Incarto n. 52.2010.53

Lugano 20 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina e Damiano Bozzini

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 febbraio 2010 di

RI 1 patrocinato dallo

contro

la risoluzione 20 gennaio 2010 (n. 251) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 ottobre 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore dei figli __________ (1995), __________ (1997) e __________ (2000);

viste le risposte:

  • 16 febbraio 2010 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 23 febbraio 2010 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 (1968), cittadino kosovaro, ha soggiornato in Svizzera tra il 1991 e il 1996 come stagionale e, dal 1997 al 1999, quale richiedente l'asilo.

Il ricorrente è padre di __________ (20 agosto 1995), __________ (19 aprile 1997) e __________ (10 maggio 2000), nati dall'unione con la moglie connazionale __________ (1972). Il 2 aprile 2001, il Tribunale distrettuale di Pristina ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando i figli al padre.

Il 30 maggio 2002, RI 1 si è sposato a __________ (Kosovo) con la cittadina elvetica __________ (1970) e l'11 settembre successivo è stato autorizzato a entrare in Svizzera ottenendo un permesso di dimora annuale per vivere con la moglie nel nostro Paese. Dal 26 novembre 2007 egli è titolare di un permesso di domicilio.

B. a. Il 26 maggio 2009 __________, __________ e __________ hanno chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Kosovo, il rilascio di un permesso di dimora per ricongiungersi con il loro padre nel nostro Paese. RI 1 ha in seguito motivato la richiesta con il fatto che i figli gli erano stati affidati e che dopo la morte nel 2007 della nonna paterna era stato sempre più difficile trovare chi volesse occuparsi della prole in Patria.

b. Il 29 ottobre 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, considerando il ricongiungimento tardivo e non dettato da circostanze oggettive. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 43, 47 e 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

C. Con giudizio 20 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la richiesta di ricongiungimento familiare fosse tardiva e che non vi fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni con i figli come erano vissute fino a quel momento. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di soggiorno in favore di __________, __________ e __________.

Il ricorrente ritiene che, a seguito del recente cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale (STF 2C_270/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.8), i suoi figli abbiano diritto di vivere insieme a lui in Svizzera già nell'ambito della LStr e di avere in ogni caso diritto al ricongiungimento sulla base dell'art. 8 CEDU.

Contesta in seguito che la domanda sia tardiva, precisando di aver sempre mantenuto i contatti con i figli e di non aver potuto chiedere in precedenza il ricongiungimento familiare a causa di gravi problemi di salute che gli hanno pure comportato la perdita del posto di lavoro. Sottolinea di avere ora un'attività lucrativa stabile che gli permetterà di mantenere i figli in Svizzera. Sostiene pure di non avere più parenti in Kosovo che possano occuparsi adeguatamente di loro.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono il dipartimento e il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  2. 2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr, il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. I figli minori di 12 anni, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Diversamente dall'art. 17 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), che permetteva il ricongiungimento soltanto dell'intero nucleo familiare, l'art. 43 della nuova legge sugli stranieri conferisce ora tale diritto anche alle famiglie monoparentali. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Come ha precisato recentemente il Tribunale federale, una certa riserva s'impone, segnatamente, quando la prole vive da tempo all'estero con l'altro genitore o con altri membri della famiglia (STF 2C_270/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.8): in questo caso occorre esaminare se la domanda non sia abusiva e chi dispone dell'autorità parentale sul figlio, tenendo inoltre conto dell'interesse superiore del fanciullo sancito della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107).

Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno straniero, soggiunge il cpv. 3 lett. b della medesima norma, tale termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare.

Per quanto riguarda invece il ricongiungimento familiare differito, l'art. 47 cpv. 4 LStr prevede che esso è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Sussistono gravi motivi familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera (art. 75 OASA).

L'art. 126 cpv. 3 LStr precisa che i termini dell’art. 47 cpv. 1 decorrono dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge sugli stranieri, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta, rispettivamente, il legame familiare insorto, prima di tale data.

In concreto, essendo titolare di un permesso di domicilio, RI 1 può prevalersi in linea di principio del diritto conferitogli dall'art. 43 LStr, non solo in favore di __________ ma anche di __________. Per contro, la domanda del 26 maggio 2009 concernente Sara è tardiva in quanto la sua domanda è stata depositata quando aveva 13 anni e 9 mesi e a quel momento, tenuto conto del termine transitorio dell'art. 126 cpv. 3 LStr, era già trascorso più di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri.

2.2. Il ricorrente ritiene di avere in ogni caso un diritto a ricongiungersi con tutti i suoi figli sulla base dell'art. 8 CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).

RI 1, sposato dal 2002 con una cittadina elvetica, è al beneficio di un permesso di domicilio. Egli ha pertanto diritto di risiedere in Svizzera e può dunque richiamarsi all'art. 8 CEDU, sempre che il legame con i figli sia intenso ed effettivamente vissuto. Ora, a prescindere dall'intensità di tale legame, giova comunque ricordare che dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Sotto questo profilo, il diniego di rilasciare un'autorizzazione ai figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente, se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se non vi sono ostacoli da parte delle autorità al mantenimento delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha lasciato nuovamente il suo Paese d'origine nel settembre 2002, scegliendo di stabilirsi definitivamente in Svizzera per vivere con una cittadina elvetica che aveva sposato il 30 maggio precedente. A quel momento i suoi figli __________, __________ e __________, i quali avevano rispettivamente 7, 5 e 2 anni di età, sono stati affidati alla nonna paterna. Dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto nel 2007, è stato il fratello dell'insorgente ad occuparsi di loro.

Nonostante che, in base all'art. 8 CEDU, avrebbe potuto pretendere di essere raggiunto in Svizzera dai suoi figli almeno da quando si è sposato nel 2002, il ricorrente ha aspettato 7 anni prima di presentare una richiesta di ricongiungimento, senza peraltro documentare dei periodi di vita in comune con loro.

Ma anche ammettendo che il ricorrente, dopo il 2002, abbia reso regolarmente visita ai figli, oltre a mantenere contatti telefonici ed epistolari con loro e ad essersi impegnato a sostenerli finanziariamente, per la prole i parenti presso cui vivono attualmente hanno indubbiamente continuato a rappresentare le principali persone di riferimento. La relazione tra padre e figli non può pertanto venir considerata né particolarmente intensa né preponderante rispetto ai legami intessuti dalla prole a partire dal 2002 con i diversi familiari in Patria. In siffatte circostanze, non permette quindi di giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente non avrebbe chiesto il ricongiungimento tempestivamente in quanto nel 2004 era gravemente malato (doc. D ed E) ed ha successivamente perso il lavoro (doc. G) dopo un periodo di inabilità fino al maggio 2005 (doc. F).

Non si può nemmeno ritenere che sussistano interessi familiari preponderanti che esigano attualmente una modifica delle relazioni esistenti. Il fatto che nel lontano 2002 il Tribunale di Pristina gli avesse affidato i figli non costituisce un cambiamento delle circostanze tale da imporre ora la venuta in Svizzera degli stessi. Del resto, non è dato nemmeno di sapere se, oltre all'insorgente, anche la sua ex moglie __________ detenga l'autorità parentale sui figli, la relativa sentenza di affidamento non essendo stata versata agli atti.

Il ricorrente afferma inoltre che attualmente i suoi famigliari in Kosovo non possono più occuparsi in modo ottimale di __________, __________ e __________, segnatamente perché suo fratello deve già prendersi cura dei propri quattro figli. Sennonché, gli asseriti inconvenienti invocati dall'insorgente non sono di una gravità tale da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ai suoi tre figli. Tanto più che questi ultimi vivono presso lo zio ormai già dal 2007.

Del resto, __________ e __________ sono anche in età adolescenziale. Si può quindi ritenere che non necessitino più delle stesse cure ed attenzioni di quando erano bambini. Visti inoltre i loro modesti bisogni di custodia, nulla impedisce agli zii di farsi coadiuvare per tale scopo da altri parenti, non da ultimo dalla madre (1972) residente nella zona, ritenuto pure che l'argomento secondo cui essa non potrebbe attualmente occuparsi di loro, non è corredata da alcun supporto probatorio (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).

3.2. A prescindere da quanto precedentemente esposto, bisogna in ogni caso considerare che __________, __________ e __________ hanno sempre vissuto in Kosovo, segnatamente a __________ e, salvo la presenza del padre, non hanno alcun legame né alcuna familiarità con il nostro Paese, il suo sistema scolastico e le sue lingue. Vista la loro età, si può inoltre ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera li metterebbe a confronto con rilevanti problemi d'integrazione, in particolare con difficoltà dal punto di vista scolastico e dell'inserimento professionale. Come ha rilevato la nostra rappresentanza in Kosovo, che ha una conoscenza diretta dell'ambiente sociale e culturale e politico del Paese, non bisogna sottovalutare il fatto che l'inserimento in Svizzera dei figli del ricorrente appare molto difficile già per motivi linguistici (v. scritto 26 maggio 2009).

Bisogna pertanto ammettere che il ricongiungimento familiare risulta manifestamente contrario all'interesse dei tre figli dell'insorgente. La domanda appare piuttosto dettata principalmente dall'interesse a offrire a __________, __________ e __________ migliori opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.

Il ricorrente fa infine riferimento a due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1°dicembre 2005 e 21 dicembre 2001, rispettivamente, nelle cause Tuquabo-Tekle (n. 60665/00) e Sen (n. 31465/96) contro i Paesi Bassi in cui è stato considerato che se uno o entrambi i genitori lasciano volontariamente il Paese d'origine, questo non significa che abbiano deciso in maniera irrevocabile che la prole debba rimanere per sempre in Patria e il ricongiungimento vada sempre negato. Sennonché, il Tribunale federale ha considerato in DTF 133 II 6 consid. 5 e 6, chinandosi proprio sulle due precitate decisioni della Corte europea, che la nuova legge sugli stranieri non è in contrasto con tale giurisprudenza, ritenuto che occorre sempre tenere presente le circostanze concrete del caso.

  1. Si deve pertanto concludere che tutti i presupposti di cui agli art. 43 LStr e 8 CEDU, nella misura in cui sono applicabili nella fattispecie, non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a __________, __________ e __________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 43, 47, 126 LStr; 75 OASA; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

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