Incarto n. 52.2009.299
Lugano 18 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 di
RI 1 RI 2 RI 3, arch., __________, RI 4 tutti patrocinati da: avv. RI 1, __________,
contro
la decisione 16 gennaio 2007 (n. 318) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU n. 70/2006 del 1. settembre 2006 (pp. 5710-5714);
viste le risposte:
12 febbraio 2007 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;
9 marzo 2007 del municipio di __________;
richiamata la sentenza 28 luglio 2009 (1C_558/2008) del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 1° settembre 2006 il municipio di __________ ha pubblicato sul FU n. 70/2006 una serie di prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare un percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________, che interessava, fra l'altro, anche le seguenti strade:
Via C__________
da __________ a via __________ altezza intersezione con __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da via __________ a via degli __________ altezza entrata Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"
da via __________ a P.za __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette"
Via __________
da Piazzetta __________ a Piazza __________ altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da Piazza __________ a Piazzetta __________ altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"
da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"
Riva __________
da Piazza __________ alla passeggiata lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"
dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________ altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"
che queste prescrizioni sono state ritenute legittime dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato irricevibili, le diverse impugnative presentate contro la nuova segnaletica;
che contro la predetta decisione governativa, nella misura in cui ha confermato le prescrizioni relative a via __________, via __________ e riva __________, sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, proprietari di particelle o titolari di attività commerciali toccate dai nuovi segnali;
che con sentenza del 30 ottobre 2008 (n. 52.2007.43) questo Tribunale ha respinto le impugnative, ritenendo in particolare che il passaggio delle biciclette attraverso la zona pedonale del centro di __________, definita pedonale, dal piano regolatore potesse essere ammesso mediante la posa di una specifica segnaletica, senza modificare lo strumento pianificatorio;
che con sentenza 28 luglio 2007 (1C_558/2008) il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 e RI 4 contro il predetto giudizio di questo Tribunale, che ha annullato rinviandogli gli atti per nuova decisione;
che secondo l'Alta Corte, il transito delle biciclette attraverso la zona dichiarata pedonale del centro di __________ presuppone una modifica della funzione fissata dalla pianificazione locale;
che per i motivi indicati dal Tribunale federale, vincolanti per questo Tribunale, le controverse prescrizioni locali concernenti il traffico vanno di conseguenza annullate;
che, in quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso va dunque accolto, annullando la controversa decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre le ripetibili di questa sede sono a carico del comune (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LCStr; 107 OSStr; 3 LPT; 2-3 OPT; 28 LALPT; 10 LALCStr; 41 NAPR di ____________________ __________; 3 OZP di __________; 48 CPC; 3, 10, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 60-61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 318) è annullata nella misura in cui conferma la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia.
Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ verserà a RI 1 e RI 4 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario