Incarto n. 52.2008.378

Lugano 3 novembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 ottobre 2008 di

RI 1

contro

la decisione 24 settembre 2008 (no. 4909) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 luglio 2008 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 16 mesi;

vista la risposta 21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 19 ottobre 1966 ed ha conseguito la licenza di condurre nel giugno del 1985.

Nel 2003 gli è stato notificato un ammonimento per aver circolato a velocità eccessiva e il 3 maggio 2007 gli è stata revocata la patente durante quattro mesi per essere incorso in un reato identico ma di maggior gravità, costitutivo di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).

B. Il __________, verso le ore 10.50RI 1RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 78 km/h, laddove vige il limite di 50 km/h.

A seguito di questa infrazione, con Strafbefehl 14 maggio 2008 lo Staatsanwaltschaft __________ gli ha inflitto una sanzione pecuniaria di fr. 13'500.-. L'interessato non ha impugnato tale pena adottata in base all'art. 90 cifra 2 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 17 luglio 2008 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 16 mesi (dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2010), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio 10 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della decisione emanata dallo Staatsanwaltschaft di __________. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr tale da imporre una revoca della patente di 16 mesi in funzione soprattutto dei precedenti che gravano sul ricorrente.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che la revoca venga ridotta a 12 mesi ed espiata a partire dal 1° aprile 2009.

Il ricorrente invoca in sostanza il principio della proporzionalità, al fine di ottenere una misura corrispondente al minimo previsto in caso di recidiva dall'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. Auspica inoltre di poter concordare il periodo durante il quale depositare la patente.

F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  1. 2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione provoca un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

2.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno 12 mesi se l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni precedenti (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2). Nel commisurare esattamente il periodo di revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, tenendo presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita con maggior severità di una nuova infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2435 e 2461; Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, pag. 21).

2.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il __________RI 1 ha superato di 28 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita all'interno della località di __________. Egli ha dunque compromesso in modo grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Il fatto di esser nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tener presente che l'evento si è verificato a distanza di soli 9 mesi dalla scadenza di un precedente provvedimento impostogli in forza dell'art. 16c LCStr. Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva di cui si è macchiato giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca di ammonimento di complessivi 16 mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. La controversa misura va dunque confermata appieno.

  1. In via subordinata, RI 1 chiede di poter scontare la revoca a partire dal 1° aprile 2009, dopo che la Sezione della circolazione aveva fissato il deposito della patente per il 1° novembre 2008, accogliendo favorevolmente la richiesta in tal senso pervenutale dall'interessato.

La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca secondo le proprie esigenze. Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).

  1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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