decisionali del Cantone.

I. a. Il 23 aprile 2010 si è tenuta un'udienza davanti al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, nel corso della quale, ricapitolato lo stato del procedimento, sono stati portati a conoscenza delle parti gli atti acquisiti, è stata data loro facoltà di produrre nuovi documenti e di sollecitare l'assunzione di ulteriori prove e si è presa visione della situazione dei luoghi, nonché dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione della stalla, fermi allo stadio delle fondamenta.

b. Depositati gli atti acquisiti, il Tribunale ha dato alle parti la possibilità di inoltrare eventuali osservazioni.

Avvalendosi di questa facoltà, CO 1, che si era limitato a prendere posizione sulla domanda di ricusa, ha contestato in dettaglio le tesi sviluppate dagli insorgenti con il ricorso inoltrato contro la decisione 17 luglio 2009 con cui il municipio aveva respinto la richiesta di revoca della licenza edilizia accordatagli per la costruzione della stalla.

Gli istanti in revoca hanno dal canto loro ribadito le domande di prove formulate in sede di udienza. Parallelamente, hanno chiesto di vietare, a titolo di misura cautelare, la prosecuzione dei lavori.

Il municipio ha formulato alcune precisazioni in merito alle prove.

c. Con decreto 21 maggio 2010, il giudice delegato ha respinto le domande di prove formulate dai ricorrenti RI 1 e RI 2, assegnando alle parti un termine per le conclusioni.

K. Il 19 maggio 2010 il comune di Chironico ha chiesto il rigetto del ricorso 23 ottobre 2009 (b), interposto da CO 1 contro la decisione 15 ottobre 2009 con cui il municipio ha accertato l'incompatibilità della licenza in discussione con la zona di pianificazione ed imposto la sospensione dei lavori. Postulato il richiamo degli atti della parallela procedura (52.2010.91), il comune si è sostanzialmente riconfermato nella propria decisione del 15 ottobre 2010. Di questo allegato, come pure delle osservazioni al ricorso (b) formulate il 2 novembre 2009 da RI 1i, RI 2 e RI 3 e il 4 novembre dall'Ufficio delle domande di costruzione si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

L. a. Con le conclusioni, i Servizi generali hanno sollecitato il rigetto del ricorso (a) inoltrato da RI 1, RI 2 e RI 3, ribadendo che la revoca della licenza avrebbe semmai dovuto essere chiesta al Tribunale federale, mediante domanda di revisione della sentenza che aveva confermato il giudizio di questo Tribunale.

b. Con chiare e stringate osservazioni, il municipio ha chiesto la conferma della decisione 17 luglio 2009, qui impugnata, ribadendo che gli aspetti rilevanti per il giudizio sulla revocabilità della licenza sono di pertinenza dell'autorità cantonale, che si è opposta all'accoglimento della domanda inoltrata dagli insorgenti.

c. Ad identica conclusione è pervenuto il resistente CO 1, che si è confermato nelle osservazioni che aveva appena presentato, limitandosi ad alcune puntualizzazioni.

d. Stigmatizzata la mancata assunzione di una perizia sulle distanze della nuova stalla dalla zona abitabile, i ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno evidenziato come il municipio abbia rigettato la domanda di revoca soprattutto in considerazione del fatto che i motivi addotti riguarderebbero ambiti di competenza del Cantone. Censurabile sarebbe pure la mancata valutazione delle scheda dell'inventario ISOS, che sottolinea la necessità di tutelare il piano di accesso al villaggio di Chironico.

Con lunghe disquisizioni, gli insorgenti hanno insistito nel sottolineare come le perizie dell'UFAM, della __________ e della __________, siano concordi nell'affermare che la stalla dovrebbe distare dalla zona abitabile ben più dei 35 m ritenuti dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 14 marzo 2007.

Rilevanti ed atte a giustificare la revoca sarebbero pure le difformità riscontrabili per rapporto alla sicurezza contro gli incendi. I pochi lavori sinora eseguiti nel deliberato intento di eludere l'istanza di revoca e la zona di pianificazione non osterebbero all'accoglimento del ricorso.

M. a. Con sentenza 5 marzo 2010 (n. 90.2009.61/59/66), il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato da CO 1 contro la zona di pianificazione istituita dal municipio, che è stata annullata, nella misura in cui era riferita al comparto di Cimpiéi.

b. Il 26 marzo 2010, il municipio ha deciso di riproporre la zona di pianificazione che era appena stata annullata da questo Tribunale limitatamente al comparto di Cimpiéi. Contro questa nuova misura di salvaguardia della pianificazione, pubblicata dal 10 aprile al 10 maggio 2010, CO 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 22 aprile 2010, chiedendone l'annullamento. L'impugnativa è tuttora pendente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su entrambi i ricorsi, è data dagli art. 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. La legittimazione attiva dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3 ad impugnare la decisione 17 luglio 2009, con cui il municipio di Chironico ha respinto la loro domanda di revocare la licenza edilizia 21 settembre 2004 rilasciata a CO 1 per la costruzione di una stalla/fienile, è certa ed incontestata. Gli insorgenti sono abilitati ad agire in giudizio non solo nella misura in cui sono proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, ma anche in quanto autori della domanda di revoca respinta.

Altrettanto certa è la qualità del ricorrente CO 1 ad impugnare la decisione 15 ottobre 2009 con cui lo stesso municipio ha accertato l'incompatibilità della licenza con la zona di pianificazione pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009 sul comparto comprendente i fondi dedotti in edificazione, sospendendo l'esecutività del provvedimento.

1.3. Entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.4. Vertendo sulla medesima fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm).

1.5. Giudicando quale prima ed unica autorità di ricorso cantonale, in luogo e vece del Consiglio di Stato, ricusato, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sui ricorsi con pieno potere di cognizione.

1.6. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti dei due procedimenti (art. 18 cpv. 1 LPamm), senza assumere tutte le prove chieste dai ricorrenti RI 1 e RI 2. Non si tratta in effetti di prove destinate a dimostrare che le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la decisione che chiedono di revocare. Né si tratta di prove che gli insorgenti non conoscevano o non avevano ragione di addurre o chiedere nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza 30 aprile 2008 del Tribunale federale.

Per questi motivi, trattandosi con tutta evidenza di una prova che avrebbe potuto essere portata nel precedente procedimento di rilascio della licenza edilizia, non viene in particolare ordinata alla Stazione federale di ricerca in economia e tecnologia agricola (FAT) una perizia sulle distanze che la stalla dovrebbe rispettare dalla zona edificabile.

Parimenti, non occorre ordinare una perizia sulle misure antincendio. L'aggiornamento del rapporto dell'ing. __________, effettuato prima dell'inizio dei lavori per adeguarlo alle condizioni supplementari poste dalla sentenza di questo Tribunale, non costituisce una modifica rilevante della situazione di fatto, intervenuta dopo la crescita in giudicato formale della licenza, che deve essere accertata in via di perizia giudiziale a seguito della presentazione, da parte degli insorgenti, di un referto che approda ad opposta conclusione.

Da respingere è pure la richiesta di acquisizione degli atti relativi agli studi pianificatori intrapresi dopo il 2003. Non si tratta, in effetti, né di fatti rilevanti verificatisi in epoca posteriore al rilascio della licenza, né di modifiche successive dell'ordinamento giuridico concretamente applicabile.

La nuova OPAn, entrata in vigore il 1° settembre 2008, non esige l'assunzione di particolari prove.

Del tutto infondata è la richiesta di richiamo degli atti delle procedure di sussidio. Le questioni riguardanti questo aspetto sono di principio estranee alla procedura di rilascio - e quindi, eventualmente, di revoca - del permesso di costruzione della stalla.

I bollettini di lavoro dell'impresa di costruzioni, che documentano l'epoca in cui sono iniziati i lavori ed il loro stato di avanzamento sono stati acquisiti agli atti in sede di udienza.

2.2.1. Secondo la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, la revocabilità di un atto amministrativo dipende dal confronto dell'interesse all'attuazione del diritto oggettivo con quello riferito alla sicurezza del diritto. Il secondo prevale di regola sul primo, e impedisce quindi la revoca, se l'atto amministrativo in questione ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, se è stato preceduto da una procedura di accertamento e di opposizione destinata a esaminare e a soppesare gli opposti interessi in gioco, oppure se l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Questi criteri non hanno però validità assoluta e l'atto amministrativo può ancora essere revocato, generalmente contro indennità, se esso viola in modo particolarmente grave un interesse pubblico eminente (cfr. RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; RDAT II-2000 n. 38 consid. 2.1.; I-1995 n. 63 consid. 3a e rif. ivi citati; STA 52-2008.445 del 16 marzo 2010 consid. 3.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 997 segg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 18 LE, n. 906 segg.). Quando i presupposti della revocabilità sono espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è innanzitutto sulla base della stessa che occorre esaminare l'ammissibilità della revoca (DTF 127 II 306 consid. 7; RtiD I-2008 n. 24 consid. 4.2 e rif. ivi citati).

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere revocata. Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è possibile solo se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'auto-rità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono.

Esplicitando i principi enunciati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. messaggio n. 3370 del 25 ottobre 1988 concernente la modifica della LE, ad art. 52d = art. 18 del rapporto n. 3370 e 3718R del 26 febbraio 1991 della commissione speciale per la pianificazione del territorio, in RVGC, sess. ord. aut. 1990, volume V, pag. 2745 e 2793), la norma disciplina due fattispecie radicalmente diverse, che hanno comunque in comune l'esistenza di una decisione contraria al diritto.

La prima ha per oggetto una licenza concessa in contrasto con le prescrizioni di diritto pubblico, ovvero un atto amministrativo viziato ab origine. La seconda riguarda invece una licenza rilasciata in conformità del diritto vigente, ma venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico in seguito a cambiamenti dei presupposti di fatto o di diritto intervenuti successivamente (Scolari, op. cit., ad art. 18 LE, n. 910). La natura potestativa della norma sta chiaramente ad indicare che la revoca o l'adeguamento della decisione devono scaturire dalla ponderazione degli interessi contrapposti, che va effettuata anche nell'ipotesi dell'esecuzione di lavori importanti, disciplinata dal capoverso 2.

2.3. La revoca o l'adeguamento di una decisione cresciuta in giudicato formale è di principio pronunciata dall'autorità che l'ha emanata, in esito ad un procedimento di riesame (riconsiderazione), che può essere promosso d'ufficio o dietro richiesta di interessati. Il riesame può avere per oggetto sia una decisione viziata siccome contraria ab origine al diritto sostanziale (ursprüngliche Fehlerhaftigkeit), sia una decisione venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico a seguito di un cambiamento dei presupposti di fatto o di diritto su cui si fondava, ovvero per causa superveniens (nachträgliche Fehlerhaftigkeit).

In entrambi i casi, la questione di sapere se la decisione possa essere modificata va risolta in due fasi distinte. Nella prima, di natura procedurale, occorre stabilire se sussistano sufficienti ragioni per rinvenire sulla decisione. Nella seconda fase viene invece esaminato se, dal profilo materiale, sono dati sufficienti motivi per annullarla o modificarla (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1032; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 2007, pag. 293 segg., pag. 294 e rif. ivi citati).

L'autorità investita di una domanda di revoca o di adeguamento di una decisione cresciuta in giudicato formale deve dunque anzitutto verificare se siano date le condizioni per procedere ad un riesame. In caso negativo, può respingere l'istanza senza doversi confrontare nuovamente con il merito della vertenza (STF del 14 luglio 2005 in: RtiD I-2006 n. 4 consid. 2.3; Guckelberger, op. cit., pag. 312). In questa evenienza, il richiedente non recupera il diritto di impugnare nuovamente il merito della decisione che l'autorità si è rifiutata di riesaminare, ma può unicamente far valere che la sussistenza dei requisiti per il riesame è stata a torto negata (DTF 109 Ib 246 consid. 4a; STF 2C.749/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 3.2 e rinvii). Ove per contro ritenga dati i presupposti per riconsiderare la decisione, l'autorità entra invece nel merito della domanda di revoca procedendo al riesame dell'atto.

2.4. Il diritto amministrativo ticinese non specifica quando e a quali condizioni le autorità amministrative sono tenute a riconsiderare le proprie decisioni (RtiD I-2006 n. 4 consid. 2.1.). Riallacciandosi all'art. 29 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la prassi ha riconosciuto il diritto ad ottenere il riesame di una decisione cresciuta in giudicato formale: (1) quando l'interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima decisione (decisione difettosa ab origine), oppure, (2) quando le circostanze di fatto o di diritto si sono modificate in modo rilevante dopo la prima decisione (decisione diventata difettosa per causa superveniens; RtiD I-2006 n. 4 consid. 2.1. e rif. ivi citati; Häfelin/ Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1832 e rif. ivi citati; Andrea Pfleiderer, Praxiskommentar zum Bundes-verwaltungsrecht, Zurigo 2009, ad art. 58 n. 9 seg.).

2.5. Oggetto di riesame nel senso appena descritto possono essere unicamente le decisioni delle autorità amministrative di prima istanza. Le decisioni degli organi giurisdizionali o giudiziari non possono essere riconsiderate. Possono essere annullate o modificate da parte dell'istanza che le ha emanate solo se risulta dato un motivo di revisione (Pfleiderer, op. cit., n. 14). L'autorità pronunciatasi sul ricorso può in particolare essere chiamata a rivedere il proprio giudizio in caso di conoscenza a posteriori di fatti preesistenti (cosiddetti pseudo-nova; cfr. in tal senso art. 35 lett. d LPamm per le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo; art. 123 cpv. 2 lett. a LTF per le sentenze del Tribunale federale).

Una richiesta di riesame, rivolta all'autorità che ha emanato una decisione confermata dalle istanze di ricorso, è possibile unicamente se l'interessato fa valere una modifica rilevante delle circostanze (veri nova), intervenuta dopo la decisione che chiede di riconsiderare, ovvero un nuovo stato di fatto sul quale le competenti autorità non si sono ancora pronunciate (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; RtiD I-2006 n. 4 consid. 2.2. e rif. ivi citati). Determinante, ai fini della revoca della decisione a seguito di riesame, è la questione di sapere se la fattispecie sottoposta a giudizio, modificatasi in seguito a cambiamenti delle circostanze di fatto e di diritto subentrate dopo la decisione da riesaminare, sia significativamente differente da quella su cui si era già espressa l'autorità di ricorso (cfr. in tal senso RtiD I-2006 n. 4 consid. 3.3).

2.6. L'esistenza dei requisiti per procedere ad un riesame va ammessa con riserbo. Il ricorso all'istituto della riconsiderazione non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato e a permettere di eludere i termini per proporre i rimedi di diritto ordinari (cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b; STF 2C.749/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 3.2; RtiD I-2006 n. 4 consid. 3.3). L'istituto in questione non è destinato a permettere una nuova valutazione di circostanze già note al momento della decisione, né per riparare ad un errore di diritto, né per avvalersi di una nuova tesi giuridica (STF 2P.267/ 2000 del 12 aprile 2001 consid. 3b in fine).

  1. 3.1. Nel caso concreto, i ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chie-sto al municipio di Chironico di revocare la licenza edilizia 21 settembre 2004, che aveva rilasciato a CO 1 per la costruzione di una stalla/fienile su un terreno situato nella zona agricola che si estende davanti alle loro abitazioni. Licenza che, con alcune correzioni apportate dal Tribunale cantonale amministrativo, è stata sostanzialmente confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 14 marzo 2007.

I ricorrenti hanno fondato la loro richiesta essenzialmente: (1) sull'erroneità delle distanze della stalla dalla zona edificabile ritenute dal giudizio di questo Tribunale, (2) sulla non correttezza dell'attestato di conformità alle prescrizioni antincendio adeguato alle condizioni poste da tale giudizio, (3) sul contrasto con le disposizioni dell'OPAn entrata successivamente in vigore, (4) su aspetti riguardanti i sussidi, (5) sulla conformità di zona e (6) sulla pianificazione allo studio. Con dovizia di argomenti, ma senza distinguere se i motivi fatti valere costituiscano momenti di illegittimità preesistenti o posteriori ai giudizi delle istanze di ricorso, gli insorgenti hanno in sostanza sostenuto che la decisione di cui chiedono la revoca si porrebbe in contrasto con il diritto.

Con la decisione 17 luglio 2009, qui impugnata, il municipio ha respinto la domanda, rilevando anzitutto che la maggior parte degli argomenti addotti, in particolare quelli riferiti alle distanze e quelli concernenti la polizia del fuoco, era già stata oggetto d'esame e di giudizio da parte del Tribunale federale, per cui la domanda di revoca non poteva essere accolta. L'OPAn del 23 aprile 2008, entrata in vigore dopo il giudizio del Tribunale federale, ha aggiunto, non sarebbe atta a fondare una revoca, poiché il rispetto delle regole comportamentali dettate all'allevatore non è assicurato dalla licenza edilizia. Gli studi pianificatori in corso non potrebbero infine esplicare un effetto anticipato positivo.

Le maggiori contestazioni, ha ulteriormente rilevato il municipio, rientrano peraltro nella sfera di competenze decisionali del Cantone, che con determinazione del 30 aprile 2009, sollecitata dagli stessi ricorrenti, si è rifiutato di dar seguito alla richiesta di rinvenire sulle decisioni adottate in precedenza.

3.2. La maggior parte delle difformità denunciate dagli insorgenti per suffragare la richiesta di revoca riguarda effettivamente fatti e circostanze che hanno già formato oggetto di giudizio da parte delle istanze di ricorso. I punti di contrasto con l'ordinamento giuridico vigente, che i ricorrenti fanno valere, sono preesistenti alla sentenza 30 aprile 2008, con la quale il Tribunale federale ha confermato la licenza che chiedono di revocare. Stando alle loro stesse allegazioni, la licenza sarebbe viziata ab origine soprattutto per quanto riguarda le distanze, gli aspetti di polizia del fuoco, la conformità di zona e la protezione delle acque dall'inquinamento. Non è venuta a trovarsi in contrasto con il diritto materiale concretamente applicabile in seguito a cambiamenti della situazione di fatto e di diritto verificatisi posteriormente al suo rilascio. Entro questi limiti, i difetti lamentati non costituiscono momenti di illegittimità supervenientes.

Nella misura in cui gli istanti in revoca, qui ricorrenti, eccepiscono difformità esistenti, magari anche soltanto in forma latente, già al momento in cui la licenza è stata rilasciata, la domanda rivolta al municipio era sostanzialmente improponibile. Avendo per oggetto questioni che erano state esaminate da una decisione passata in giudicato dopo essere stata vagliata in ultima istanza dal Tribunale federale, la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata a quest'ultimo sotto forma di domanda revisione (cfr. sopra consid. 2.5; Pfleiderer, op. cit., n. 14). Al municipio era preclusa qualsiasi facoltà di revocare la licenza in esito ad una semplice riconsiderazione dell'atto sulla base di argomenti che erano già stati esaminati dalle istanze di ricorso. Nessun pseudo-novum poteva fondare un riesame da parte dell'autorità comunale.

Improponibili ed inidonee a sostanziare una domanda di revoca in esito a riconsiderazione erano dunque le contestazioni riguardanti: (a) le distanze della stalla dalla zona edificabile ritenute da questo Tribunale, (b) le ripercussioni derivanti dalle correzioni imposte da questo Tribunale in ordine a tali distanze ed alla sicurezza antincendio, (c) la conformità della licenza per rapporto alla legislazione sui sussidi (mancato coordinamento delle procedure, presupposti per la concessione dei sussidi), (d) il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque (evacuazione delle acque luride, asserito sottodimensionamento della fossa per il colaticcio) e (e) le risultanze dell'inventario ISOS 1988 (conclusioni 18 giugno 2010 dei ricorrenti RI 1 e RI 2, pag. 8).

Le contestazioni che i ricorrenti sollevano in particolare nei confronti delle correzioni (condizioni supplementari), imposte da questo Tribunale nel suo precedente giudizio (soppressione delle tre porte previste nella facciata est e della recinzione per i vitelli da ingrasso, esecuzione a semplice luce di eventuali finestre ad est della feritoia sul tetto) e confermate dal Tribunale federale, non costituiscono circostanze nuove, suscettibili di giustificare un riesame. Tali emendamenti, di secondaria importanza, adottati direttamente da questo Tribunale e ripresi dai piani esecutivi notificati dal resistente al municipio (cfr. incarto municipio, piani modifiche secondo decisione del Tribunale cantonale amministrativo, n. 208.201-203 che corrispondono ai piani 208.201-202, timbrati dalla Sezione dell'agricoltura e prodotti dal resistente in sede di udienza ed a quelli allegati dal comune con osservazioni 19 maggio 2010) non dovevano essere ulteriormente pubblicati (art. 16 LE). La mancata pubblicazione, lamentata dai ricorrenti, non è comunque sufficiente per suffragare una richiesta di revoca del permesso precedentemente rilasciato, che è stato esaminato e confermato anche nell'ottica di questi emendamenti.

Privo di rilievo è inoltre il fatto che tra i piani prodotti in sede di udienza ve ne sia anche uno (piano n. 208-301, piano stalla-impianto elettrico del 12.09.2008), non notificato al municipio, che prospetta un riordino della stalla, nel senso della riserva indicata dal Tribunale cantonale amministrativo nel precedente giudizio (consid. 5.3.4.). È possibile che tale soluzione, comportante anche una modica riorganizzazione di altri spazi all'interno della stalla (locale contadino, locale latte, rimessa, ecc.), prospettata dal resistente all'unico scopo di mitigare ulteriormente l'impatto ambientale derivante dalla stalla alle proprietà dei ricorrenti, debba formare oggetto di una variante ai sensi dell'art. 16 LE. La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, non tanto perché il resistente ha dichiarato di rinunciarvi (cfr. osservazioni CO 1 del 14 maggio 2010), quanto piuttosto perché la pubblicazione o meno della variante di progetto non costituisce in nessun caso un fatto rilevante suscettibile di rimettere in discussione la licenza edilizia precedentemente accordata. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che la variante, che non è stata comunque approvata, prende spunto da una riserva formulata da questo Tribunale nella sentenza del 14 marzo 2007.

Nemmeno le considerazioni che i ricorrenti sviluppano per contestare la conformità di zona costituiscono una nuova circostanza, rilevante ai fini di un riesame. Le censure riferite alla necessità oggettiva, per rapporto alle dimensioni ed all'ubicazione della stalla, alla sua sussistenza a lungo termine e alla tutela della comparto agricolo di Cimpiéi avrebbero con ogni evidenza potuto e dovuto essere sollevate in occasione della precedente procedura. I principi giurisprudenziali evocati dai ricorrenti in merito alle condizioni di edificabilità della zona agricola (cfr. in particolare replica RI 1 e RI 2 del 23 ottobre 2009, pag. 10 e 11) non sono diversi da quelli vigenti al momento della sentenza 30 aprile 2008 del Tribunale federale.

Nei limiti suindicati, va dunque sostanzialmente accreditata la tesi prospettata dal Dipartimento del territorio nella determinazione 30 aprile 2009, con cui ha respinto la richiesta di promuovere la revoca della licenza, che gli insorgenti gli avevano rivolto in concomitanza dell'inoltro dell'analoga istanza presentata al municipio.

3.3. La domanda di revoca a seguito di riesame, inoltrata dai ricorrenti RI 1 e RI 2 al municipio, era dunque semmai proponibile soltanto nella misura in cui si fondava su cambiamenti della situazione di fatto e di diritto verificatisi dopo il rilascio della licenza (veri nova). Cambiamenti, questi, che potrebbero - al limite - essere ravvisati soltanto nell'aggiornamento dell'attestato di conformità antincendio, effettuato dall'ing. __________ prima dell'inizio dei lavori, rispettivamente nell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di protezione degli animali.

3.3.1. Come già detto, con la sentenza 14 marzo 2007, questo Tribunale ha confermato la licenza, subordinandola alla condizione di chiudere alcune delle aperture previste nelle facciate della stalla più vicine alle abitazioni dei ricorrenti. Tali modifiche, contestate senza successo davanti al Tribunale federale dal profilo della polizia del fuoco, hanno reso necessario un aggiornamento dell'attestato di conformità antincendio allegato alla domanda di costruzione. L'ing. __________, perito iscritto nell'elenco dei tecnici riconosciuti della polizia del fuoco ed estensore di tale attestato, chiamato a pronunciarsi sulle ripercussioni derivanti dalle condizioni supplementari apportate alla licenza dal giudizio di questo Tribunale, l'8 luglio 2009, ha dichiarato che l'eliminazione delle aperture in facciata est non comporterà a nostro avviso nessuna diminuzione del grado di sicurezza antincendio per l'edificio agricolo in oggetto rispetto a quanto contenuto nella domanda di costruzione.

I ricorrenti contestano questa deduzione avvalendosi della consulenza dell'ing. __________, esperto cantonale antincendio VKF, che ritiene inaccettabile il rischio residuo. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto l'ing. __________, della cui competenza e professionalità non v'è ragione di dubitare. Il referto dell'esperto consultato dai ricorrenti si limita in effetti a rilevare che per quanto concerne le vie di fuga e di soccorso si tratta del punto principale, che deve venire migliorato al fine di ossequiare le normative vigenti sia nel 2004 sia a decorrere dal 2005, creando un'ulteriore uscita di sicurezza sul lato est all'altezza del corridoio foraggeria (pag. 8). Non indica tuttavia in modo circostanziato quali prescrizioni tecniche imperative verrebbero effettivamente disattese dal progetto approvato con le modifiche imposte da questo Tribunale. Anche volendo concedere ai ricorrenti la possibilità di contestare l'aggiornamento dell'attestato antincendio, in quest'atto integrativo della licenza non è ravvisabile alcun momento di contrasto con il diritto applicabile.

Comunque sia, le contestazioni sollevate dai ricorrenti su questo specifico punto, anche se fossero fondate, non costituirebbero una ragione sufficiente per ammettere una domanda di riconsiderazione del permesso in esame. Tanto meno rappresenterebbe un motivo d'interesse pubblico sufficientemente importante per revocarlo. L'interesse alla sicurezza del diritto ed alla tutela dell'affidamento riposto dal resistente CO 1 nella licenza, di cui ha già fatto uso, stipulando contratti d'appalto, aprendo il cantiere ed eseguendo sia lo scavo generale, sia opere in cemento armato (fossa del colaticcio), prevarrebbe comunque sull'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo, di cui soltanto gli insorgenti si ergono a difensori. Qualsiasi apertura dovesse eventualmente ancora risultare necessaria in sede di collaudo (art. 44e RLE) per conformare la stalla alle esigenze di sicurezza non inciderebbe in effetti sul calcolo delle distanze dalla zona edificabile. In quanto destinata ad essere utilizzata soltanto in caso d'emergenza, l'ulteriore uscita di sicurezza non potrebbe essere assimilata ad un'apertura rilevante ai fini della determinazione di tale parametro.

3.3.2. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, entrate in vigore dopo la crescita in giudicato formale della licenza che i ricorrenti chiedono di revocare, rilevando in particolare che le condizioni di stabulazione previste dal progetto per vitelli da ingrasso e capre non sarebbero conformi a non meglio specificate disposizioni di queste ordinanze. I ricorrenti non spiegano in effetti per qual motivo queste asserite difformità costituirebbero una ragione talmente importante da rendere necessaria una riconsiderazione della licenza. Tanto meno spiegano per qual motivo d'interesse pubblico il contrasto con l'ordinamento giuridico entrato in vigore successivamente escluderebbe qualsiasi adeguamento del progetto, rendendo inevitabile la revoca dell'intera licenza. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che la nuova legislazione prevede diversi termini di adeguamento per le costruzioni esistenti (cfr. in tal senso art. 225 OPAn che rinvia all'allegato 5, ad esempio, cifra 23 e 52 per la detenzione di capre) e che l'avviso formulato dall'Ufficio del veterinario cantonale (avviso n. 44822 del 25 maggio 2004) in sede di approvazione del progetto, ha in ogni caso previsto che la valutazione definitiva della costruzione sulla conformità alla legislazione sulla protezione degli animali ha luogo in sede di collaudo, prima della messa in funzione della struttura (pag. 4). Condizione questa - non contestata in occasione della pregressa procedura di ricorso e cresciuta in giudicato - che appare in grado di garantire compiutamente il rispetto degli scopi perseguiti dalla LPAn.

La decisione del municipio, condivisa dal Dipartimento del territorio, di respingere in limine la domanda di revoca senza entrare nel merito delle difformità lamentate dai ricorrenti regge pienamente alla critica di quest'ultimi.

3.3.3. Gli studi pianificatori avviati dal municipio non hanno sinora comportato alcuna modifica definitiva dell'assetto pianificatorio vigente al momento del rilascio della licenza. Nella misura in cui era riferita al comparto territoriale qui in esame, la zona di pianificazione a cui accennano i ricorrenti, adottata dal municipio il 16 giugno 2009 e pubblicata a partire dal 27 luglio successivo, è stata annullata da questo Tribunale con sentenza 5 marzo 2010 (n. 90.2009.61/59/66). Non è dunque subentrata alcuna modifica dell'ordinamento giuridico che potrebbe giustificare un riesame o una revoca della licenza.

Identiche considerazioni valgono per la nuova zona di pianificazione interessante fra l'altro il comparto di Cimpiéi, che il municipio ha riproposto con decisione del 26 marzo 2010.

Cadono dunque nel vuoto le generiche considerazioni sviluppate in proposito dai ricorrenti.

  1. 4.1. L'annullamento della zona di pianificazione decretata dal municipio nel 2009, disposto dalla sentenza di cui si è appena detto, rende priva d'oggetto la decisione 15 ottobre 2009 con cui il municipio ha stabilito che la licenza edilizia 21 settembre 2004 rilasciata a CO 1 per la costruzione della stalla era incompatibile con tale zona. In quanto fondato su questa misura di salvaguardia della pianificazione, viene di conseguenza a decadere l'ordine di non continuare i lavori sino alla sua scadenza od alla sua revoca.

In tal senso va evaso il ricorso (b) contro di essa inoltrato dal beneficiario della licenza.

4.2. La nuova zona di pianificazione, decretata dal municipio il 26 marzo 2010 e pubblicata dal 10 aprile al 10 maggio 2010, non è atta a ripristinare la decisione 15 ottobre 2009 dello stesso esecutivo comunale, che è diventata priva d'oggetto, rispettivamente decaduta a seguito dell'annullamento, disposto da questo Tribunale, della misura di salvaguardia della pianificazione sulla quale si fondava. Le sorti della decisione 15 ottobre 2009, qui in esame, non dipendevano infatti dalla generica esistenza di una misura cautelare fondata sull'art. 27 LPT, ma dall'esistenza della precedente, specifica zona di pianificazione, decretata nel 2009, alla quale l'atto impugnato era esplicitamente riferito. Nemmeno il municipio ha del resto preteso che la riproposizione della zona di pianificazione ripristini la decisione 15 ottobre 2009, diventata priva d'oggetto, rispettivamente decaduta.

  1. Con l'emanazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di provvedimenti cautelari inoltrata il 19 maggio 2010 dai ricorrenti RI 1 e RI 2.

  2. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso (a), inoltrato da RI 1, RI 2 e RI 3, va respinto. Quello (b) inoltrato da CO 1 è invece evaso ai sensi del considerando 4.

6.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), commisurate al dispendio lavorativo occasionato al Tribunale ed alle controparti dalla prima impugnativa (a), sono poste a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2 secondo soccombenza.

Il prevedibile esito del ricorso (b), in quanto rivolto contro l'ordine di sospensione dei lavori, qualora la zona di pianificazione non fosse stata annullata, giustifica la condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili a favore dell'insorgente.

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 18, 21, 41d LE; 44a, 44d, 44e RLE; la LPAn e l'OPAn; gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61 LPamm

dichiara e pronuncia:

1.1.1. Il ricorso (a) di RI 1, RI 2 e

RI 3 è respinto.

1.2. Il ricorso (b) di CO 1 è evaso ai sensi del considerando 4.

  1. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, che a titolo di ripetibili rifonderanno fr. 5'000.- a CO 1 e fr. 2'000.- al comune di Chironico.

Il comune di Chironico rifonderà fr. 800.- a CO 1 a titolo di ripetibili.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  2. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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