Incarto n. 52.2010.368
Lugano 22 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 2010 di
RI 1 patrocinato da
contro
la risoluzione 7 settembre 2010 (n. 4482) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 giugno 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in materia di rinnovo di un permesso di porto d'armi;
viste le risposte:
11 ottobre 2010 della Polizia cantonale;
12 ottobre 2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1993 RI 1, di professione medico, ha beneficiato di successivi permessi di porto d'armi
B. Il 22 giugno 2010, la Polizia cantonale ha respinto la domanda del ricorrente volta a ottenere il rinnovo del suo permesso di porto d'armi, relativo a una pistola SIG Sauer 230 cal. 7.65. L'autorità ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti atti a giustificare il rilascio dell'autorizzazione richiesta, poiché da diversi anni l'interessato non aveva più subìto minacce o aggressioni.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 27 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54).
C. Con giudizio 7 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito gli argomenti posti a fondamento della querelata decisione resa dall’autorità di prime cure.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di porto d'armi.
Il ricorrente ribadisce di necessitare ancora di una simile autorizzazione a scopo di difesa personale, ritenuto che è già stato aggredito più volte da pazienti che tentavano di procurarsi il metadone. Sostiene che il fatto di non essere più stato vittima di minacce o violenze durante gli ultimi anni non sarebbe determinante, bastando il pericolo reale al quale è quotidianamente esposto nell’ambito della propria attività professionale a giustificare il rilascio del permesso richiesto.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Polizia cantonale, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 11 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, del 20 aprile 2009 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La legittimazione attiva del ricorrente è certa giusta l'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LArm, chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla necessita di un permesso di porto di armi. Tale permesso, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, è accordato a chi: (a) adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e (c) ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.
Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni; esso è valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri (cpv. 3).
L'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm consacra a livello federale il principio della clausola del bisogno, che impone al richiedente di rendere verosimile la necessità di disporre di un’arma per difendersi o per proteggere persone o cose da un pericolo reale. Il porto d’arma, finalizzato ad un eventuale impiego della stessa, deve inoltre rapportarsi in modo adeguato alla gravità dell'insidia incombente, apparendo come il solo mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre il pericolo (STF 2C_547/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 2.3.; STA 52.2002.394 del 18 marzo 2003, consid. 2; RDAT I-2000 n. 49, consid. 2.2.).
2.2. L'art. 48 cpv. 2 prima frase dell'ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008 (OArm; RS 514.541) dispone che l’autorità controlla che le condizioni per il rilascio del porto d’armi, in particolare la prova della necessità, siano adempiute.
Nel Cantone Ticino, l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi è il Dipartimento delle istituzioni, tramite la Polizia cantonale (art. 1 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, del 23 giugno 2009; RLCLArm; RL 11.1.2.4.1). La verifica della consistenza del bisogno fatto valere dal richiedente è rimessa in larga misura all’apprezzamento dell'autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti valere dal richiedente per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la sua situazione personale con i pericoli ai quali è esposto.
In caso di contestazione circa la sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a verificare che l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 LPamm). Non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità inferiore (RDAT I-2000 n. 49, consid. 2.2.).
Secondo l'autorità inferiore, il rinnovo di una simile autorizzazione non si giustificherebbe, dal momento che è ormai da diversi anni che l'interessato non è più stato vittima di alcun genere di violenza o di minacce.
3.2. Nella fattispecie in esame occorre stabilire se l'autorità di prime cure sia incorsa in una violazione di diritto, avendo considerato l'insorgente quale persona priva dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del rinnovo della licenza di porto d'armi, più precisamente per difetto di un valido motivo.
A questo proposito va innanzitutto rilevato che per quanto si tratti di una richiesta di rinnovo di una licenza già concessa, la situazione di fatto va giudicata per rapporto alle condizioni attuali. In altri termini ogni qualvolta viene richiesto un rinnovo, tutti i presupposti richiesti dalla legge vanno interamente rivalutati e ciò perché un'autorizzazione di polizia, come è quella qui in discussione, non conferisce nessun nuovo diritto soggettivo al suo beneficiario (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, Cadenazzo 1993, n. 999 e giurisprudenza ivi citata).
Nell'ambito del rilascio della licenza di porto d'armi, il Dipartimento è tenuto ad adottare una prassi particolarmente restrittiva, atteso che il compito della tutela della pubblica sicurezza e dei cittadini compete di principio all'autorità e soltanto quando questa non può intervenire, il singolo cittadino è legittimato a tutelarsi da sé. D'altro canto si deve evitare che l'ambito delle persone autorizzate alla detenzione di un'arma si estenda in modo indiscriminato ciò che di riflesso creerebbe soltanto altri pericoli (STA n. 52.1997.285 del 6 marzo 1998; RDAT 1978 n. 83).
Occorre quindi che chi chiede la licenza di porto d'armi evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità personale o alla sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere un'arma per farvi fronte (RDAT 1977 n. 74).
La giurisprudenza ha avuto ancora recentemente modo di precisare che la minaccia che giustifica il rilascio di un porto d’armi dev'essere sì reale, ma non necessariamente concreta; a questo proposito è sufficiente se per la persona che chiede il rilascio di un simile permesso sussiste un particolare rischio, rispettivamente un'elevata probabilità di pericolo, che le deriva dai compiti o dalle funzioni che esercita, dalle sue condizioni di vita o da altre particolari circostanze (STF 2C_547/2008 del 28 gennaio 2009, consid. 2.3. con riferimenti).
3.3. L'insorgente svolge tutt’oggi l'attività di medico ed è incontestato che egli continui a curare pazienti con problemi di tossicodipendenza, beneficiando a questo scopo di un’autorizzazione che lo abilita a somministrare loro del metadone. Tale circostanza non basta però a farlo apparire come una persona esposta ad un rischio tale da necessitare di un porto d’armi per la propria autodifesa, ritenuto oltretutto che nel corso degli ultimi dieci anni egli non è più stato vittima di minacce o di aggressioni. Pur svolgendo egli una professione che lo pone a diretto contatto con una particolare categoria di pazienti problematici, la sua situazione non differisce da quella in cui si trovano i numerosi operatori sanitari (medici, farmacisti) attivi in Ticino che sono depositarie per ragioni professionali di metadone e che non per questo chiedono o ottengono sistematicamente un porto d’armi. Il ricorrente dispone inoltre presso il suo studio medico di un sistema di allarme che dovrebbe contribuire a disincentivare eventuali malintenzionati dall’introdursi furtivamente in questi locali nel tentativo di sottrargli tale sostanza. Egli ha inoltre sempre la possibilità di dotarsi di sistemi di autodifesa meno pericolosi, come ad esempio gli spray antiaggressione (cfr. in tal senso STF 2A.26/2001 del 1° maggio 2001 consid. 3d/bb). D’altra parte egli non necessita di opporsi a tutti i costi con la forza in caso di aggressione finalizzata all’ottenimento di metadone, salvo poi denunciare il caso alle competenti autorità. Nella misura in cui l’insorgente giustifica la sua richiesta con il bisogno di sicurezza presso il proprio domicilio, occorre rilevare che, come sopra illustrato (consid. 2.1), il permesso in parola è necessario solo per il porto o la detenzione di armi su suolo pubblico, ivi compresi i locali privati aperti al pubblico, mentre che non è richiesto per la detenzione di armi a casa o in uffici propri non accessibili al pubblico, ragione per la quale simile argomento non riveste alcuna rilevanza per l’esito della presente causa. Viste le circostanze del caso, il rinnovo al ricorrente della licenza di porto d'armi creerebbe dunque una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da sempre applicata in materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 LArm; 48 OArm, 1 RLCLArm, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario