52.2008.10

Incarto n. 52.2008.10

Lugano 22 febbraio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 gennaio 2008 del

RI 1

contro

la decisione 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6520) che annulla la decisione 5 settembre 2007 con cui il municipio di Gordola ha negato alla CO 1 il permesso di installare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti situato in località S. Maria (part. 148);

viste le risposte:

  • 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;

  • 30 gennaio 2008 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 19 gennaio 2006 la CO 1 (__________) ha chiesto al municipio di Gordola il permesso di installare un impianto di telefonia mobile (stazione radio base) sul tetto piano di uno stabile d'appartamenti situato in località S. Maria (part. 148).

L'impianto si compone di sei armadietti tecnici, collocati al centro del tetto e di tre pali, alti m 2.50, eretti negli angoli nordest, nordovest e sudovest del tetto, destinati a sorreggere delle antenne paraboliche ed a forma di parallelepipedo.

Alla domanda si sono opposti tre vicini, contestandola dal profilo della conformità dell'intervento con il diritto edilizio (altezze) ed ambientale (RNI).

Con avviso 10 agosto 2007 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza a determinate condizioni.

Il 5 settembre 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'impianto non fosse un corpo tecnico e si ponesse in contrasto con le normative sull'altezza massima degli edifici.

B. Con giudizio 11 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________ e rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.

Dopo aver rilevato che l’art. 15 NAPR non esclude la posa di impianti estranei sul tetto degli edifici, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'installazione, anche se collocata su uno stabile che supera l'altezza massima prescritta per la zona, rientrasse nei limiti degli ingombri verticali ammissibili.

Le sue emissioni non interferirebbero d'altro canto con quelle derivanti dalla vicina linea ferroviaria.

C. Contro il predetto giudizio, il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi esposte con la decisione di diniego della licenza. L'impianto, ribadisce, sarebbe estraneo allo stabile sottostante. La sua altezza andrebbe dunque aggiunta a quella dell'edificio su cui insiste, che già supera abbondantemente il limite fissato dalle norme di zona.

Incomprensibile, prosegue il ricorrente, sarebbe inoltre la clausola dell'avviso cantonale che riserva un adattamento o la soppres-sione dell'impianto in caso di modifiche delle costruzioni circostanti.

Il Consiglio di Stato avrebbe infine omesso di spiegare per qual motivo l'impianto non interferirebbe con la linea elettrica della ferrovia.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'__________, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono controversi.

  1. Altezza

2.1. Le norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.

Giusta l’art. 15 cpv. 1 NAPR di Gordola, ove non sia diversamente stabilito, l'altezza degli edifici è misurata conformemente agli art. 40 e 41 LE. Secondo queste disposizioni, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinanti, per principio, sono dunque gli ingombri verticali riscontrabili in corrispondenza delle facciate.

Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto ed assicurano la funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, STA 52.2004.395 consid. 3.1; RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 52.2005.15; BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

2.2. Secondo l'art. 15 cpv. 2 NAPR di Gordola, gli impianti e i corpi tecnici non sono computati nell'altezza degli edifici; nelle zone residenziali, prosegue la norma, non possono superare i m 2.50.

La norma è inserita nel primo capitolo delle NAPR, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Essa si limita ad esimere gli impianti ed i corpi tecnici dal computo dell'altezza degli edifici, fissando nel contempo per queste sporgenze un limite d'altezza specifico (m 2.50), applicabile unicamente nelle zone residenziali. Stando al suo tenore letterale, l'art. 15 cpv. 2 NAPR stabilisce soltanto che impianti e corpi tecnici non sono presi in considerazione per determinare gli ingombri verticali degli edifici. Enuncia soltanto una modalità di misurazione dell'altezza degli edifici. Non bandisce qualsiasi altra installazione che non risulti connessa dal profilo funzionale all'edificio su cui insiste. L’art. 15 cpv. 2 NAPR non subordina affatto il permesso per posare impianti e manufatti sul tetto degli edifici alla condizione che siano destinati ad assicurare la funzionalità dell'edificio su cui insistono. A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3 NAPR di __________), nella controversa disposizione non è nemmeno ravvisabile una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, intesa a bandire dai tetti qualsiasi altra installazione che non serva all'immobile sottostante.

In mancanza di contrarie disposizioni, dal profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici vanno dunque ammesse anche installazioni estranee almeno fintanto che non determinano ingombri superiori a quelli di impianti e corpi tecnici (cfr. in tal senso STA 52.2004.395 consid. 3). È senz'altro possibile che il legislatore, quando all'inizio degli anni '90 ha elaborato l’art. 15 cpv. 2 NAPR, non abbia preso in considerazione le antenne per la telefonia mobile. Non è tuttavia dato di vedere come da questa circostanza si possa dedurre che la norma escluda qualsiasi installazione estranea.

2.3. Nel caso concreto, le controverse antenne non sono destinate ad assicurare la funzionalità dell'edificio sul quale sono collocate. La circostanza non è tuttavia di rilievo, poiché, per i motivi appena illustrati, l’art. 15 cpv. 2 NAPR non permette di sostenere che sui tetti possano essere installati soltanto manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio sottostante. Il testo della norma non pone alcuna condizione in tal senso. Né una simile limitazione può essere indirettamente dedotta dalla natura di queste installazioni. Ingiustificato, da questo profilo, appare dunque il diniego della licenza edilizia.

Le antenne e gli apparecchi tecnici ad esse connessi rispettano d'altro canto il limite di altezza (m 2.50) prescritto dall'art. 15 cpv. 2 NAPR per gli impianti e i corpi tecnici collocati su edifici situati nelle zone residenziali. Anche dal profilo degli ingombri verticali, non sussistono dunque valide ragioni per respingere la domanda di costruzione.

In nessun caso l'altezza delle antenne va sommata a quella dell'edificio sottostante. L’art. 15 cpv. 2 NAPR esclude esplicitamente che l'altezza degli impianti e dei corpi tecnici sia sommata a quella degli edifici sottostanti. Anche nelle zone residenziali l'altezza di queste installazioni non va conteggiata con quella dell'immobile che le sorregge. In tali zone l’art. 15 cpv. 2 NAPR fissa unicamente un limite d'altezza da misurare a partire dal tetto.

Nemmeno il fatto che l'edificio su cui sono poste le antenne superi l'altezza massima fissata dalle norme di zona permette di negare il permesso. Persino il comune non sostiene che la posa dell'impianto costituisca un intervento sostanziale e quindi inammissibile dal profilo dell'art. 39 RLE, in quanto atto a sovvertire l'identità dell'edificio o ad aggravare i momenti di contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la sua edificazione.

  1. ORNI

3.1. In ossequio al principio di proporzionalità, nel caso in cui i fondi vicini risultano soltanto parzialmente edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto edilizio circostante basta subordinare la licenza per l'impianto ad una riserva di adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto (cfr. STF 1A.108/ 2001 - 1.P.402.2001 in re TDC consid. 4).

3.2. L'autorità cantonale ha subordinato il rilascio della licenza alla condizione di adattare o rimuovere l'antenna nel caso in cui, a seguito dell'edificazione dei fondi circostanti, dovesse risultare un superamento dei valori dell'ORNI. Questa riserva, che il comune sembra non capire, è unicamente volta a salvaguardare le possibilità edificatorie non ancora sfruttate dei fondi vicini.

Essa intende soltanto permettere all'autorità di imporre l'adattamento o la soppressione dell'antenna qualora in futuro nelle vicinanze dell'impianto dovessero essere realizzati edifici, che risulteranno esposti a RNI superiori ai valori limite fissati dall'ORNI.

  1. Linea elettrica 16 kV della ferrovia

4.1. Secondo l’art. 5 cpv. 1 e 2 ORNI, se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’alle-gato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.

Le immissioni vanno sommate, precisa la cifra 22 dell’allegato 2 dell’ORNI, per intervalli di frequenza tra 1Hz-10 MHz (cifra 221) rispettivamente tra 100 kHz-300 GHz (cifra 222). .

4.2. La frequenza della linea elettrica della ferrovia è di 16 e 2/3 Hz (bassa frequenza). La frequenza della telefonia mobile varia invece da 900 MHz a 2 GHz (alta frequenza). Essendo prodotte da impianti appartenenti a due diverse categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno dunque sommate a quelle dell’antenna per la telefonia mobile.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

Dato che il comune non è comparso in lite a tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 15 NAPR di Gordola, 5 ORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla resistente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

  4. Intimazione a:

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; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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