Incarto n. 52.2007.9
Lugano 15 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2007 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 dicembre 2006 (n. 6040) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore del figlio D__________ (1992);
viste le risposte:
17 gennaio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,
23 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino iugoslavo (ora serbo) RI 1 (1969) ha lavorato in Svizzera dal 1989 al 1996 in qualità di stagionale.
A seguito del matrimonio contratto il 25 dicembre 1996 con la connazionale M__________ (1954) domiciliata in Svizzera, il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora e, nel dicembre 2001, di domicilio. Il 10 luglio 2003, i coniugi __________ hanno divorziato.
B. Il 26 agosto 2004, RI 1 si è sposato nel paese d'origine con la connazionale __________ G__________ (1973), con la quale il 5 marzo 1992 aveva avuto un figlio, D__________. Il 9 febbraio 2005 __________ G__________ è giunta in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Il 3 gennaio 2005, l'insorgente ha informato l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri di non voler richiedere il ricongiungimento con D__________, residente presso i nonni paterni, per permettergli di terminare la scuola media.
Il 31 agosto 2005, __________ G__________ è rientrata definitivamente in Serbia. Con sentenza 14 giugno 2006, il Tribunale municipale di __________ ha sciolto per divorzio il loro matrimonio e ha affidato D__________ al padre.
C. a) Il 10 agosto 2006 è stato chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, di autorizzare D__________ a entrare e a risiedere nel nostro Paese per permettergli di vivere insieme al padre.
Il 19 settembre successivo, RI 1 ha motivato la domanda con il fatto che i suoi genitori non erano più in grado di occuparsi del nipote a causa delle loro precarie condizioni di salute e che intendeva permettere a D__________ di terminare gli studi in Svizzera e iniziare poi un apprendistato.
b) Il 25 ottobre 2006, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda. Ha ritenuto il ricongiungimento tardivo, non dettato da circostanze oggettive ed essenzialmente volto a offrire al figlio condizioni di vita migliori che nel suo paese.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
D. Con giudizio 5 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare per i motivi addotti dal dipartimento.
Il 17 dicembre 2006, RI 1 si è sposato a __________ (Serba) con la connazionale __________ (1977).
E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che D__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di soggiorno.
Il ricorrente contesta di aver chiesto tardivamente il ricongiungimento, rilevando che suo figlio gli è stato affidato solo a seguito della sentenza di divorzio e dopo che la madre lo avrebbe abbandonato. Contesta pure che il vero scopo della domanda sia quello di offrire a D__________ migliori condizioni economiche: in quel caso egli avrebbe chiesto il ricongiungimento molto tempo prima per permettergli di frequentare la scuola dell'obbligo in Svizzera.
Sostiene inoltre che i suoi genitori non sono più in grado di occuparsi della cura e dell'educazione di D__________, a causa delle loro precarie condizioni di salute e del fatto che in Serbia non vi sono altri parenti.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi.
In concreto, tali condizioni sono soddisfatte. In effetti, RI 1 è al beneficio di un permesso di domicilio e D__________ aveva 14 anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare.
Conformemente alla norma menzionata, di principio, D__________ dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso in materia di diritto pubblico, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.
1.4. Ritenuto che l'impugnativa è già ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze, può rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d).
A prescindere dall'intensità del legame tra padre e figlio, bisogna considerare che non sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e imponga a D__________, che vive da sempre nella ex Iugoslavia, di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che ha nel nostro paese.
Il ricorrente sostiene invero che solo il 14 giugno 2006 il Tribunale municipale di __________ gli ha affidato D__________, segnatamente perché la madre, tornata a vivere il 31 agosto 2005 nel paese d'origine, avrebbe di fatto abbandonato il figlio al proprio destino. Inoltre i nonni paterni, presso i quali D__________ vivrebbe da tempo, non sarebbero più in grado di occuparsi dello stesso in quanto malati e in precarie condizioni finanziarie (v. doc. B: certificati medici e dichiarazione 28.10.2006). Dai certificati 11.10.2006 prodotti con la domanda di ricongiungimento familiare, risulta che suo padre S__________ (1951) soffre di "depressio, bronchite chr obstructiva, gonarthrosis lat sin. e calculosis renis sin", mentre sua madre Dr__________ di "hypothireosis in sanationem, hasimoto tireoditis susp., hypertensio arterialis, cor hypertonicum subcompensatum e myoma uteri", implicanti quali disturbi generali, per S__________, "nervoso, solitario, disturbo alla luce e al chiasso e bronchite, occasionalmente tosse con espettorazione" e per Dr__________ (1950) "battito del cuore, stanchezza, difficoltà nel camminare in salita, mal di testa e alta pressione" ed entrambi avrebbero dovuto seguire una terapia farmacologica. Va rilevato che tali certificati sono praticamente identici a quelli compilati il 20.5.2003 (S__________) e il 15.4.2003 (Dr__________). Il ricorrente ha poi prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato ulteriori certificati medici del 30.10.2006 (doc. B), da cui risulta che le condizioni di salute di Dr__________ sono rimaste invariate, mentre S__________ soffrirebbe ora di "depressio e hypertensio art." con un aumento della pressione del sangue e vertigini.
Sennonché, come ha rilevato il Governo, non è dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni paterni siano tali da impedire a D__________ di continuare a vivere nella Repubblica di Serbia. Inoltre, raggiungendo il padre in Svizzera, egli verrebbe inserito in un ambiente con un sistema culturale diverso dal suo e si troverebbe confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista scolastico e in seguito professionale. Non va dimenticato nemmeno che D__________ sta per finire la scuola dell'obbligo ed è prossimo a poter iniziare un apprendistato e a entrare nel mondo del lavoro. Si può quindi ritenere che egli è oramai in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d'origine, dove è nato, è cresciuto e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti, e non necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre i nonni paterni sono stati in grado fino ad oggi di occuparsi dello stesso, ritenuto pure che i loro disturbi, peraltro connessi con l'età, sussistono almeno dal 2003 e che nulla impedisce loro di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, visti i modesti bisogni di custodia del nipote in età adolescenziale (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).
Il ricorrente non nasconde peraltro che suo figlio intende terminare la scolarizzazione e iniziare un apprendistato in Svizzera (v. scritto 19.9.2006 dell'insorgente). Ora, tale motivo non è considerato dalla giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione familiare, in quanto è di natura essenzialmente economica. Infine, nemmeno il fatto che il 17 dicembre 2006 SRI 1 si sia sposato con la connazionale , permette di ritenere che le circostanze si siano ora modificate in maniera tale da esigere la venuta in Svizzera di D, ritenuto pure che quest'ultimo non ha nessun legame con la stessa (doc. C e D).
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figlio vivono definitivamente separati almeno dal 1996. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di D__________ risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario