Incarto n. 52.2010.4

Lugano 11 febbraio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dal segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 gennaio 2010 di

RI 1 patrocinata da:

contro

la decisione 1° dicembre 2009 (n. 6268) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato a seguito dell'esito negativo di una corsa di controllo;

viste le risposte:

  • 20 gennaio 2010 del Consiglio di Stato;

  • 25 gennaio 2010 della Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, qui ricorrente, è nata il 25 febbraio 1927 ed è titolare di una licenza di condurre del gruppo III. Come tutti i conducenti di veicoli a motore che hanno compiuto i 70 anni soggiace all'obbligo di farsi visitare ogni due anni da un medico di fiducia che ne attesti l'idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51).

B. Il 5 agosto 2009 RI 1 è stata esaminata dal dr. med. __________ di __________, il quale ha stabilito che la signora - pur apparendo ancora idonea a condurre - avrebbe dovuto sottoporsi ad una prova attitudinale di guida.

Durante la corsa di controllo effettuata il 21 ottobre 2009 la ricorrente è incorsa in diversi errori (segnatamente in inosservanze della segnaletica) che hanno indotto l'esperto ufficiale della circolazione a ritenere non superato l'esame di guida.

C. Preso atto dell'esito negativo della corsa di controllo, il 26 ottobre 2009 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con giudizio 1° dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordate le norme che disciplinano il controllo dell'idoneità a condurre dei conducenti che hanno compiuto 70 anni ed evocate le risultanze dell'esame di guida affrontato il 21 ottobre 2009, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che la ricorrente non fosse più in grado di pilotare veicoli a motore con la necessaria affidabilità. Donde la legittimità della querelata decisione adottata dalla Sezione della circolazione, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.

E. Contro la predetta decisione governativa la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, sottolineando di essersi preparata con cura all'esame di controllo e di essere stata a torto bocciata, per un'unica manovra non eseguita alla perfezione a causa delle istruzioni inadeguate ed intempestive impartitele dall'esperto che l'accompagnava. Secondo l'insorgente, il risultato è stato falsato dal clima avverso in cui si è svolta la verifica e dall'attitudine del perito, che ha impostato l'esame dimenticando che si trattava di una semplice corsa di controllo volta a valutare l'idoneità alla guida di un'anziana conducente. La revoca della patente, frutto di una prova censurabile sotto vari aspetti, andrebbe quindi annullata. In ogni modo - ha soggiunto RI 1 - bisognerebbe darle l'opportunità di ripetere l'esame in condizioni regolari.

F. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, i quali si sono riconfermati nelle proprie decisioni senza formulare particolari osservazioni. L'autorità che ha disposto la revoca ha chiesto tuttavia di non accordare effetto sospensivo al gravame, dato il carattere di sicurezza della misura impugnata.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm).

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo giudice si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).

2.2.1. Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. a LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per tempo indeterminato se le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore. A norma dell'art. 29 cpv. 1 OAC, se esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti, segnatamente di quelli in età avanzata (STF 1C_422/2007 del 9 gennaio 2008 consid. 3.1; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bern 1995, vol. III, n. 2664).

2.2. La misura dedotta in giudizio è una revoca di sicurezza della licenza di condurre adottata a seguito dell'esito negativo di una corsa di controllo disposta in applicazione dell'art. 29 OAC. In occasione di un siffatto esame il conducente deve provare di essere in grado, anche in una situazione difficile di traffico, di condurre secondo le norme della circolazione stradale, nonché in modo sicuro e adatto alle circostanze, un veicolo della categoria corrispondente alla licenza. Sotto questo aspetto, la corsa di controllo assomiglia all'esame pratico di guida, ma il suo scopo - contrariamente a quest'ultimo - è quello di verificare se il conducente possiede ancora le conoscenze, le capacità e l'abilità necessarie alla condotta sicura di un veicolo a motore (vedi STF 6A.44/2006 del 4 settembre 2006 consid. 2.3.2). Essa può dunque essere più corta dell'esame pratico di guida e non comporta necessariamente tutte le prove esatte dalla legge (cfr. allegato 12 OAC, disciplinante i contenuti dell'esame pratico di guida).

2.3. Nella valutazione dell'attitudine alla guida di un conducente, gli esperti ufficiali della circolazione fruiscono di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2 d). Il controllo dell'apprezzamento da parte del Tribunale cantonale amministrativo non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che il perito non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatogli dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del perito, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).

Il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il suo giudice delegato, deve insomma limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la valutazione di un esame di guida presuppone conoscenze tecniche particolari e un'adeguata preparazione (cfr. art. 65 segg. e allegato 7 OAC), che solo persone appositamente formate sono in grado di vantare (STA VD CR.2005.0373 dell'11 aprile 2006).

  1. Nel caso di specie, la revoca di sicurezza disposta nei confronti di RI 1 è la diretta quanto ineluttabile conseguenza dell'esito negativo della corsa di controllo alla quale essa si è dovuta sottoporre. Ai fini del giudizio sulla legittimità della misura di sicurezza oggetto d'impugnazione occorre quindi analizzare, alla luce del limitato potere di cognizione di cui dispone questo giudice (vedi consid 1.2. e 2.3), se il risultato dell'esame regge alle critiche ricorsuali.

Intanto mette conto di sottolineare che RI 1 è stata sottoposta ad una corsa di controllo a seguito di una richiesta in tal senso formulata dal dr. __________, il quale - dopo aver sottoposto la signora alla visita ciclica obbligatoria esatta dall'art. 27 cpv. 1 lett. a OAC - ha subordinato la sua idoneità a condurre all'esperimento di una prova attitudinale di guida. Segno evidente che contrariamente ai controlli regolari effettuati con successo negli scorsi anni, in quest'ultima occasione la paziente gli ha dato modo di dubitare della sua attuale abilità di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Quanto alla corsa di controllo vera e propria svoltasi il 21 ottobre 2009, dagli atti - segnatamente dalla scheda d'esame stilata dall'esperto __________ - risulta che durante il giro in auto RI 1 ha mostrato debolezze dal profilo del senso della circolazione (senso dell'osservazione in particolare) e della prontezza al freno. L'esaminata è inoltre incorsa in due inosservanze della segnaletica stradale, la prima in via __________ a __________ (segnale "svolta a sinistra obbligatoria"), la seconda a __________ ("divieto di circolazione per autoveicoli e motoveicoli"). La ricorrente contesta l'avverarsi della prima infrazione, rimproverando in sostanza al perito di averla tratta in errore con istruzioni tardive. Orbene, anche volendo accreditare almeno in parte le doglianze dell'insorgente, che quale conducente di un veicolo a motore era comunque tenuta a reagire prontamente alle disposizioni dell'esperto, la sussistenza di una reazione inappropriata è confermata dalla stessa versione dei fatti resa dalla figlia della ricorrente (vedi doc. D prodotto innanzi al Consiglio di Stato), la quale ha ammesso che la madre - sotto tensione e confrontata con un assetto stradale "caotico" (incrocio nel quale convergono tre strade) - non ha visto subito il cartello di "svolta a sinistra obbligatoria" esposto in loco sotto un "dare precedenza"). L'esito negativo della prova affrontata dall'insorgente non dipende tuttavia da quest'unico episodio, ma scaturisce da una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'esaminata durante la corsa di controllo. Ciò premesso, tenuto conto delle varie manchevolezze riscontrate dal perito, la bocciatura espressa nei confronti della conducente investigata non risulta per nulla arbitraria. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi della ricorrente, essa rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto del potere di apprezzamento che la legge riserva all'esperto ufficiale della circolazione. I motivi addotti da quest'ultimo per giustificare la valutazione censurata appaiono in effetti fondati su considerazioni tutto sommato pertinenti ed oggettive, che reggono di fronte alle critiche dell'insorgente.

La corsa di controllo non può essere ripetuta (art. 29 cpv. 3 OAC). Nessuno dei precetti costituzionali invocati nel gravame impongono di derogare a questa categorica prescrizione. Ne segue che la risoluzione di revoca della licenza di condurre adottata dalla Sezione della circolazione ed il giudizio governativo che la tutela vanno confermati.

  1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16, 16d LCStr; 29, 33 OAC; 49 LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Il giudice delegato del Il segretario

Tribunale cantonale amministrativo

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