Incarto n. 52.2010.298
Lugano 1° aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 agosto 2010 di
RI 1 quali rappresentanti legali di, patr. da: PA 1
contro
la decisione 4 agosto 2010 (n. 3817) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport che ha negato alla loro figlia la concessione di una deroga all'obbligo di frequenza della scuola elementare in lingua italiana;
viste le risposte:
17 agosto 2010 del Consiglio di Stato;
18 agosto 2010 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 maggio 2010 RI 1, cittadini di doppia nazionalità svizzera e italiana residenti a, hanno chiesto al Consiglio di Stato di autorizzare la loro figlia a frequentare la prima classe elementare alla scuola privata "The American School in Switzerland" (TASIS) di Montagnola per l'anno scolastico 2010/2011 nella sezione di lingua inglese, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento scolastico ticinese, che impone anche per le scuole private l'insegnamento in lingua italiana agli allievi in età d'obbligo scolastico (art. 80 cpv. 2 legge sulla scuola del 1. febbraio 1990 LSc; RL 5.1.1.1 e art. 73 regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 Rsc).
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha negato a RI 1 la richiesta deroga, ritenuta la preminenza del principio della territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 maggio 1999; Cost.; RS 101) rispetto alla libertà di lingua di cui all'art. 18 Cost. da essi invocata.
B. Adito su ricorso dei richiedenti, il 4 agosto 2010 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, sostanzialmente per i medesimi motivi addotti dall'istanza inferiore. Il giudizio governativo è stato contestato da RI 1 anche dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, al quale hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'autorizzazione per la figlia a frequentare la TASIS nella sezione di lingua inglese durante il periodo della scuola dell'obbligo. In via cautelare, hanno formulato medesima richiesta per l'anno scolastico 2010/2011. In sunto, essi lamentano l'incostituzionalità dell'art. 80 cpv. 2 LSc che si porrebbe in contrasto con il principio della libertà di lingua garantito dall'art. 18 Cost., mentre non vi sarebbero motivi pubblici sufficienti per considerare preminente il principio della territorialità e omogeneità linguistica di cui all'art. 70 Cost. nel senso di un interesse pubblico alla tutela della situazione minoritaria della lingua italiana in Ticino.
C. Al ricorso si è opposto il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, per il tramite della Sezione amministrativa, con motivazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
D. Con decreto 24 agosto 2010 del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo la domanda cautelare pedissequa al ricorso è stata respinta.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 95 LSc, il ricorso è tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 46 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Preliminarmente va ricordato che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1) i tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. edizione, n. 375 segg. e riferimenti).
I ricorrenti contestano la costituzionalità dell'art. 80 cpv. 2 LSc, che ammette eccezionalmente l'insegnamento agli allievi in età d'obbligo scolastico in una lingua diversa dall'italiano solo per sopperire bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, disposto ritenuto in contrasto con la libertà di lingua garantita dall'art. 18 Cost. A mente loro, la restrizione al diritto costituzionale che subirebbe la figlia non poggerebbe su un sufficiente interesse pubblico e sarebbe sproporzionato.
4.1. La libertà di lingua, garantita dall'art. 18 Cost., comprende in particolare l'uso della lingua materna così come quello di ogni altra lingua di cui l'individuo intende avvalersi (DTF 122 I 236 consid. 2b, 121 I 196 consid. 2a; ZBl 83/1982 pag. 361; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. edi-zione, Berna 2008, pag. 294 e rinvii). Allorquando tale lingua coincide con una delle quattro lingue nazionali, il suo uso è pure protetto dall'art. 4 Cost. Come tutte le libertà fondamentali, anche quella in rassegna non è assoluta, ma può essere soggetta a restrizioni, in base alle condizioni previste dall'art. 36 Cost., ossia a patto che queste poggino su di una base legale rispondano a un pubblico interesse e si limitino, conformemente al principio di proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 125 I 276 consid. 3a e riferimenti).
