Incarto n. 52.2008.57
Lugano 8 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah Kalatchoff, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2008 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 componenti la comunione ereditaria fu __________, tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (311) che ha respinto l'impugnativa da essi presentata avverso la decisione 20 febbraio 2007, con cui il municipio di Acquarossa ha negato la licenza edilizia per la ricostruzione dei muri perimetrali e del tetto della stalla esistente (part. 1302), fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
25 febbraio 2008 del municipio di Acquarossa;
25 febbraio 2008 di CO 1;
27 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 e RI 8, componenti la comunione ereditaria , erano proprietari di una stalla di 52 mq () classificata quale edificio meritevole di conservazione 1a nell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del comune di Acquarossa (cfr. decisione del Consiglio di Stato n. __________ del 27 agosto 1997), circondata da un prato di ca. 11'000 mq, in località __________.
Con licenza edilizia 3 novembre 2004, il municipio ha autorizzato RI 1, in rappresentanza della comunione ereditaria, a sostituire il tetto in piode della stalla, posando una nuova carpententeria e delle lastre in eternit.
B. Constatato che si stava procedendo alla ricostruzione dei muri perimetrali, in seguito alla parziale demolizione degli stessi, e non solo del tetto autorizzato, con decisione 13 aprile 2005 il municipio ha ordinato alla comunione ereditaria la sospensione dei lavori e la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria.
Con domanda 6 giugno 2005 RI 1 ha postulato il rilascio del permesso edilizio per la ricostruzione dei muri crollati, la posa di tegole di cemento (al posto delle lastre in eternit), e l'ampliamento di tre feritoie (da cm 20 x 50 a cm 50 x 80). Alla domanda si è opposto il vicino CO 1 (part. __________), rilevando in sostanza come l'edificio fosse in reltà un diroccato e la ricostruzione delle pareti sostanzialmente difforme a quella della stalla preesistente. Raccolto il preavviso vincolante del Dipartimento del territorio, con risoluzione del 23 agosto 2005, il municipio ha negato l'autorizzazione per le opere dedotte in licenza, in quanto in contrasto con i disposti relativi alle costruzioni fuori zona. Con decisione del 18 gennaio 2006 (n. __________) il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento municipale rinviando gli atti al Dipartimento per nuovi accertamenti circa la conformità dello stesso intervento edilizio con la zona agricola, visto il preteso utilizzo dello stabile a fini agricoli.
C. Fatto proprio il preavviso negativo dell'autorità cantonale, emanato sulla base di ulteriori accertamenti da parte della Sezione dell'agricoltura, con decisone 20 febbraio 2007 il municipio ha nuovamente negato il permesso di cui si tratta.
D. Il 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai ricorrenti contro il suddetto provvedimento. Il Governo ha in sostanza tutelato la decisione municipale, ritenendo che la costruzione non fosse conforme alla zona agricola, poiché non oggettivamente necessaria per svolgere le attività dichiarate dalla comunione ereditaria (riparo di 17 caprini e deposito del foraggio e degli attrezzi per lo sfalcio dello stesso fondo), per le quali poteva bastare una semplice tettoia. Lo stabile non poteva inoltre essere autorizzato sulla base degli art. 24 segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non soddisfacendo i requisiti dell'ubicazione vincolata (art. 24 LPT), avendo perso le caratteristiche che ne giustificavano la tutela ai sensi dell'art. 24d e 39 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), e non potendo essere ricostruito sulla base dell'art. 24c LPT, essendo fuori uso da tempo.
E. Avverso tale decisione i ricorrenti insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa risoluzione municipale e che venga loro rilasciata la postulata licenza. I ricorrenti rilevano in sostanza come l'edificio, prima del crollo parziale dei muri perimetrali fosse tutto sommato in buono stato ed utilizzato da anni per i fini agricoli che essi intendono mantenere. La ricostruzione rispetterebbe la tipologia e le dimensioni dell'edificio preesistente. La stalla, soggiungono gli insorgenti, sarebbe conforme alla zona di situazione e soddisferebbe pure i requisiti posti dall'art. 24 LPT, essendo necessaria per dare alloggio e rifugio alle capre dell'azienda agricola gestita da RI 1 e RI 5 (per conto della __________) che vengono monticate in estate ed autunno, e per depositare il foraggio derivante dallo sfalcio del terreno, che avviene due volte all'anno. Diversamente da quanto conclude il Governo, una tettoia non sarebbe sufficiente per questi scopi.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e il vicino CO 1, con ampie argomentazioni che, per quanto rilevanti, verranno discusse nei seguenti considerandi. Il municipio ne chiede per contro l'accoglimento.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il sopralluogo richiesto è superfluo; dalla documentazione agli atti emerge infatti con sufficiente chiarezza lo stato dei luoghi e dell'oggetto della contestazione.
2.2. Nel caso concreto, i ricorrenti censurano le conclusioni a cui è pervenuto il Governo secondo il quale la stalla non sarebbe conforme alla zona di situazione in quanto non necessaria per l'attività pastorizia, e sovradimensionata per il deposito di foraggio. A torto. Dagli atti risulta in effetti che l'attività agricola, svolta a titolo accessorio da RI 1 e RI 5, conta di soli 17 capi e dispone già di un'ampia stalla-capraia nel comune di Acquarossa-Dongio, dove ha sede l'azienda. L'allevamento di capre è infatti generalmente una forma di allevamento semibrado, con ricovero delle stesse unicamente nei periodi invernali, durante il periodo dei parti e dell'allattamento; per il resto dell'anno gli animali vengono per lo più lasciati liberi. Le capre di cui si tratta, che a detta dei ricorrenti verrebbero monticate in estate e autunno, come giustamente rilevato dalla Sezione dell'agricoltura, non necessitano dunque di alcun riparo. Irrilevanti sono la generica lamentela degli insorgenti, secondo cui le capre necessiterebbero di un ricovero in caso di cattivo tempo come pure l'indicazione delle superfici minime prescritte dall'ordinanza federale del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali del 17 dicembre 1998 (OSSRA; 910.132.4); tali aree hanno semmai una rilevanza per la stalla in cui ha sede l'azienda agricola, quando gli animali hanno accesso al sistema di stabulazione e non quando sono libere al pascolo. Ad analoga conclusione si deve giungere per il deposito del foraggio. Dagli atti non traspare in effetti alcun elemento che giustifichi la ricostruzione di una stalla di oltre 50 mq per il deposito del fieno che a detta dei ricorrenti verrebbe raccolto due volte all'anno. A torto essi rimproverano il Governo di non aver calcolato i quantitativi di foraggio provenienti dallo sfalcio del loro fondo, poiché semmai spettava agli stessi dimostrarne l'entità, come pure l'effettiva necessità della costruzione (assenza di altri spazi idonei). Peraltro la comunione ereditaria neppure spiega in che modo la stessa stalla, prima dei lavori intrapresi nel 2004, con le pareti già indebolite da un parziale cedimento della carpenteria, fosse usata da anni a fini agricoli. La conclusione del Governo regge alla sua critica. Può pertanto rimanere indecisa la questione degli interessi preponderanti, come pure della prevedibile esistenza a lungo termine dell'edificio.
3.2. Nel caso concreto, dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare la controversa stalla fuori della zona edificabile. La stessa non è infatti imposta da alcuna ragione oggettiva di ordine tecnico. Le 17 capre, come visto poc'anzi, già usufruiscono di una stalla-capraia nello stesso comune (cfr. consid. 2.2). Per il raccolto dello sfalcio del fondo in questione – che l'autorità cantonale ha considerato assai esiguo e che gli insorgenti non dimostrano raggiungere maggiori quantità – non occorre senz'altro la ricostruzione di un edificio di oltre 50 mq; peraltro, dagli atti risulta pure che l'azienda agricola dispone già di un fienile. Non essendo ad ubicazione vincolata l'intervento in contestazione non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non occorre pertanto esaminare si vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.
4.2. Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha rilevato, sulla base della documentazione riferita al rilievo dell'edificio nell'ambito dell'allestimento dell'inventario degli edifici fuori della zona edificabile, come lo stabile in questione, già prima del crollo nel 2004, fosse da anni fuori uso. Dal canto loro, i ricorrenti non contestano veramente questa circostanza ma si limitano ad affermare, genericamente, che intendono mantenere la destinazione della stalla, utilizzata nel corso degli anni a scopo agricolo. I medesimi non forniscono tuttavia maggiori ragguagli, non spiegano affatto in che modo lo stabile fosse effettivamente utilizzato da anni quale stalla per capre o fienile, né perché tale uso non debba cessare. A torto i ricorrenti ritengono che il rustico, prima del 2004, fosse in buono stato; essi stessi riconoscono infatti che le sue pareti erano già indebolite da un parziale cedimento della carpenteria. La documentazione annessa alla domanda di costruzione del 2004 dimostra in effetti che il tetto si trovava in uno stato di conservazione precario e necessitava un risanamento radicale urgente (cfr. anche dichiarazione del forestale __________ prodotta dalla comunione ereditaria). La situazione non era dunque diversa da quella constata anni prima, al momento dell'allestimento del citato inventario. Questi elementi, come sostiene anche il vicino resistente, portano dunque a ritenere che l'edificio fosse abbandonato da anni, oltre che parzialmente in rovina, e pertanto che non fosse utilizzabile secondo la sua destinazione ai sensi dell'art. 24c LPT. Non si vede d'altra parte in che modo un edificio fatiscente possa essere usato per il deposito del fieno o per il ricovero di animali. Neppure i ricorrenti dimostrano il contrario. Poco conta, per questo aspetto, che l'edificio, prima della demolizione, fosse censito nell'inventario dei rustici (peraltro, con il crollo, l'edificio ha senz'altro perduto le peculiarità che lo rendevano meritevole di conservazione), né con che modalità verrebbe ripristinato lo status quo ante. In definitiva, la conclusione del Governo secondo cui l'intervento non può essere autorizzato neppure sulla base dell'art. 24c LPT non presta fianco a critiche.
Nulla possono infine dedurre i ricorrenti dal permesso ottenuto nel novembre 2004, che li autorizzava a sostituire il tetto in piode con uno in lastre di eternit. La distruzione dell'immobile ha infatti modificato in modo fondamentale la situazione di fatto e di diritto, tanto da rendere impossibile la realizzazione di tale permesso e da indurre i ricorrenti a inoltrare una nuova domanda che però, per i motivi suesposti, non può essere accolta (RDAT 1987, n. 66; Scolari, op. cit., ad art. 18 LE, n. 910).
In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti i quali rifonderanno pure al vicino resistente, assistito da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24a-24d LPT; 41, 42 OPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti RI 1, in solido, i quali rifonderanno a CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria