Incarto n. 52.2007.40

Lugano 17 aprile 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2007 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 19 gennaio 2007 (n. 320) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di ammonimento;

viste le risposte:

  • 9 febbraio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. Il cittadino serbo (Kosovo) RI 1 (1983), entrato in Svizzera il 6 gennaio 1992 per vivere con i propri genitori, vi ha in seguito ottenuto un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato per il 30 settembre 2009.

b. Con decreto di accusa 28 luglio 2003, il ricorrente è stato condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione e contravvenzione alla LStup. Il 18 giugno 2004, egli è stato condannato a 10 giorni di detenzione per lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, minaccia e ripetuta ingiuria. Anche questa pena è stata sospesa condizionalmente per due anni.

A seguito di tali condanne il 4 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

B. a. Il 12 settembre 2006, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha segnalato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che dal dicembre 2003 l'interessato era a carico dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 51'219.45 e beneficiava mensilmente di un sussidio di fr. 1'528.–.

b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 20 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha ammonito nuovamente RI 1 sulla base degli art. 10, 11 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS.

La decisione, inviata per raccomandata il 23 ottobre 2006, non è stata ritirata dall'interessato ed è stata retrocessa al mittente il 2 novembre successivo. La stessa è stata infine consegnata a RI 1 brevi manu il 20 novembre 2006 da un funzionario dell'Ufficio regionale degli stranieri di __________.

C. Con giudizio 16 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da RI 1 contro la predetta decisione dipartimentale, in quanto tardiva.

Il Governo ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata nel gravame.

D. Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché entri nel merito del gravame. In via del tutto subordinata, chiede di annullare la decisione di ammonimento.

Il ricorrente afferma che al momento dell'intimazione della decisione dipartimentale il suo libretto per stranieri e il passaporto erano depositati presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione per il rinnovo della sua autorizzazione di domicilio e che quando si è recato in posta per ritirare la relativa raccomandata, essendo privo di un documento di legittimazione, il buralista si è rifiutato di consegnargliela.

Nel merito sostiene di essere stato costretto a ricorrere all'assistenza a causa di un'inabilità lavorativa e di avere ripreso a lavorare già qualche settimana prima della decisione impugnata. In siffatte circostanze, ritiene il provvedimento ingiustificato.

Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso ordinario è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1; cfr. anche art. 83 lett. c n. 4 LTF). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità, è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).

2.2. Come accennato in narrativa, la decisione 20 ottobre 2006 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, è stata inviata a RI 1 per raccomandata il 23 ottobre 2006. Non essendo stata ritirata dall'interessato, la stessa è stata retrocessa al mittente il 2 novembre successivo. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere proprio tale giorno, corrispondente a quello successivo al settimo di giacenza presso l'ufficio postale, e sono scaduti il 16 novembre 2006. La stessa, cresciuta ormai in giudicato, è stata infine consegnata a RI 1 il 20 novembre 2006 da parte di un funzionario dell'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 2 pag. 2).

  1. 3.1. L'art. 137 lett. a CPC, applicabile giusta il rinvio dell'art. 12 cpv. 1 PAmm, dispone che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza. L'art. 139 prima frase CPC, sancisce che la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

3.2. RI 1 sostiene che, al momento dell'intimazione della decisione dipartimentale, il suo libretto per stranieri e il passaporto erano depositati presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione per il rinnovo dell'autorizzazione di domicilio. Quando si è recato in posta per ritirare la relativa raccomandata in giacenza fino al 2 novembre 2006, il buralista si sarebbe rifiutato di consegnargliela a causa della mancanza di un documento di legittimazione.

Per questo motivo, l'insorgente sostiene che il termine per ricorrere al Consiglio di Stato doveva soggiacere a restituzione intero giusta l'art. 12 PAmm e il ricorso inoltrato il 1° dicembre 2006 dichiarato tempestivo. La tesi non può essere condivisa.

Innanzitutto ci si può invero chiedere se il ricorrente non poteva produrre allo sportello postale, all'infuori del passaporto o del permesso di domicilio, un altro documento di legittimazione come la carta d'identità oppure la licenza di condurre, se egli ne è titolare. Sia come sia, la questione può rimanere qui indecisa.

Infatti, anche se si volesse considerare il suo ricorso del 1° dicembre 2006 al Consiglio di Stato quale domanda di restituzione intero per inosservanza di un termine, la stessa sarebbe in ogni caso irricevibile in quanto è stata depositata dopo il termine di 10 giorni dalla conoscenza, avvenuta il 20 novembre 2006, dell'asserito impedimento.

  1. In ordine alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, senza che necessiti ulteriore disamina.

Anche la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dev'essere respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.

La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Data la sua situazione di indigenza, si può comunque porre a carico del ricorrente una tassa di giudizio moderata.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 9, 10 lett. a LALPS; 137 e 139 CPC; 3, 11, 12, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm e la Lag;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

  3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

  5. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  6. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2007.40
Entscheidungsdatum
17.04.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026