4.2. Secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. Come spiegato nella decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 122 I 236, richiamata diffusamente anche nel gravame, questa disposizione, che consacra il principio della territorialità delle lingue, non costituisce un diritto costituzionale individuale, ma rappresenta una restrizione alla libertà di lingua nella misura in cui consente ai Cantoni di adottare misure a salvaguardia dell'omogeneità e dei limiti tradizioni delle regioni linguistiche. Ciò significa, da un lato, che ad ogni territorio corrisponde una lingua e che ogni Cantone, distretto o comune deve poter conservare la sua lingua tradizionale, malgrado l'immigrazione di persone di espressione straniera. Da un altro lato, tale principio tende a favorire, in concordanza con il principio della libertà di lingua, la coesistenza pacifica delle lingue nazionali e la protezione delle lingue minoritarie (consid. 2c della decisione menzionata; cfr. pure DTF 121 I 196, consid. 2b e STF 2P.112/2001 del 2 novembre 2001, consid. 2 e rinvii). Il principio della territorialità della lingua si applica pure alla lingua dell'insegnamento. Nella scuola pubblica l'insegnamento è normalmente dispensato nella lingua ufficiale del luogo in questione, e la libertà di lingua non conferisce alle minoranze linguistiche il diritto incondizionato a un insegnamento nella loro lingua materna. Malgrado le critiche espresse da più parti a questa giurisprudenza (nel dettaglio cfr. STF 2P.112/2001 del 2 novembre 2001, consid. 2; vedasi anche Müller/Schefer, op. cit., pag. 286), finora il Tribunale federale si è sempre attenuto alla preminenza del principio della territorialità su quello della libertà di lingua, ad eccezione dei Cantoni plurilingui, dove il principio della libertà di lingua può garantire alle minoranze linguistiche tradizionali un diritto all'insegnamento nella loro lingua, nella misura in cui ciò non comporti per la collettività costi sproporzionati (cfr. anche Stephan Hördegen, Der Freiburger Sprachenfall - Kontroverse über die Unterrichtssprache in der Schule im Lichte der Sprachenfreiheit und der Bildungschancengleichheit, in AJP 2003, pag. 787). Al di fuori di questi casi, invece, persone appartenenti ad altre minoranze linguistiche non tradizionali non possono dedurre alcun diritto ad un insegnamento in una lingua che non rappresenta una lingua ufficialmente parlata e riconosciuta nel Cantone (DTF 122 I 236 consid. 2d).
Quale mezzo di salvaguardia delle lingue minacciate, di conservazione della pace linguistica e di garanzia della coesione sociale, il principio della territorialità impone quindi a persone che si stabiliscono in un nuovo territorio di assumerne la lingua ivi parlata. Al fine di preservare l'omogeneità linguistica, possono quindi giustificarsi determinate restrizioni alla libertà di lingua, anche nella misura in cui non siano in discussione prestazioni statali. La giurisprudenza ha così ritenuto ammissibile l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale del Cantone anche per le scuole private (DTF 91 I 480 consid. II. 3, confermata in DTF 122 I 236 consid. 2e), a maggior ragione se tali restrizioni sono attuate principalmente nell'ottica della protezione di lingue minacciate quali l'italiano e il romancio (DTF 122 I 236 consid. 2f). In favore di queste due lingue, tra l'altro, la Confederazione ha riconosciuto esplicitamente nella Costituzione il suo sostegno – soprattutto finanziario – ai provvedimenti messi in atto dai Cantoni Ticino e Grigioni per conservare e promuovere le rispettive lingue minacciate (art. 70 cpv. 5 Cost.; cfr. anche Regula Kägi/Diener, Die Kompetenzen von Bund und Kantonen im Sprachenrecht, in ZBl 2001, pag. 513). Tale impegno federale è stato ribadito anche agli art. 1 lett. d e 22 della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007, in vigore dal 1. gennaio 2010 (legge sulle lingue; LLing; RS 441.1). Pur interessando in linea di massima tutte le lingue nazionali, tale normativa concerne in particolare il romancio e l'italiano in quanto lingue minoritarie, nell'ottica della promozione del plurilinguismo istituzionale (cfr. rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, del 15 settembre 2006, n. 2.4).
In ogni caso, l'uso di altre lingue, differenti rispetto a quelle tradizionali parlate in un determinato territorio non può essere limitato se non nel rispetto del principio della proporzionalità, ritenuto che più una lingua è minacciata e più sono ammissibili misure restrittive; entro questi limiti ai Cantoni è dato un vasto margine di apprezzamento (DTF 122 I 236 consid. 2h).
5.2. Viste le considerazioni precedenti, ritenuto che il Ticino non è un Cantone plurilingue e considerata l'importanza, riconosciuta anche a livello federale, di conservare e promuovere attivamente la lingua italiana, lingua minoritaria minacciata, come si è visto al considerando precedente, non v'è chi non veda come l'obbligo imposto dal Cantone dell'uso dell'italiano nelle scuole si fondi su una valida base legale, condizione nemmeno messa in discussione dai ricorrenti e risponda a un indubbio interesse pubblico. Tale obbligo permette infatti di garantire l'omogeneità linguistica e la coesione sociale e favorisce, notoriamente, l'integrazione degli individui, permettendo loro di conoscere il tessuto culturale, sociale e storico in cui si trovano a vivere e a convivere. Di rilevante importanza è pure la preoccupazione manifestata dal Dipartimento nelle osservazioni al gravame, secondo cui la sempre maggiore affluenza di stranieri nel nostro Cantone e la possibile loro richiesta di scolarizzazione nelle loro rispettive lingue madri potrebbe diffondere numerose scuole private che impartirebbero l'insegnamento primariamente in lingua straniera, creando larghi strati di popolazione non assimilata. La scelta del legislatore ticinese di imporre, in tutte le scuole dell'obbligo, così come in quelle private l'uso della lingua italiana non presta dunque il fianco a critiche, ammettendo l'esistenza di un pubblico interesse per tale misura. Infine, non va nemmeno dimenticato che il fatto che l'inglese prenda il sopravvento nelle scuole e nelle comunicazioni interne al nostro Paese quale "lingua franca", è considerato un serio pericolo per il plurilinguismo e per la comprensione in Svizzera (cfr. rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale sopra citato, n. 1.5.2).
Anzitutto la norma già tiene conto di tale principio, nella misura in cui ammette eccezioni all'obbligo di scolarizzazione in italiano in favore di quelle persone che risiedono solo temporaneamente nel nostro Cantone, per un massimo di sei anni, evenienza che manifestamente non si verifica nella fattispecie. Né del resto i ricorrenti hanno mai sostenuto di trovarsi in tale situazione precaria, per poter beneficiare della possibile deroga.
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il requisito dell'adeguatezza è poi senz'altro dato, ritenuto come la disposizione sia sicuramente atta a raggiungere lo scopo di cui si è detto nel precedente considerando e sia basata su un interesse pubblico sufficiente. Di fatto, la scolarizzazione in italiano della bambina, così come delle persone che non risiedono solo temporaneamente nel nostro Cantone, consente di preservare l'omogeneità della lingua italiana, senza peraltro creare precedenti che potrebbe seriamente minacciarla. Permette altresì una sua migliore integrazione della figlia dei ricorrenti nel contesto sociale in cui si trova a vivere. Non va taciuto a questo proposito che, malgrado la residenza in Ticino da un decennio, la famiglia dei ricorrenti per sua stessa ammissione non ha solidi e duraturi legami sociali nel nostro Cantone, mentre mantiene contatti molto importanti con persone residenti all'estero e in larga misura in lingua inglese. Per cui in favore della decisione dell'autorità amministrativa vi è anche un non trascurabile fattore di integrazione sociale della bambina.
È ben vero che agli insorgenti sarebbe riconosciuta la facoltà di iscrivere la figlia in una scuola al di fuori del Cantone Ticino, ma ciò non basta per far ritenere inappropriata la misura. Il paragone da essi cercato, in punto alla questione della proporzionalità, con la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 122 I 236 non può essere di conforto alle loro tesi. Quella decisione concerneva in effetti una fattispecie verificatasi nel Canton Berna, cantone bilingue dove il francese e tedesco sono riconosciuti entrambi quali lingue cantonali e ufficiali dalla costituzione (art. 6 cpv. 1 Verfassung des Kantons Bern del 6 giugno 1993; BSG 101.1), dove l'insegnamento è impartito in entrambe le lingue a dipendenza dell'idioma parlato nella regione (art. 9a Volks-schulgesetz del 19 marzo 1992; BSG 432.210) e dove la ricorrente richiedeva la sua scolarizzazione in una delle due lingue ufficiali (francese). Aggiungasi poi il fatto che né il tedesco né il francese sono considerate lingue minoritarie minacciate. Nel caso che ci occupa, inoltre, con il diniego di poter frequentare la sezione inglese della TASIS non viene di fatto impedito alla figlia dei ricorrenti di ricevere un insegnamento nella sua – altra – lingua madre, ritenuto che per loro stessa ammissione, essa si esprime correntemente sia in italiano sia in inglese e che la lingua parlata in famiglia è anche l'italiano, per cui l'apprendimento e il percorso scolastico della figlia non sono affatto pregiudicati dalla frequentazione della scuola dell'obbligo in italiano. La richiesta dei ricorrenti, dettata da motivi puramente personali e di comodità, che, seppur legittimi e finanche comprensibili, deve pertanto cedere di fronte al superiore interesse dello Cantone nell'intra-prendere tutti gli sforzi possibili per garantire l'omogeneità del nostro idioma e di preservarne l'esistenza.
In quest'ottica l'invocata restrizione alla libertà di lingua risulta dunque rispettosa anche del principio di proporzionalità. La decisione impugnata, che in applicazione dell'art. 80 LSc e 73 RSc nega alla figlia dei ricorrenti la possibilità di frequentare una scuola privata in lingua inglese, seppur a loro spese, risulta conforme al principio della libertà di lingua di cui all'art. 18 Cost., che cede, nella fattispecie, il passo al principio della territorialità sancito dall'art. 70 Cost. ed esplicitato all'art. 80 cpv. 2 LSc.
Per questi motivi,
viste le norme sopra ricordate,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario