Incarto n. 52.2010.321
Lugano 7 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 settembre 2010 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 25 giugno 2010 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per i lavori di riqualificazione di __________ e di sistemazione di Piazza Indipendenza relativamente ai mappali n. __________ e __________ (fogli PPP __________ e __________) di Chiasso;
viste le risposte:
15 settembre 2010 del Tribunale di espropriazione;
28 ottobre 2010 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il comune di __________ ha proceduto tra il 2003 ed il 2005 a far eseguire delle opere di riqualificazione di Corso San Gottardo, nel tratto compreso tra __________ e __________ (escluse), e di sistemazione di __________, segnatamente con la posa di una nuova pavimentazione in pietra naturale, in sostituzione del precedente manto di asfalto, la collocazione di elementi di arredo urbano ed il rinnovamento delle relative infrastrutture. Il credito di costruzione complessivo per l'intervento è stato stanziato dal consiglio comunale con risoluzione 17 dicembre 2001 mentre il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza 8 marzo 2002, ambedue cresciute in giudicato incontestate. Il 28 marzo 2007 il legislativo comunale ha pure autorizzato il prelievo di contributi di miglioria, fissandone l'aliquota al 30% della spesa pari a fr. 1'830.000.- calcolata sulla base del preventivo già ratificato e decurtato di vari costi. Il municipio ha quindi dato avvio alla procedura d'imposizione, pubblicando il prospetto dei contributi dal 20 giugno al 19 luglio 2007 ed inviando un avviso personale ai proprietari interessati.
RI 1 e RI 2, comproprietari del mappale n__________, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 3'687.- (pari a fr. 1'229.- x 3). Dal canto loro, RI 4 comproprietari del mappale n__________ (fogli PPP __________ __________), sono stati imposti per fr. 8'922.- (pari a fr. 4'461.- x 2) per il foglio __________ rispettivamente per fr. 594.- (pari a fr. 297.- x 2) per il foglio __________. Mediante risoluzione del 18 agosto 2008, il municipio ha respinto il reclamo interposto da quest'ultimi avverso tali imposizioni.
B. Con sentenza 25 giugno 2010 il Tribunale di espropriazione ha accolto parzialmente il gravame inoltrato daRI 1 avverso quest'ultima decisione municipale. Dopo aver respinto l'eccezione di perenzione del diritto impositivo del comune ed accertato che le proprietà in questione avevano tratto un vantaggio particolare dall'opera in oggetto, esso ha criticato il perimetro di imposizione adottato, visto che lo stesso non includeva alcune particelle che avrebbero dovuto esserlo, ed ha considerato che il riparto dei costi operato dal municipio fosse fondato su criteri generici e valutazioni approssimative che non trovavano giustificativi ragionevoli neanche nell'ampio potere discrezionale che andava riconosciuto a quest'ulti-ma autorità. Questo comportava, alla luce dell'interdipendenza tra di loro dei singoli contributi, una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, risultati che non erano proporzionati all'effettivo vantaggio tratto da ogni singolo contribuente. Il Tribunale di espropriazione ha così risolto, in parziale accoglimento del ricorso, di retrocedere gli atti all'esecutivo comunale affinché procedesse, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi costituzionali applicabili in materia, rilevando comunque come il nuovo prospetto non avrebbe rivestito alcuna rilevanza pratica per tutti i proprietari che non erano insorti contro il contributo posto a loro carico. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono state poste per 1/3 a carico del comune e per 2/3 a carico dei ricorrenti, ai quali andavano rifusi fr. 900.- a titolo di ripetibili.
C. Il 2 settembre 2010 i comproprietari dei mappali n. e (fogli PPP e) sono insorti contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Preliminarmente domandano la concessione dell'effetto sospensivo del ricorso in merito all'esigibilità del contributo ex art. 13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1) sino alla definizione nel merito della fattispecie. Ribadiscono l'eccezione di perenzione del diritto del comune di prelevare dei contributi di miglioria. Censurano quindi l'operato del Tribunale di espropriazione poiché - dopo aver accertato la mancata inclusione di numerose proprietà nel perimetro di imposizione e l'arbitrarietà del metodo di riparto applicato dal municipio - si è limitato a retrocedere gli atti a quest'ultima autorità per un nuovo calcolo dei contributi fondato su un nuovo piano di ri-partizione, anziché annullare o dichiarare nulla l'intera procedura impositiva.
D. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo, il municipio di Chiasso ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 4 LCM. Certa è la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L' impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71). 2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2). L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a) rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b). Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, un intervento di rifacimento di una strada o di una piazza che comporti, tra l'altro, la posa di una pavimentazione pregiata, è un'opera per la quale possono essere prelevati contributi di miglioria in quanto è suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STA 52.98.00063 del 1° marzo 1999 consid. 5.3 e STA 52.97.00162 del 24 ottobre 1997 consid. 4.2). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3) ed è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1). La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3). Posto che l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).
2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il Tribunale d'espropriazione deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a. ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera (art. 16). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17 cpv. 1). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2). Il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4). Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1 e 2).
3.3.1. I ricorrenti ribadiscono in questa sede l'eccezione di perenzione del diritto del comune di prelevare dei contributi di miglioria per gli interventi in questione. A mente loro, infatti, l'opera sarebbe formata da singoli tronconi distinti e funzionalmente indipendenti l'uno dall'altro. Pertanto il dies a quo del termine di perenzione andrebbe individuato nel giorno in cui è stata conclusa ogni singola tappa e, di conseguenza, il diritto impositivo dell'autorità comunale sarebbe per lo meno parzialmente, se non addirittura completamente, perento.
3.2. La censura deve essere respinta, poiché infondata. Dagli atti di causa emerge infatti inequivocabilmente che l'intervento in questione - la posa di una nuova pavimentazione in pietra naturale in sostituzione del precedente manto di asfalto, la collocazione di elementi di arredo urbano ed il rinnovamento delle infrastrutture - costituisce un'opera unitaria realizzata a tappe esclusivamente per motivi tecnici di programmazione dei lavori, peraltro complementari tra di loro e proseguiti in modo regolare senza subire interruzioni di durata significativa dal 1° aprile 2003 all'inizio del mese di settembre 2005. Di modo che la pubblicazione del prospetto, intervenuta dal 20 giugno al 19 luglio 2007 e quindi entro i 2 anni previsti dall'art. 16 LCM, è stata tempestiva. Sia soggiunto per inciso che, contrariamente a quanto ritenuto dagli insorgenti, l'eventuale continuazione futura dei restanti segmenti dell'opera di riqualifica in questione (segnatamente oltre __________ raggiungendo il __________) non consentirà di differire il diritto d'imposizione. Tale intervento infatti costituirebbe un'opera unica con i lavori sinora eseguiti, ma solamente dal profilo pianificatorio e concettuale. Di modo che, in tal caso, il municipio sarebbe comunque tenuto ad avviare una nuova procedura con il conseguente allestimento di un prospetto dei contributi, soggetto a pubblicazione. È dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha respinto l'eccezione di perenzione sollevata dagli insorgenti.
4.Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'intervento in questione costituisce una vera e propria miglioria dell'opera esistente, suscettibile di far aumentare il valore delle singole proprietà circostanti e, pertanto, di dar luogo al prelievo di contributi di miglioria. Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano sotto diverse forme. Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opera di urbanizzazione generale, l'intervento in questione serve per l'accesso ai fondi confinanti o comunque posti nelle immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM). Questa prima constatazione basterebbe già di per sé a legittimare l'imposizione dei fondi inclusi nel perimetro a seguito delle opere di riqualificazione di __________, nel tratto compreso tra __________ e __________ (escluse) e di sistemazione di __________. In secondo luogo la pedonalizzazione di __________ permette un sicuro miglioramento ambientale dell'area circostante sottoforma, soprattutto, di minor inquinamento fonico, a tutto vantaggio della tranquillità, salubrità e redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). Da ultimo, la posa di una nuova pavimentazione in pietra naturale in sostituzione del precedente manto di asfalto é suscettibile di conferire maggior pregio a questi ultimi, incrementandone il valore. Gli immobili dei ricorrenti - le cui facciate principali sono rivolte verso __________ e che sfruttano l'opera in questione altresì come accesso veicolare e pedonale
5.5.1. Preso atto che il municipio intendeva assoggettare al prelievo di contributi anche quelle proprietà che, benché non hanno beneficiato in modo diretto dell'intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale in questione, per forza di cose traggono comunque un certo beneficio dall'opera realizzata (segnatamente le particelle retrostanti assegnate alla classe di vantaggio 0.5), il Tribunale di espropriazione ha constatato che svariati fondi erano inspiegabilmente sfuggiti all'imposizione, pur usufruendo, come altri mappali vicini inseriti nella classe di vantaggio 0.5, di un accesso veicolare effettivo da __________. La precedente istanza di giudizio è così giunta alla conclusione che vi fosse una certa disparità di trattamento tra i proprietari nella misura in cui la distinzione operata dall'esecutivo tra accessibilità veicolare obbligata ed accessibilità veicolare possibile ai fondi non aveva ragione di essere, dal momento che la semplice possibilità d'uso dell'opera bastava per ammettere l'esistenza di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (RtiD II 2008 n. 31 consid. 4.4. in fine). In particolare, il Tribunale d'espropriazione ha ritenuto che a torto non erano stati presi in considerazione i mappali n. (che dispone di un accesso carrabile solamente dal Vicolo dei Folla che ha imbocco solo su Corso San Gottardo), e (che sono raggiungibili da via Motta ma beneficiano in ogni caso di un accesso veicolare dal Vicolo dei Folla e, quindi, di una doppia accessibilità), , , , , e (che, pur essendo accessibili da via Volta, hanno di principio un accesso su __________ garantito mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della particella n.). Un ultimo appunto è stato sollevato riguardo al gruppo di fondi, in parte imposti (mapp. n., e) ed in parte sfuggiti all'imposizione (mapp. n., , e), sui quali sorge l'edificio che ospita il: nella misura in cui questi mappali sono occupati da un complesso immobiliare unitario con accesso pedonale principale su Piazza Indipendenza e con accesso pedonale secondario ed un unico accesso veicolare posti su __________ al mapp. n., il Tribunale di prima istanza ha ritenuto che il diverso trattamento dal profilo contributivo riservato a queste particelle fosse lesivo del principio della parità di trattamento.
5.2. Ora, dette considerazioni vanno di principio condivise, fatta eccezione per quel che concerne i mappali n., e. Infatti, come peraltro già osservato al consid. 2.2, l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione dipende dall'esistenza di un vantaggio. Questo deve adempiere due requisiti fondamentali: essere particolare e di natura economica. Il vantaggio è particolare se concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi economico se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Nel caso concreto, mal si comprende quale vantaggio specifico possano trarre le suddette particelle, che sono costituite da delle strade in comproprietà coattiva, contrariamente ai mappali n., , che per il loro tramite e mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della particella n. hanno di principio un accesso anche su __________. Ciò significa che il numero dei fondi che andava preso in considerazione per il riparto andava sì esteso, ma soltanto ai mappali n., , , , , , , , e di __________. Ora, dal giudizio impugnato non emerge nulla a questo proposito. In effetti, come peraltro rettamente osservato dai ricorrenti, l'autorità di prime cure dopo avere censurato il perimetro di imposizione stabilito dal municipio (cfr. consid. 5.3 e 5.4 della decisione avversata), si è limitato a rilevare come il riparto dei costi fosse avvenuto sulla base di criteri generici e valutazioni approssimative, che esulavano dall'ampio potere discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi e che conducevano ad una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei risultati che non tenevano conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo proprietario, motivo per il quale la decisione di imposizione si rivelava sotto questo punto di vista viziata (cfr. consid. 5.5 della decisione avversata). Nessuna disposizione in merito agli ulteriori mappali che dovevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del contributo, che costituisce un aspetto ben distinto da quello relativo ai criteri di calcolo, è per contro stata impartita, perlomeno in modo chiaro ed intelligibile, dal Tribunale di espropriazione nel suo giudizio di rinvio degli atti al municipio. Di modo che pur considerando discriminatorio il comprensorio d'imposizione definito dal municipio, su questo punto la precedente autorità di giudizio si è limitata ad ordinare al municipio di procedere a ricalcolare i contributi in base ad un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi costituzionali applicabili in materia, rilevando a giusta ragione che lo stesso sarebbe stato privo di conseguenze pratiche per i contribuenti che non avevano impugnato il prospetto, ma rimanendo per contro completamente silente in merito agli ulteriori fondi, oltre a quelli inseriti nel comprensorio di imposizione stabilito dal municipio, che dovevano essere presi in considerazione a questo proposito (cfr. consid. 6.2 della decisione avversata).
6.6.1. Per quanto concerne il metodo di calcolo rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità comunale va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare, dalla scheda di calcolo e dalla relazione tecnica) si evince che il municipio ha tenuto conto della superficie dei fondi (suddivisa in ragione della zona di appartenenza), dell'indice di sfruttamento di zona, della superficie utile lorda (SUL) potenziale, di due differenti classi di vantaggio stabilite a seconda della posizione del fondo rispetto all'opera (la prima per i fondi confinanti: 1; la seconda per i fondi retrostanti: 0.5) e di un cosiddetto fattore di "correzione ubicazione del fondo" dipendente dalle qualità intrinseche del medesimo (coefficiente variabile: 0.10-1). L'esecutivo comunale ha quindi sostanzialmente applicato la seguente formula: contributo dovuto = [(SUL potenziale x classe di vantaggio x fattore di correzione ubicazione fondo = SUL per il calcolo del contributo) x Fr. 23.93/mq]. Laddove, come peraltro rettamente rilevato nella decisione avversata, il "peso singolo" di ogni mappale è impropriamente chiamato "SUL per il calcolo del contributo" rispettivamente l'importo di fr. 23.93/mq è in realtà un valore unitario derivante dalla divisione dell'importo totale da prelevare (Fr. 1'734'944.-) per la somma del "peso specifico" di tutti i mappali inclusi nel comprensorio di prelievo.
6.2. Come giustamente osservato dal Tribunale di espropriazione, il criterio della "SUL potenziale" non tiene sufficientemente conto dell'esistenza di diversi fondi sopraedificati (segnatamente i mapp. n., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , e). Anche il "fattore di correzione ubicazione del fondo" appare alquanto carente sia perché non è dato di sapere su quali asserite "qualità intrinseche" dell'immobile concretamente si basi (fatta eccezione per quella della contiguità citata ad unico titolo esemplificativo), sia perché tale criterio non fa riferimento ad alcun dato affidabile, rigoroso e oggettivamente verificabile. Stante quanto precede è dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha quindi ritenuto il riparto dei contribuiti effettuato dal municipio lesivo del diritto in quanto fondato su criteri generici e valutazioni approssimative che conducono a dei risultati errati, in quanto non riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente.
7.7.1. I ricorrenti criticano dunque il fatto che, dopo aver accertato la mancata inclusione di numerose proprietà all'interno del perimetro e l'esistenza di vizi riguardo al metodo di riparto applicato, il Tribunale di espropriazione si sia limitato a retrocedere gli atti al comune affinché procedesse, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo di contributi fondato su un nuovo piano di ripartizione, anziché dichiarare nulla (rispettivamente annullare) l'intera procedura impositiva e ordinare la sua ripetizione, dopo nuova ed integrale pubblicazione del prospetto dei contributi.
7.2. La censura deve essere respinta. Infatti, per quanto importanti, le manchevolezze accertate in precedenza non riguardano aspetti procedurali bensì di merito e non appaiono a tal punto manifeste da imporre di venir meno alla certezza del diritto, ammettendo la nullità, rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura d'imposizione. In simili circostanze - conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - deve pertanto essere tutelata la decisione del Tribunale di espropriazione di rinviare gli atti al municipio affinché questo possa ricalcolare i contributi fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e costituzionali applicabili in materia, previa inclusione anche dei mappali n., , , , , , , , e di __________. Ora, è vero che tale documento sarà in gran parte privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile laddove i contributi già richiesti dal municipio sono cresciuti in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente laddove, per quanto attiene ai nuovi fondi che dovranno essere presi in considerazione, gli stessi non erano stati inclusi nel perimetro d'imposizione stabilito dal municipio. D'altra parte, però, un tale modo di procedere garantirà una distribuzione equilibrata della quota imponibile nel rispetto del principio della parità di trattamento, senza arrecare nel contempo alcun pregiudizio agli insorgenti. Non è quindi neppure necessaria una nuova pubblicazione. Una diversa conclusione costituirebbe invero un eccesso di formalismo.
8.Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato e riformato nel senso che ai fini del calcolo dei contributi litigiosi si tenga anche conto dei mappali sopra menzionati, i quali non erano stati a torto inclusi nel perimetro di imposizione fissato dal municipio.
9.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti e del comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 3/4 e rispettivamente 1/4, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). I ricorrenti sono tenuti a versare un importo ridotto a titolo di ripetibili al comune, assistito da un legale, con vincolo di solidarietà (art. 31 LPamm). L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 25 giugno 2010 del Tribunale di espropriazione è annullata e riformata, come segue:
"1.1. Gli atti sono retrocessi al comune affinché proceda ad allestire un nuovo calcolo dei contributi posti a carico dei ricorrenti fondato su un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e costituzionali e che tenga conto, oltre che dei mappali inclusi nel perimetro di imposizione, anche dei fondi n., , , , , , , , e RFD di __________;
1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono poste a carico dei ricorrenti e del comune di __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il comune di __________ rifonderà a controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili".
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'600.-, sono poste per 1/4 a carico del comune di __________ e per 3/4 dei ricorrenti, i quali dovranno versare in solido alla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario