Incarto n. 52.2007.43
Lugano 30 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 di
RI 2, RI 4, __________, tutti patrocinati da: avv. PA 1, __________,
contro
la decisione 16 gennaio 2007 (n. 318) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU n. 70/2006 del 1. settembre 2006 (pp. 5710-5714);
viste le risposte:
12 febbraio 2007 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;
9 marzo 2007 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 giugno 2005, con messaggio n. 6866, il municipio di __________ ha richiesto al consiglio comunale un credito di fr. 690'000.- per la realizzazione dei primi interventi a favore della viabilità ciclabile. Con questi ultimi il municipio si proponeva di creare una rete di tragitti percorribili in bicicletta lungo strade a traffico moderato o aperte ai soli pedoni, destinati tanto a chi utilizza la bicicletta quotidianamente (per recarsi al lavoro, a scuola o a fare acquisti), tanto ai ciclisti escursionisti (famiglie con bambini o turisti). Ciò allo scopo di promuovere la mobilità lenta nel comprensorio, dando così seguito agli obiettivi fissati dal Piano dei trasporti del __________.
Il successivo 4 ottobre 2005 il consiglio comunale ha approvato il credito. Il 1° settembre 2006, il municipio ha quindi pubblicato sul FU n. 70/2006 le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare un percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________:
Via __________
da via __________ a via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
da via __________ a via __________ intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
Via __________
da via __________ a via __________ intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" con tavola complementare "Servizio a domicilio permesso"
Percorso ex linea tramviaria
da via __________ a via __________ intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
da via __________ a via __________ altezza mappale 1731 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
da via __________ a via __________ altezza mappale 1044 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
da via __________ a via __________ altezza mappale 309 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
da via __________ a Salita __________ altezza mappale 512 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
da Salita __________ a via __________ altezza mappale 506 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
Via __________
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
Via __________
da via __________ a Salita __________ altezza intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da Salita __________ a via __________ altezza Salita __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezioni biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
Via __________
(tratto chiuso alla circolazione veicolare) da via __________ a via __________ altezza mappale 39 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
da via __________ a via __________ altezza ponte sul __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"
Via __________
da via __________ a via __________ altezza ponte sul __________ segn. 2.42 "Divieto di svoltare a destra" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.42 "Divieto di svoltare a destra"
Via __________
da Riva __________ a via __________ altezza intersezione con Riva __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a Riva __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da via __________ a via __________ altezza entrata Piazza __________ segn. 2.59.03 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"
da via __________ a P.za __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette"
Via __________
da Piazzetta __________ a Piazza __________ altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da Piazza __________ a Piazzetta __________ altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"
da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"
Riva __________
da Piazza __________ alla passeggiata lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"
dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________ altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere velocipedi per 40 metri"
B. Queste prescrizioni sono state considerate legittime e in larga parte confermate dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato irricevibili, ad eccezione di una, le diverse impugnative presentate contro la nuova segnaletica. Il Governo ha unicamente ordinato una nuova pubblicazione per il segnale n. 2.14 su via __________ (da via __________ a via __________), munito della tavola complementare aggiuntiva "Servizio a domicilio permesso".
C. Contro la predetta decisione governativa si aggravano congiuntamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo i soccombenti RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4.
Gli insorgenti, riprendendo e approfondendo le censure sottoposte alla precedente istanza, chiedono l'annullamento delle nuove prescrizioni previste su via __________, via __________ e Riva __________.
In particolare, essi sostengono con estese argomentazioni che la nuova segnaletica è sprovvista della necessaria base legale, giacché l'intervento prospettato (il collegamento ciclabile tra __________ e il Piano __________) non è previsto in tutte le sue tratte dal vigente piano regolatore, che anzi si oppone esplicitamente al transito delle biciclette nella zona pedonale del centro di __________. L'apertura generalizzata di una parte del centro cittadino ai velocipedi si porrebbe inoltre in contrasto con diverse disposizioni in materia di circolazione stradale, e meglio con l'art. 3 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), l'art. 22c dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) e la normativa n. 640 060 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS). Questo a causa dei pericoli che il passaggio delle biciclette, considerate le caratteristiche dei luoghi (soprattutto di via __________, giudicata troppo stretta per accogliere i ciclisti) comporterebbe per i pedoni. In tal senso, secondo gli insorgenti la soluzione alternativa proposta, consistente nell'attraversamento del lungolago, sarebbe di gran lunga migliore.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e il municipio, il quale contesta le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. Il Dipartimento del territorio (Area del supporto e del coordinamento), ricordando la competenza esclusiva del municipio nell'introdurre provvedimenti legati alla circolazione, rinuncia invece a determinarsi in merito alle controverse prescrizioni e si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di particelle o titolari di attività commerciali toccate dal percorso ciclabile (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), con la precisazione che la ragione sociale dell'insorgente indicata quale RI 4 risulta in realtà essere RI 4.
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. In particolare, non è necessario esperire un sopralluogo, atteso che il Tribunale conosce perfettamente la situazione dei luoghi oggetto della contestazione (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2. La tesi dei ricorrenti secondo cui, in quanto non contemplato dal piano del traffico di __________, il passaggio delle biciclette attraverso una parte del centro cittadino necessiterebbe di un apposito intervento pianificatorio, deve essere respinta. A prescindere dal fatto che il centro, come confermato dal municipio, è costituito da una zona pedonale (e quindi destinato in principio a pedoni e utenti di mezzi simili a veicoli, fra i quali non rientrano i velocipedi), il previsto ulteriore uso dell'area non è infatti in ogni caso di natura e di portata tali da non potere essere introdotto dalla sola posa di una nuova segnaletica. Non è in altre parole certamente in grado di pregiudicare gli obiettivi fissati nella sede pianificatoria (RDAT II-2003, n. 20). In questa direzione si sono espressi pure il Dipartimento del territorio ed il __________, nel contesto di pubblicazioni specialistiche degne di nota.
Il primo, nel "Manuale per la redazione dei piani del traffico" (vedi www.ti.ch/dt/dstm/sm/Temi/Manuale), sostiene che nel piano del traffico devono essere obbligatoriamente indicati solo gli elementi pedonali e ciclabili che hanno un tracciato indipendente da altri elementi del traffico, vale a dire quei percorsi per i quali è necessario predisporre una base legale ai fini dell'espropriazione del sedime o dei diritti di passo (p. 14). Il secondo, nell'opuscolo "Le zone sotto la lente" (Vernier 2008, p. 5), ricorda invece che con un'adeguata segnaletica il transito di biciclette nelle zone pedonali è consentito. In tal senso si pronuncia pure l'USTRA, nel documento "Moderazione del traffico all'interno delle località" (Berna 2003, pag. 27).
2.3. La parziale apertura del centro al passaggio dei velocipedi non pone problemi di ordine pianificatorio neppure nella misura in cui disattende l'art. 3 dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale del 25 agosto 1994 (OZP). Esso recita:
La zona pedonale è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli (art. 2a cpv. 1bis e 18 cpv. 1 OSS).
Il servizio a domicilio (fornitori) è giornalmente concesso dalle ore 06.00 sino alle ore 10.30 dei giorni feriali ed il sabato dalle ore 06.00 alle ore 09.00. Durante tali orari sono autorizzate esclusivamente operazioni di carico e scarico di merce (cfr. art. 6). Nei rimanenti orari, così come nei giorni festivi, la circolazione di veicoli a motore all'interno della zona pedonale è concessa esclusivamente nell'ambito delle eccezioni di cui all'art. 4. È vietato lo stazionamento di veicoli per motivi diversi da quelli appena elencati.
All'interno della zona pedonale è vietato parcheggiare velocipedi e motocicli sull'area pubblica.
Posto che quest'ordinanza non costituisce un atto pianificatorio (al beneficio, in quanto tale, dell'approvazione cantonale), la norma citata si limita in realtà a richiamare la segnaletica vigente. Segnaletica che rimane suscettibile di cambiamenti alle condizioni stabilite dal diritto federale (cfr. consid. 3.1). È dunque l'art. 3 OZP a fondarsi sui segnali attualmente esposti e non viceversa. Se questi dovessero essere modificati nel senso prospettato dal municipio, l'OZP dovrebbe pertanto venire adeguata di conseguenza. In nessun caso la norma in questione si oppone all'introduzione di nuove prescrizioni locali concernenti il traffico.
Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63 consid. 1c; RDAT II-1999 n. 60).
Secondo l'art. 107 cpv. 5 OSStr, infine, se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità).
Nel caso concreto, è indubbio che i controversi provvedimenti previsti dal municipio non rientrano nel novero di quelli elencati all'art. 3 cpv. 3 LCStr. Rappresentano invece delle prescrizioni funzionali in quanto dettate da condizioni locali, ovvero dalla necessità di completare il collegamento ciclabile tra __________ e __________. Simili misure possono essere adottate soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, le prescrizioni devono quindi essere rispettose dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività.
3.2. Le impugnate prescrizioni locali del traffico, consentendo ai ciclisti di attraversare via __________ e via __________ (oltre a piazza __________) tramite l'introduzione di eccezioni a favore dei velocipedi rispetto ai vigenti segnali di senso unico (4.08), divieto di accesso (2.02) e zona pedonale (2.59.3), rientrano nel novero delle misure volte alla realizzazione del percorso ciclabile tra __________ e __________. Quest'ultimo, destinato tanto a coloro che si servono della bicicletta nei loro spostamenti quotidiani, quanto a chi la utilizza per svago, si inserisce in una rete di percorsi prevista dal municipio allo scopo di promuovere la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) nel comprensorio. Intendimento che va senz'altro anche visto quale risposta agli effetti negativi (aumento del rischio di obesità e di malattie cardiovascolari) riconducibili all'odierno modo di vivere sedentario della popolazione (cfr. il messaggio municipale n. 6866, pag. 1 segg.). L'interesse pubblico alla base della posa della nuova segnaletica è pertanto certamente dato.
3.3. Il principio della proporzionalità, sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), prescrive agli organi dello Stato l'adozione di provvedimenti idonei e necessari (non devono cioè essere possibili misure alternative altrettanto efficaci ma meno gravose per i cittadini). Tra le restrizioni imposte ai cittadini e lo scopo di interesse pubblico perseguito deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole (proporzionalità in senso stretto; Ulrich Häfelin/ George Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 586 segg.).
Gli insorgenti, focalizzando i propri argomenti sul transito dei velocipedi lungo via __________, contestano che le nuove prescrizioni rispettino il principio della proporzionalità. Essi eccepiscono segnatamente l'impossibile coesistenza di pedoni e ciclisti e individuano una soluzione migliore, in termini di sicurezza, nel passaggio delle biciclette sul lungolago. A loro parere, il municipio cade in una contraddizione di fondo asserendo che se ostacolati dai pedoni i ciclisti scenderanno automaticamente dai loro mezzi per accompagnarli a mano; non si può infatti creare un percorso ciclabile partendo già dall'idea che potrebbe non essere interamente percorso in sella alle biciclette, poiché così facendo si mette in dubbio l'effettiva necessità della nuova segnaletica.
In realtà, i potenziali conflitti tra pedoni e ciclisti fanno inevitabilmente parte di ogni zona pedonale aperta alle biciclette, ciò di cui pure la legge è ben consapevole. Non altrimenti potrebbe spiegarsi l'obbligo imposto ai ciclisti dall'art. 22c cpv. 1 OSStr di procedere, entro questi spazi, sempre e comunque a passo d'uomo. Né la fattispecie presenta quelle particolarità, che i ricorrenti enfatizzano, suscettibili di accrescere la misura di questo naturale grado di conflittualità. Il calibro di via __________ (dove il transito dei pedoni è piuttosto ridotto), piazza __________ e via __________, un tempo percorse addirittura dalle autovetture, appare infatti sufficiente per consentire il passaggio delle biciclette, destinato secondo le previsioni del municipio a rimanere in ogni caso concentrato nei mesi estivi. Previsioni che risultano corrette (e sostanzialmente incontestate dagli insorgenti), con l'aggiunta che il numero dei ciclisti che attualmente attraversano il tratto stradale di Riva __________ e Riva __________ o (indipendentemente da quanto consentito ma non sempre rispettato) la stessa via __________ e il lungolago, è talmente modesto da rendere oltremodo improbabile che le nuove prescrizioni sul traffico possano comportarne l'aumento nella misura prospettata dai ricorrenti (i quali paventano addirittura l'arrivo di ciclisti provenienti da tutta Europa). E ciò malgrado l'importante promozione mediatica del percorso ciclabile "La via del __________" (di cui fa parte il contestato tratto lungo il centro cittadino), che conferma semmai quanto qui sostenuto. In effetti, sia la già avvenuta inaugurazione del percorso, sia la pubblicazione del relativo opuscolo informativo in Internet (vedi www.lugano.ch/ambiente/welcome.cfm?catID=11003&docid=92993967FA97C1CBC12571E900228341) potrebbero facilmente indurre gli interessati a ritenere che le contestate prescrizioni siano già in vigore, ma ciononostante non risulta - né i ricorrenti lo sostengono - che fino ad oggi si sia verificato un incremento di ciclisti tale da provocare i temuti disagi lungo via __________.
D'altra parte, la soluzione proposta dai ricorrenti di destinare al transito delle biciclette l'intero lungolago non appare preferibile all'attraversamento parziale del centro. Innanzitutto, la passeggiata situata tra il lago __________ e Riva __________/Riva __________ presenta un diametro forse più regolare, ma tutt'altro che superiore, in media, a quello di via __________ (che ai pedoni offre oltretutto gli spazi laterali sotto i portici). Allo stesso modo, non si può sostenere che i pedoni che vi transitano, soprattutto nella bella stagione, siano per numero inferiori rispetto a quelli che si muovono tra le vie del centro. Non meno dei pedoni di via __________, poi, quelli del lungolago possono venire distratti; non dalle vetrine dei negozi, ma dal lago e dal panorama. Di certo sul lungolago si ritrovano degli ostacoli che non sono invece presenti lungo il percorso di via __________, vale a dire le numerose panchine e le due file di piante poste ininterrottamente verso i lati della passeggiata. Elementi che rendono il transito delle biciclette meno agevole e dunque più pericoloso, per i ciclisti come per tutti gli altri utenti della via asfaltata. Specialmente questo aspetto porta a considerare l'itinerario previsto dal municipio soluzione in definitiva migliore (in quanto meno pericolosa per l'incolumità dei pedoni) di quella ventilata dai ricorrenti. Non vi è infine contraddizione nello stabilire l'apertura della zona pedonale alle biciclette prevedendo nel contempo (e facendo affidamento sul fatto) che i ciclisti, se ostacolati dai pedoni, scendano dai loro mezzi per proseguire accompagnandoli a mano. Ciò potrebbe per esempio verificarsi durante i mercati e le altre manifestazioni che regolarmente animano il centro cittadino. Tale prospettiva (che trova riscontro nell'esperienza comune), evocata dal municipio per relativizzare la presunta incompatibilità fra le due categorie di utenti, è ancora una volta propria di ogni zona pedonale aperta al traffico ciclabile e va ricondotta alla regola generale secondo cui in queste aree i pedoni hanno in ogni caso la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Le nuove prescrizioni locali concernenti il traffico reggono quindi all'esame della proporzionalità e del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini, nonché degli interessi della collettività. Alla luce delle circostanze, i disagi per i pedoni e i rischi per la loro incolumità fisica appaiono decisamente contenuti, senz'altro sopportabili a fronte dell'interesse pubblico perseguito (cfr., sul tema, RDAF 1994 pag. 483 segg. e le pubblicazioni ivi citate).
4.2. Le norme VSS 640 060 si prefiggono di indicare le basi affinché i provvedimenti a favore del traffico su due ruote leggere (velocipedi e ciclomotori) vengano concepiti in maniera tale da rispondere alle esigenze di una circolazione sicura, coerente, diretta ed agevole. Giusta la cifra 11 in fine delle predette norme, nel caso in cui la "linea ideale" di un percorso ciclabile si sovrapponga ad una zona pedonale, il transito delle biciclette in quest'ultima può essere autorizzato a condizione che non esista un altro itinerario altrettanto valido, il volume del traffico ciclabile non sia importante e la pendenza della zona pedonale risulti limitata (inferiore o uguale al 4%). Va inoltre esaminata la possibilità di canalizzare o moderare il traffico dei velocipedi all'interno della zona, per esempio tramite demarcazioni.
In concreto, i requisiti appena evocati risultano senz'altro adempiuti. Già si è detto (cfr. consid. 3.3) dell'assenza di un percorso alternativo idoneo e dell'importanza, tutto sommato contenuta, del presumibile volume del traffico ciclabile. Anche il presupposto della limitata pendenza della zona pedonale è dato e nemmeno i ricorrenti sollevano d'altronde contestazioni a questo specifico riguardo. Per il resto, a tutt'oggi non sembra affatto necessario dover canalizzare o moderare il traffico delle biciclette all'interno della zona pedonale, intervento che gli insorgenti stessi osteggiano sottolineando l'inopportunità di eseguire delle demarcazioni per ragioni di ordine estetico.
4.3. Secondo il documento dell'UPI "Percorso casa-scuola. Misure per una maggiore sicurezza sul percorso casa-scuola" (pag. 30-31), "per principio i percorsi riservati promiscuamente a pedoni e ciclisti vanno ubicati solo fuori dall'abitato. Nei centri urbani con i numerosi imbocchi e le entrate alle case, infatti, una tale misura potrebbe comportare situazioni pericolose. Da numerose valutazioni della sinistrosità in Svizzera emerge che le collisioni perpendicolari sono più frequenti delle collisioni longitudinali". Tali considerazioni si riferiscono tuttavia all'incontro fra pedoni e ciclisti su ciclopiste o strade pedonali (art. 33 OSStr) e non a quello che si verifica all'interno di una zona pedonale aperta ai velocipedi (art. 22c OSStr). Situazione, quest'ultima, che presenta differenze sostanziali con la problematica affrontata dallo studio dell'UPI, ove solo si consideri che all'interno delle zone pedonali i ciclisti sono tenuti per legge a muoversi sempre a passo d'uomo.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 Cost.; 3 LCStr; 22c, 107 OSStr; 1, 3 LPT; 7 LStr; 10 LALCStr; 2, 25, 28 LALPT; 9 RLALPT; 3 OZP di __________; 3, 10, 18, 28, 43, 46, 60 LPamm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario