Incarto n. 52.2010.358 52.2010.369
Lugano 21 gennaio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 tutti patrocinati da: PA 1
29 settembre 2010 del
Comune di a, rappresentato dal suo municipio,
contro
la decisione 31 agosto 2010 del Tribunale di espropriazione con cui il comune di a è stato condannato a versare a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 fr. 7'165.48 a titolo di interessi remunerativi sui contributi di miglioria riscossi in eccedenza per i lavori di sistemazione di Piazza e e Piazza n;
Viste le risposte:
24 settembre 2010 del Tribunale di espropriazione;
2 ottobre 2010 del comune di a;
al ricorso sub. a;
4 ottobre 2010 del Tribunale di espropriazione;
5 ottobre 2010 di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9; al ricorso sub. b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il comune di a ha proceduto alla fine degli anni '90 alla sistemazione di Piazza e e dell'adiacente Piazza n. Per le suddette opere il municipio aveva avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria, pubblicando i relativi prospetti dal 16 agosto al 14 settembre 2001. In quanto a quel tempo comproprietari del mappale. n. __________ RFD prospiciente Piazza e, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 (in seguito: i comproprietari del mappale n. __________) sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 69'825.80, calcolato sulla base del preventivo di spesa. Il 15 ottobre 2001 essi hanno quindi presentato reclamo contro tale imposizione. Pendente questa impugnativa, il 5 dicembre 2001 hanno comunque versato la somma di fr. 68'190.80 a parziale copertura del tributo che era stato loro richiesto.
Con decisione del 20 gennaio 2004, il municipio ha in parte accolto l'impugnativa, riducendo l'importo dovuto a fr. 68'190.80, sulla base del consuntivo d'opera. Adito dai comproprietari della part. n. __________ RFD, il 19 giugno 2007 il Tribunale di espropriazione ha annullato detta risoluzione ed ha rinviato gli atti all'esecutivo comunale affinché procedesse, senza nuova pubblicazione, a ricalcolare i contributi fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione. Preso atto di questo giudizio, il 29 settembre 2008, il municipio ha quindi ridotto il contributo litigioso dapprima a fr. 58'325.70 e, successivamente, nel mese di febbraio 2010 a fr. 50'507.05 in seguito ad una proposta conciliativa formulata dal Tribunale di espropriazione ed accettata dalle parti nell'ambito di una procedura ricorsuale.
B. Il 17 febbraio 2010 i comproprietari del mapp. n. __________ RFD hanno chiesto al municipio di a il rimborso del contributo versato in esubero, oltre agli interessi calcolati sul periodo compreso tra il 5 dicembre 2001 e il 5 marzo 2010. Il 12 marzo 2010 l'esecutivo comunale ha proceduto alla restituzione dell'importo percepito in eccedenza. Con risoluzione del 6 maggio 2010 esso si è però rifiutato di corrispondere gli interessi richiesti. Con sentenza 31 agosto 2010, il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto il gravame inoltrato dai comproprietari della part. n. __________ RFD avverso la suddetta decisione municipale. Dopo aver ammesso la propria competenza a statuire sulla vertenza, l'autorità ricorsuale di prime cure ha rilevato che nella misura in cui non disciplina né la restituzione dei contributi versati in esubero, né l'eventuale pagamento di interessi, la legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1) contiene una lacuna che deve essere colmata facendo capo per analogia ai principi generali vigenti nel diritto privato in materia di ripetizione dell'indebito. Il Tribunale è così pervenuto alla conclusione che il comune è tenuto a corrispondere un interesse rimunerativo del 5% dal 5 dicembre 2001 al 12 marzo 2010, pari a fr. 7'165.48, calcolato sull'ammontare del contributo versato in eccedenza e soggetto a restituzione di fr. 17'683.75 (= fr. 68'190.80 versati - fr. 50'507.05 dovuti), e non, come preteso dai comproprietari del mappale n. __________, sull'intera somma da essi pagata il 5 dicembre 2001.
C. Con gravami del 20, rispettivamente, del 29 settembre 2010, sia i comproprietari del mappale n. __________ RFD, sia il comune di a sono insorti contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
I primi ripropongono in questa sede le medesime censure e domande sollevate senza successo davanti al Tribunale di prima istanza. In particolare, sollecitano nuovamente il riconoscimento a titolo di interessi di fr. 24'523.80, oltre a interessi legali al 5% dal 13 marzo 2010, sulla base di un calcolo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente autorità di giudizio, tenga conto dell'intera somma di fr. 68'190.80 da loro versata.
Dal canto suo il comune rimprovera al Tribunale di espropriazione di avere emanato una decisione lesiva del diritto. A suo avviso, infatti, in assenza di una esplicita base legale, non sussiste alcun obbligo per l'ente pubblico di corrispondere degli interessi remunerativi calcolati sulla parte di contributo versata in eccesso e come tale soggetta all'obbligo di restituzione. Esso postula pertanto l'annullamento del giudizio impugnato con conseguente integrale conferma della propria decisione 6 maggio 2010.
D. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto di entrambe le impugnative, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto loro, i ricorrenti si avversano vicendevolmente con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 4 LCM. Certa è la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Entrambe le impugnative, tempestive (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono ricevibili in ordine e, avendo il medesimo oggetto, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm), sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o Consorzi di Comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71) che, tuttavia, non disciplinano l'ipotesi specifica della restituzione di un contributo versato in eccedenza rispettivamente dell'eventuale pagamento di interessi sull'importo in questione.
2.2. La legge sui contributi di miglioria, dal canto suo, prevede invece unicamente la retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell'autorità, specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio (art. 21 cpv. 1 LCM), rispettivamente la decorrenza di interessi moratori semplici pari al tasso usuale stabilito nel diritto espropriativo se il contributo non è pagato entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM; Messaggio n. 2826 cit., pag. 18). Per contro, nulla dispone in merito alla restituzione di un contributo versato in esubero rispettivamente all'eventuale pagamento di interessi sull'importo erroneamente corrisposto. Parimenti silenti al riguardo sono i materiali legislativi ad essa relativi (segnatamente il Messaggio n. 2826 cit. ed il relativo rapporto della Commissione della legislazione del 30 marzo 1990). Da quest'ultimi, come pure dal tenore della legge, non emerge alcun elemento secondo cui ciò costituirebbe un silenzio qualificato del legislatore. Esso parrebbe piuttosto riconducibile ad un'omissione involontaria. Il difetto normativo va quindi configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve necessariamente porre rimedio. Una diversa conclusione si porrebbe, d'altra parte, in stridente collisione con le norme che disciplinano le obbligazioni derivanti da indebito arricchimento (art. 62 CO ss.; RS 220). L'applicazione in concreto del diritto privato federale con funzione vicariante è, pertanto, data e le disposizioni legali che meglio si prestano dal profilo dell'affinità per risolvere la questione risultano essere proprio quelle poc'anzidette (Peter Gauch/Viktor Aepli/Hugo Casanova, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, art. 1-183, Zurigo 1996, ad art. 63 cpv. 1 a pag. 202 e DTF 78 I 88 consid. 1 ivi citato; su applicabilità nel diritto pubblico dell'art. 62 cpv. 2 CO cfr. DTF 88 I 213 ss.). Sotto questo profilo la sentenza avversata non presta dunque il fianco a critica alcuna.
3.2. Nel caso di specie l'ente pubblico ha realizzato con certezza di aver percepito almeno una parte di contributo in esubero al momento in cui è stata emessa la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di espropriazione. Tuttavia l'importo soggetto a ripetizione è stato quantificato in modo preciso solamente in un momento successivo, segnatamente nel corso del mese di febbraio 2010, nell'ambito della procedura ricorsuale avviata dagli amministrati avverso la nuova decisione su reclamo del 29 settembre 2008. A questo proposito appare comunque doverosa una precisazione. Vero è che il municipio ha adottato tale risoluzione solamente oltre un anno dopo aver ricevuto la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di espropriazione che gli faceva ordine di ricalcolare il contributo litigioso sulla base di un nuovo piano di ripartizione. D'altra parte, però, anche alla luce dei contenuti di quella decisione, non vi è motivo di credere che esso abbia agito in questo modo per deliberatamente far durare il più a lungo possibile la procedura al fine di ritardare nel tempo l'istante a partire dal quale sarebbero stati conteggiati eventuali interessi di mora sul capitale ricevuto in eccesso. Detto questo, occorre rilevare che gli amministrati hanno prontamente chiesto la restituzione di quanto loro dovuto oltre alla corresponsione di interessi dapprima remunerativi (17 febbraio 2010) e successivamente moratori (11 marzo 2010). Ora, conformemente alla dottrina sopra esposta, la semplice dichiarazione di ripetizione del creditore vale quale interpellazione ai sensi dell'art. 102 CO. Pertanto, nel caso di specie, la messa in mora del comune deve essere fatta risalire al 17 febbraio 2010. Quest'ultimo, dal canto suo, ha restituito l'importo percepito in eccedenza in data 12 marzo 2010. Pertanto, esso deve essere astretto a versare, unicamente sulla parte di contributo incassata in esubero di fr. 17'683.75, interessi al 2,6% (tasso remunerativo medio delle obbligazioni della Confederazione tra il 2001 e il 2010; www.snb.ch, tabella E4 del bollettino mensile di statistiche economiche) a partire dal 5 dicembre 2001 sino al 16 febbraio 2010. Una tale conclusione è peraltro consona allo scopo dell'art. 64 CO, giusta il quale l'arricchito in buona fede non deve essere danneggiato dall'obbligo di restituzione, in particolare ritrovandosi dopo la ripetizione in una situazione peggiore di quella in cui si sarebbe trovato se non avesse percepito l'indebito (Hermann Schulin in: op. cit., no. 1 all'art. 64). Per contro, dal 17 febbraio 2010 all'11 marzo 2010, si giustifica di riconoscere agli amministrati degli interessi moratori calcolati in base al saggio usuale del 5%, previsto dall'art. 104 cpv. 1 CO. In questo senso la querelata decisione deve quindi essere parzialmente riformata a vantaggio del comune.
Per questi motivi,
visti gli art. 13 cpv. 4, 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LCM, 18 cpv.1, 43, 46 cpv. 1 e 51 LPamm, 3 CC, 62 e ss. e 97 e ss. CO;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 è respinto.
Il ricorso del comune di a è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza: il dispositivo 1 della decisione 31 agosto 2010 del Tribunale di espropriazione è annullato e riformato come segue:
Il ricorso è parzialmente accolto e pertanto sul contributo da restituire per il mapp. no. __________ RFD di a di fr. 17'683.75 il comune dovrà un interesse del 2,6% dal 5 dicembre 2001 al 16 febbraio 2010 e del 5% dal 17 febbraio 2010 all'11 marzo 2010.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 2'000.- sono a carico di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 in solido per 3/5 e del comune di a per 2/5.
Il comune di a verserà a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 complessivi fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario