Incarto n. 52.2007.424
Lugano 14 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 dicembre 2007 di
RI 1 patr. da: PA 1
contro
la decisione 21 novembre 2007 (n. __________) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 aprile 2007 con cui il CO 1 gli ha intimato di togliere il cartello __________ sito su suolo comunale;
viste le risposte:
19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;
21 dicembre 2007 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
4 gennaio 2008 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 aprile 1997 RI 1, titolare dell'albergo __________, ha chiesto alla competente autorità cantonale il permesso di collocare in territorio di __________, all'intersezione della strada cantonale con via __________, un'insegna di cm 120 x 80 (0.96 mq) con la dicitura “__________Pensione – Camere – Zimmer – Chambres – Rooms Tel. __________ Fax __________” e freccia indicante la direzione da seguire per raggiungere l'esercizio pubblico.
A seguito del parere favorevole del CO 1 e della Polizia cantonale, in data 12 maggio 1997 l'Ufficio dei permessi ha rilasciato all'insorgente il permesso postulato.
B. Il CO 1, con decisione 26/29 marzo 2007, ha intimato all'insorgente di togliere il cartello in oggetto, fondando tale suo ordine sulla clausola generale di polizia di cui all'art. 107 LOC. Tale risoluzione, impugnata con ricorso 17 aprile 2007, è però stata annullata dal Consiglio di Stato in data 15 maggio 2007, non sussistendo i presupposti giustificanti un intervento basato su tale disposizione.
C. Con decisione 13 aprile 2007 il CO 1ha nuovamente ordinato a RI 1 di togliere l'insegna in oggetto entro il termine di 15 giorni, considerato che per forma, dimensioni e testo la stessa non era più conforme alla legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 e all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.
D. Con giudizio 21 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'insorgente.
L'autorità di ricorso di prime cure ha in sostanza condiviso le argomentazioni addotte dal municipio. Il cartello direzionale in esame non ossequia né per dimensioni, né per aspetto le prescrizioni contenute nella norma SN 640 828 dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Quest'ultima, in applicazione dell'art. 115 dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) e dell'ordinanza concernente le norme applicabili alla segnaletica stradale e alla pubblicità stradale per distributori di carburante del 4 agosto 2003, ha carattere vincolante e stabilisce per le insegne indicatrici di direzione per alberghi una forma rettangolare non più alta di mm 150 e non più lunga di mm 120, di colore marrone chiaro con scritta di colore marrone scuro. Parametri, che il cartello in oggetto non rispetta.
E. Contro tale giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annul-lamento.
Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver applicato disposizioni ormai abrogate. Afferma che le norme VSS 640 828 non sono vincolanti per il cittadino e sono applicabili unicamente agli indicatori di direzione e non, come nella fattispecie in esame, ad un semplice cartello pubblicitario. In via subordinata, sottolinea che l'autorità comunale avrebbe dovuto assegnargli un termine adeguato per la rimozione del cartello. Quello di 15 giorni impartito dal municipio è troppo breve, anche tenuto conto del tempo necessario per inoltrare la domanda e ottenere l'autorizzazione per un nuovo cartello.
F. Il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame e si riconferma nella propria risoluzione senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il CO 1, richiamando integralmente le considerazioni già esposte innanzi all'autorità di ricorso di prime cure.
Il Dipartimento del territorio sollecita la reiezione del gravame, annotando tuttavia che il termine di 15 giorni assegnato dal CO 1 per la rimozione del cartello si pone non rispetta la nuova legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, la quale sancisce un limite di tempo di due anni per adeguare o rimuovere gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.
La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono certe (art. 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.La legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), entrata in vigore il 20 aprile 2007, mira a salvaguardare la sicurezza stradale, le bellezze naturali e del paesaggio, l'ordine pubblico, la moralità e la lingua italiana (art. 1 LImp). Soggiacciono a questa legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati (art. 2 LImp). A norma dell'art. 2 RLImp, costituiscono impianti pubblicitari le insegne ubicate sul luogo dove si svolge un'attività (insegna commerciale, professionale o industriale) e quelle che indicano il percorso per raggiungere tale luogo (insegne direzionali), nonché le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo visibile o udibile da un'area aperta al passaggio pubblico, pedonale o veicolare, sia su supporti destinati alla pubblicità per conto di terzi (pannelli, colonne pubblicitarie, ecc.), sia su costruzioni aventi altro scopo (affissioni, scritte pubblicitarie su facciate, su tetti, ecc.). Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico si applicano, per forma, dimensioni e colori, le disposizioni dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr; art. 2 cpv. 4 LImp e 3 RLImp).
Quest'ultima regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare, come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione (art. 1 cpv. 1 OSStr). In particolare, l'art. 96 cpv. 1 OSStr (modificato il 1° marzo 2006) vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, enumerando a titolo esemplificativo alcuni estremi di tale evento, lasciando così all'autorità comunale un margine d'apprezzamento relativamente ampio ai fini della determinazione dei limiti degli interventi ammissibili all'interno delle zone edificabili. Al contrario, l'art. 96 cpv. 2 OSStr vieta “sempre” la pubblicità stradale che, segnatamente, contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione. Scopo di questa disposizione è quello di evitare che attraverso una pubblicità posta al bordo della strada si eludano precise prescrizioni, in merito a segnali o elementi indicatori di direzione, contenuti nell'ordinanza in oggetto. La OSStr contempla infatti alcune prescrizioni relative agli indicatori di direzione (art. 49 ss. OSStr). In particolare, l'art. 54 cpv. 4 OSStr si riferisce ai cartelli indicatori di direzione per aziende, i quali mostrano la direzione in cui si trovano aziende industriali, artigianali, commerciali, esposizioni, ecc., indicando la via da seguire per giungere a luoghi di destinazione spesso difficili da trovare senza indicatore di direzione, e situati fuori dalle strade di grande transito o dalle strade secondarie importanti. L'ordinanza conferisce tuttavia al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la competenza per emanare istruzioni concernenti la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione per alberghi (art. 54 cpv. 9 OSStr).
Il DATEC, in applicazione di tale disposizione, ha dunque adottato dapprima l'ordinanza concernente le norme applicabili alla segnaletica e alla pubblicità stradale per i distributori di carburante del 4 agosto 2003, poi abrogata, sostituita e (in parte) ripresa dall'ordinanza concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri del 12 giugno 2007 (entrata in vigore il 1° agosto 2007). Quest'ultima indica con precisione le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) applicabili all'esecuzione, all'aspetto e al collocamento di segnali, demarcazioni e dispositivi di delimitazione su strade, percorsi pedonali e sentieri (art. 1), norme a cui il DATEC ha conferito, in applicazione dell'art. 115 cpv. 1 OSStr, carattere obbligatorio (cfr. DTF 2A.366/2003 del 3 marzo 2004, consid. 1.2.2).
Tra queste vi è la norma SN 640 828 “indicatori di direzione per alberghi” (cfr. art. 2 litt. i Ordinanza DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri). Questa specifica normativa del novembre 1979 contiene le prescrizioni concernenti la posa e la presentazione degli indicatori di direzione per alberghi. Considerati tali sono le infrastrutture che dispongono di almeno cinque camere e che servono la colazione (art. 1 e art. 3 cpv. 6 norma SN 640 828). Gli indicatori di direzione per alberghi devono avere forma rettangolare non più alta di mm 150 e non più lunga di mm 120, devono essere di colore marrone chiaro e avere la scritta, su una sola riga e con specifico formato, di colore marrone scuro (art. 8 ss. norma SN 640 828).
3.Nell'evenienza concreta, il CO 1 ha ritenuto che il cartello indicatore di direzione per l'albergo pensione __________ non fosse più conforme per forma, dimensione e testo alla legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 e all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979. Tale deduzione regge alle critiche dell'insorgente, anche se nel frattempo le normative citate sono state integralmente o in parte modificate.
In effetti, se si pon mente alle dimensioni del cartello (cm 120 x 80), al suo colore (bianco), alla sua dicitura e al suo contenuto, appare chiaro che quest'ultimo non può essere considerato conforme alle prescrizioni della norma SN 640 828 “indicatori di direzione per alberghi” (versione novembre 1979). L'impugnativa, su questo punto, si avvera pertanto infondata.
4.L'autorità comunale ha inoltre fissato un termine di 15 giorni per la rimozione dell'insegna __________, quando era ancora in vigore la LImp 2000 che non prevedeva particolari termini di risanamento degli impianti non conformi.
Tuttavia l'odierno art. 11 LImp concede un termine di due anni dall'entrata in vigore della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, per adattare o rimuovere gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme. In applicazione di tale disposto deve dunque essere concesso al ricorrente un termine più lungo di quello impartito dal CO 1 per togliere il cartello in oggetto o conformarlo alle disposizioni sopraccitate.
5.Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va in ogni modo esente essendo intervenuto in lite unicamente per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm). Lo Stato, alla cui disattenzione è imputabile la mancata applicazione dell'art. 11 LImp 2007, verserà all'insorgente ripetibili commisurate in funzione del limitato successo della sua impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 2, 4, 9 e 11 LImp; 2 RLImp; 1, 54, 96 e 115 OSStr; l'Ordinanaza DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri; 3, 18, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 21 novembre 2007 (n. __________) del Consiglio di Stato e la risoluzione 13 aprile 2007 del CO 1 sono riformate nel senso che è fatto ordine a RI 1 di togliere entro il 20 aprile 2009 il cartello __________, sito sul sedime comunale innanzi alla casa ex __________.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 900.-.
Lo Stato verserà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
Intimazione a:
; a; a; a.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria