Incarto n. 52.2010.126
Lugano 23 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina e Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 marzo 2010 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 marzo 2010 (n. 1150) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 gennaio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS per confinanti;
viste le risposte:
1° aprile 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
14 aprile 2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel luglio 2008 il cittadino italiano RI 1 (1979), già titolare di un permesso per confinanti nel nostro Paese dal 2004, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS. Dopo avere notificato la sua partenza per l'Italia, nel luglio 2009 egli ha chiesto e ottenuto un permesso per confinanti CE/AELS, valido fino al 10 luglio 2013, per lavorare come cameriere presso __________.
Il ricorrente è sposato con la cittadina brasiliana __________ (1979), residente in provincia di __________. Dalla loro unione è nata il 22 settembre 2008 la figlia __________.
B. a. Durante la sua presenza in Svizzera, RI 1 ha interessato a diverse riprese (2000, 2001, 2008) le autorità giudiziarie penali. Il 17 dicembre 2009, la presidente della Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato a una pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per favoreggiamento, infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), infrazione alla legge federale sulle armi e le munizioni, guida in stato di inattitudine.
b. Il 22 gennaio 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso per confinanti CE/AELS ad RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di cessare la sua attività lucrativa entro il 22 febbraio successivo.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio 9 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 così come la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Dopo essersi chinato sulle diverse censure di ordine processuale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso per confinanti CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente solleva anche in questa sede diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito. Nel merito, minimizza la gravità dei reati da lui commessi ed esclude il rischio di recidiva, ritenuto pure che la presidente della Corte delle assise correzionali di __________, in occasione dell'ultima condanna, ha formulato una prognosi favorevole sul suo conto. In ogni caso, ritiene che la decisione impugnata sia lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe sufficientemente conto della sua situazione economica e personale e del fatto che i reati sono antecedenti al suo matrimonio e alla nascita di sua figlia. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
Non è necessario infatti richiamare dalla Corte delle assise correzionali di __________ l'incarto (n. 72.2009.98) relativo al procedimento penale sfociato nella sentenza del 17 dicembre 2009 in quanto, come si vedrà in appresso, tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2.1. Il ricorrente sostiene che l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto interpellarlo prima di adottare nei suoi confronti il provvedimento di revoca.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).
Ora, l'argomento sollevato dall'insorgente non può essere condiviso. Innanzitutto, va osservato che non vi è alcuna norma in materia di diritto degli stranieri che impone all'autorità di avvertire lo straniero che il permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà di determinarsi al riguardo. Inoltre l'insorgente, avendo già dei precedenti penali, non poteva certo escludere che, a seguito della sua ultima condanna, l'autorità avrebbe adottato un simile provvedimento.
Sapere poi se un simile diritto possa essere dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto la decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo nella materia, ragione per cui un'eventuale violazione di tale disposizione sarebbe stata comunque sanata. Non è quindi dato di vedere come egli possa sostenere che i suoi diritti di parte siano stati lesi.
Su questo punto, le censura dev'essere dunque respinta.
2.2. L'insorgente lamenta inoltre la carenza di motivazione della decisione dipartimentale.
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).
In concreto, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione nel seguente modo:
"Egregio signor RI 1, dall'esame degli atti in nostro possesso, richiamata in particolare la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ (recte: __________) del 17.12.2009, risulta che ha più volte interessato le Autorità di polizia e giudiziarie penali del nostro Paese. Già solo per questo motivo, richiamati gli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 OLCP, nonché ogni altra normativa applicabile in casu, l'Ufficio della migrazione
DECIDE:
il permesso di lavoro per frontalieri G CE/AELS è revocato.
È tenuto a cessare la sua attività entro il 22 febbraio 2010 con relativa notifica al Servizio regionale degli stranieri competente.
La tassa di decisione di fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata).
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato.”
Ora, si può senz'altro ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata siano stati pienamente ossequiati dal dipartimento. L'argomentazione addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme poste a fondamento della stessa, e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermata, e, in seguito, al Tribunale cantonale amministrativo.
Anche su questo punto, il gravame si rivela pertanto infondato.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
3.2. Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali del nostro Paese. Giusta l'art. 35 cpv. 1 LStr, il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera.
L'art. 62 LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (lett. b) o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
3.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso per confinanti oggetto della presente vertenza si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.
DAP (1195/2000) 22.5.2000 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-
riodo di prova di 2 anni, e all'espulsione dalla Svizzera per 3
anni, per ripetuto furto (11 e 12.2.2000).
DAC (328/2001) 27.4.2001 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-
riodo di prova di 3 anni, per violazione del bando (26.4.2001).
DA (2166/2008) 9.6.2008 multa di fr. 1'300.– per contravvenzione alla LStup
(luglio 2007-30.3.2008).
sentenza 17.12.2009 pena detentiva di 18 mesi, sospesi condizionalmente con un
Corte assise correzionali periodo di prova di 2 anni, per favoreggiamento (19.8.2008),
infrazione aggravata (dal 2007 al 21.08.2008) e ripetuta con-
travvenzione (dal 2007 al 30.4.2009) alla LStup, infrazione alla
legge federale sulle armi e le munizioni (tra aprile e il
21.8.2008), guida in stato di inattitudine (30.3.2008).
4.2. Da quando precede, risulta che la presenza del ricorrente nel nostro paese è stata caratterizzata da diverse azioni delittuose, alcune delle quali protrattesi nel tempo e sfociate in pene detentive sempre più gravi.
Innanzitutto, il reato in materia di droga non va sottovalutato, in quanto tocca un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Giova infatti ricordare che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa soprattutto nel caso di implicazione nel commercio di stupefacenti, in quanto rappresenta un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato delle sostanze stupefacenti costituisce senza dubbio un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli stranieri coinvolti in tali traffici devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Va rilevato come l'infrazione aggravata alla LStup per cui egli è stato condannato è riferita a un quantitativo di cocaina che egli sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Dal 2007 al 21 agosto 2008, egli aveva infatti venduto ben 450 grammi di tale sostanza e ne aveva consumato personalmente tre etti. Va rilevato che la sua attività delittuosa è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti. Va pure osservato che egli ha continuato a consumare stupefacenti anche dopo il termine, il 10 settembre 2008, della sua detenzione preventiva. Sotto questo aspetto, il fatto che egli indichi che attualmente il controllo tossicologico settimanale delle sue urine, allo scopo di riottenere la licenza di condurre, stia dando esito negativo riguardo al consumo di stupefacenti (doc. G), non è determinante ai fini del giudizio.
Nemmeno gli altri reati per cui l'insorgente è stato condannato il 17 dicembre 2009 risultano di poco conto. Di una certa gravità è segnatamente la condanna per favoreggiamento. Come è stato indicato nella sentenza penale (pag. 6), RI 1 ha sottratto una persona (__________) ad atti di un procedimento penale, trasportandolo con la propria vettura dalla stazione di __________ fino a un capannone situato a __________. Visto che tali fatti sono stati accertati dall'autorità giudiziaria penale e sono stati posti a fondamento della condanna per favoreggiamento, non è necessario richiamare dall'autorità penale l'incarto relativo a tale procedimento che l'insorgente richiede al fine di dimostrare che, senza le sue indicazioni, __________ verosimilmente non sarebbe mai stato reperito. Non va sottovalutata nemmeno la sua infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere importato e detenuto, tra l'aprile 2008 e il 21 agosto 2008, un coltello a farfalla. Il fatto inoltre che egli adduca di avere collaborato con le autorità inquirenti e di essersi pentito di quanto successo, è comunque già stato preso in considerazione nella commisurazione della pena detentiva.
4.3. Con il suo modus vivendi, l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che gran parte dei reati più gravi testè menzionati non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. Il fatto che l'insorgente evidenzi come al processo penale fosse stata formulata una prognosi favorevole e la pena sospesa condizionalmente a seguito del suo matrimonio e della nascita di sua figlia, non impedisce la revoca del permesso. Secondo prassi costante, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non può permettere di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).
Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto pure che non sono lontani nel tempo, si deve quindi sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso per confinanti per ragioni di ordine pubblico sulla base dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC.
RI 1 risiede a __________ (prov. di V__________) e la revoca del suo permesso per esercitare l'attività di cameriere in Svizzera in qualità di frontaliere lo colpisce quindi unicamente sul piano professionale. Non gli impone uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo profilo, gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato contenuti e non gli pongono alcun problema di riadattamento. Tanto più che a __________ vivono, oltre ai suoi genitori, sua moglie e sua figlia. Certo, sul piano professionale il provvedimento gli impedisce di lavorare in Svizzera. D'altra parte, egli non nega di avere la possibilità di trovare un lavoro come cameriere in Italia. Il fatto che invochi l'impossibilità di trovare un impiego a pari condizioni salariali, non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Tale conseguenza è in effetti unicamente ascrivibile al suo comportamento (cfr. STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.4 e 2C_315/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 5.2.1).
Di conseguenza, considerati la gravità dei reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, la revoca del suo permesso per confinanti non viola il principio della proporzionalità.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dev'essere respinta in base all'art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag; RL 3.1.1.7). Infatti il gravame era destinato all'insuccesso sin dall'inizio, dal momento che la decisione dipartimentale risulta conforme alla giurisprudenza federale in materia. Non è pertanto necessario verificare la situazione finanziaria dell'insorgente. Ad identica conclusione si può giungere per la medesima domanda presentata al Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia e le spese sono quindi poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 10 lett. a LALPS; 35, 62 LStr; 80 OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm e la Lag;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario