Incarto n. 52.2007.380

Lugano 7 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 novembre 2007 di

RI 1, patrocinati da: ,

contro

la decisione 23 ottobre 2007 (n. 5489) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame degli insorgenti avverso la decisione 24 novembre 2005 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale, in materia di accertamento generale del limite del bosco a contatto con la zona edificabile del comune di Vico Morcote;

viste le risposte:

13 novembre 2007 del municipio di Vico Morcote e della Sezione forestale del Dipartimento del territorio;

21 novembre 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 sono comproprietari dei mapp di Vico Morcote. I due fondi, contermini, sono siti a valle della strada cantonale che dal lago sale verso il nucleo del paese e presentano una forte pendenza. Sul primo sorge una casa di abitazione che, verso nord, dista all'incirca un metro dal confine con il mapp.. Quest'ultimo, di 760 mq, ha una forma pressoché rettangolare ed è inedificato. Presenta una fascia priva di vegetazione, eccettuati alcuni arbusti, che dall'angolo sud-ovest, a ridosso della strada cantonale, scende a mo' di triangolo verso il confine a valle della particella. Sulla parte settentrionale del fondo, invece, insiste un folto aggregato arboreo costituito di robinie, castagni, sambuchi, noccioli e agrifogli, che occupano grossomodo la metà della superficie del mappale e si estende dalla strada cantonale fino al sentiero comunale a valle.

B. Nell'ambito della revisione del piano regolatore di Vico Morcote, il 24 novembre 2005 la Sezione forestale del Dipartimento del territorio ha emanato una decisione di accertamento generale del limite del bosco a contatto con la zona edificabile, stabilendo il carattere boschivo dell'intero mappale.

C. Avverso questa decisione RI 1 hanno inoltrato ricorso al Consiglio di Stato che, con giudizio 23 ottobre 2007, ha confermato la natura boschiva della particella n. di Vico Morcote, così come accertato dalla Sezione forestale, respingendo il gravame dei proprietari.

D. RI 1 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione governativa, della quale postulano rispettivamente l'annullamento o la riforma nel senso di spostare il limite del bosco fino a farlo coincidere con l'attuale vegetazione forestale presente. Contestano, in sunto, l'attitudine a svolgere funzioni forestali della parte ormai priva di piante. Tale sarebbe pure la conclusione alla quale giunge il perito da essi incaricato, ing. __________, che nel proprio referto avrebbe rilevato come il limite del bosco sarebbe stato accertato in modo errato. D'altra parte, le fotografie aeree non costituirebbero un mezzo di prova sufficientemente preciso ai fini di un accertamento boschivo, anzi, starebbero proprio a dimostrare l'assenza di vegetazione sulla parte meridionale del fondo. I ricorrenti ritengono quindi che le precedenti istanze abbiano accertato i fatti determinanti per la decisione in maniera incompleta e inesatta.

La Sezione forestale e il Consiglio di Stato chiedono la reiezione del gravame. Il municipio di Vico Morcote, per contro, aderisce parzialmente al ricorso. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. Il 29 aprile 2010 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato, in diritto

  1. La competenza di questo tribunale è data (art. 42 cpv. 2 legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1). La legittimazione ricorsuale degli insorgenti è pacifica (art. 42 cpv. 3 LCFo in relazione con l'art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 42 cpv. 2 LCFo), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo e degli atti in seguito richiamati dalla Sezione forestale (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  2. Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il bosco.

  3. 3.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo; DTF 124 II 85 consid. 2). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una ponderazione degli interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti non deve per contro essere eseguita nell'ambito di questa procedura (sentenze del Tribunale federale 1C_24272007 dell'11 giugno 2008, consid. 2.1 e 1C_319/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2; DTF 124 II 85 consid. 3e e 4d e riferimenti).

Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi, e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85 consid. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224 consid. 9 a/ac).

3.2. I Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

3.3. In attuazione e completamento delle menzionate disposizioni federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

  1. Dalle tavole processuali, e in particolare dalle risultanze dei sopralluoghi esperiti dal Consiglio di Stato prima e da questo Tribunale poi, emerge che attualmente l'area litigiosa si presenta solo parzialmente ricoperta da vegetazione forestale (robinie, castagni, sambuco, agrifoglio), nella parte settentrionale, mentre nel comparto a contatto con la confinante particella edificata dei ricorrenti non vi è praticamente più vegetazione arborea ad eccezione di alcuni arbusti a contatto con la strada cantonale. Su questa parte del fondo sono tuttavia ancora ben visibili alcune ceppaie.

4.1. Il carattere boschivo dell'area a nord del mappale accertato dalla Sezione forestale e confermato dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata non è messo in discussione nemmeno dai ricorrenti, che lo riconoscono esplicitamente. Nemmeno forma oggetto di contestazione la presenza sul fondo delle essenze forestali testé menzionate, di cui le robinie e i castagni sono contemplati dall'allegato 9 all'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 28 febbraio 2001 (OPV; RS 916.20.) relativo agli alberi e agli arbusti forestali. Pacifico è poi che tali alberi esistano da oltre vent'anni.

4.2. La qualifica di bosco non può essere negata nemmeno per la parte attualmente priva di vegetazione, contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti. In effetti, se è vero che per definire una foresta sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che, in determinate circostanze, occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509 consid. 5; 107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione silvestre è stata allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib 339 consid. 4; 111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge federale sulle foreste, oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi. Per entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione (cfr. art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata, quella tagliata rasa permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF 1988 III p. 167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in alcun modo ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).

Nella fattispecie è anzitutto pacifico che l'area litigiosa non è mai stata al beneficio di un permesso di dissodamento. Nel 1982 gli allora proprietari avevano avviato una procedura ai fini dell'ottenimento di una simile autorizzazione, che tuttavia è sfociata in un ritiro dell'istanza dopo che la Sezione forestale si era espressa con un preavviso negativo, nel quale aveva già ritenuto l'importanza paesaggistica e protettiva dell'area boschiva sul mappale dei ricorrenti. Inoltre, la preesistenza di un aggregato arboreo risulta inconfutabilmente dalle fotografie aeree del 1971, 1977, 1983, dove si intravede in modo chiaro la presenza continua di folte chiome di vegetazione silvestre, che si estendevano su tutto il fondo degli insorgenti (sul valore probatorio delle vedute aeree cfr. DTF 113 Ib 357 consid. 2b e riferimenti). Come sopra ricordato, alcune essenze forestali sono ancora presenti oggigiorno nella parte più settentrionale del mappale in questione (robinie e castagni). Vero è che nel seguito le riprese aeree mostrano un inizio di diradamento del bosco, soprattutto per la parte a contatto con la strada cantonale e con la particella recentemente edificata. Questo fatto è comunque irrilevante, ritenuto che i proprietari non possono trarre alcun beneficio dal perdurare di una situazione di illegalità verosimilmente causata da essi stessi o dai loro predecessori in diritto. Oltretutto, a prescindere dallo sviluppo edilizio dei fondi contigui, l'autorità forestale detiene tutt'ora la facoltà di esigere il ripristino dello stato anteriore del fondo, visto che un eventuale ordine di rimboschimento soggiacerebbe ad un termine di prescrizione di trent'anni, nella fattispecie non ancora scaduto (DTF 105 Ib 265 consid. 6).

Dal profilo qualitativo la superficie colpita dal vincolo litigioso adempie dunque le condizioni per essere considerata come un bosco, ritenuto come la stessa svolga chiaramente funzioni protettive a causa della forte pendenza dei luoghi che in tal modo vengono consolidati grazie alla presenza del bosco e hanno altresì una funzione di prevenzione dell'erosione del terreno. Da un profilo quantitativo sono pure date le premesse per considerare l'area in questione come interamente di carattere forestale. Del resto, i ricorrenti a questo proposito non sollevano alcuna censura.

4.3. Ritenuta la preesistenza del bosco, posto che il mappale dei ricorrenti non ha mai beneficiato di formali autorizzazioni di dissodamento, vista l'importante funzione forestale svolta dall'area in questione, in concreto deve dunque essere ammessa, a dispetto della scarsa vegetazione attualmente esistente su parte del fondo, la natura forestale di tutta la superficie del mappale, così come accertato dalla Sezione forestale e confermato nella decisione impugnata. Le conclusioni contenute nella valutazione eseguita per conto dei ricorrenti dall'ing. __________ nulla mutano alle caratteristiche forestali dell'area in questione, perché, ponendo quale base di valutazione unicamente la situazione attuale e da quella del 1989, vi si misconoscono in quel referto i principi ricordati sopra in merito all'accertamento del carattere boschivo di un fondo.

  1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

viste le norme sopra ricordate;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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