Incarto n. 52.2007.368
Lugano 4 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2007 di
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione 5 ottobre 2007 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle Finanze e Economia, che autorizza l'impiego di personale nei negozi durante le aperture domenicali nel periodo prenatalizio 2007;
vista la risposta 14 novembre 2007 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 settembre 2007 la Commissione paritetica del ramo vendita ha chiesto al Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) di autorizzare come di consueto quattro aperture straordinarie dei negozi durante il periodo prenatalizio 2007 (sabato 8, domenica 16, domenica 23 e lunedì 24 dicembre). La domanda, inoltrata a nome e per conto delle aziende che fanno parte della comunità contrattuale del CCL per il personale di vendita e della __________, è stata sottoscritta anche dai partner sindacali (RI 1; RI 2 e RI 3).
Il 21 settembre 2007 l'RA 1, la RI 2 ed il RI 3 hanno chiesto al DFE di limitare l'autorizzazione ai negozi ed alle aziende che fanno parte della comunità contrattuale e della __________. Gli altri negozi e imprese del commercio avrebbero dovuto inoltrare una richiesta individuale.
B. Con decisione 5 ottobre 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha autorizzato le aperture richieste, concedendo una deroga generalizzata a tutti i negozi ed aziende, compresi i saloni di parrucchiere, le pettinatrici e le farmacie (FU n. 80/ 2007 pag. 7652).
La richiesta di limitare l'autorizzazione ai negozi ed alle aziende che fanno parte della comunità contrattuale e della __________ avanzata dalle organizzazioni sindacali è stata respinta per non scostarsi dalla prassi consolidata e creare disorientamento fra i consumatori.
Contro tale decisione, le organizzazioni sindacali menzionate in ingresso sono insorte davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 20 novembre 2007 ha respinto l'impugnativa.
C. Richiamata la predetta autorizzazione dipartimentale, con decisione dello stesso 5 ottobre 2007, pure pubblicata sul FU, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) ha dal canto suo autorizzato l'occupazione di personale femminile e maschile, esclusi i giovani fino a 19 anni compiuti e gli apprendisti fino a 20 anni compiuti, nei giorni di domenica 16 e domenica 23 dicembre 2007. L'autorizzazione è stata subordinata al consenso del lavoratore, al versamento di un supplemento salariale del 50%, alla compensazione con tempo libero ed al divieto di lavoro straordinario.
Contro questa decisione, le medesime organizzazioni sindacali si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'autorizzazione venga circoscritta ai negozi ed alle aziende che fanno parte della comunità contrattuale e della __________. Le ricorrenti non contestano l'autorizzazione in quanto tale. Esse si limitano ad eccepire che venga rilasciata in modo generale anche ai negozi ed alle aziende non aderenti alla __________ o sotto CCL, allorché l’art. 49 cpv. 1 LL esige l'inoltro di una domanda motivata e corredata dagli atti necessari. Concedendo un'autorizzazione generale le istituzioni perderebbero quel controllo che l'inoltro di una domanda individuale renderebbe invece possibile.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'UIL, contestando le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti non sono contestati.
Controversa è unicamente la questione di sapere se il rilascio, da parte dell'UIL, di un'autorizzazione estesa a tutti i commerci interessati dalla parallela decisione del DFE, indipendentemente dal fatto che abbiano sottoscritto il CCL per il personale di vendita o aderiscano alla __________, integri gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).
a. la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
b. il numero dei lavoratori interessati, separatamente per uomini, donne e giovani;
c. l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;
d. la durata prevista del permesso;
e. la conferma del consenso del lavoratore;
f. il risultato della visita medica relativo all’idoneità del lavoratore, sempre che sia prevista dalla legge o dall’ordinanza;
g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità;
h. l’assenso di terzi, sempre che sia previsto dalla legge o dall’ordinanza.
La legge federale non prevede la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga al divieto del lavoro domenicale sotto forma di decisione globali, ovvero di decisioni che regolano una situazione concreta di una cerchia di persone non determinate individualmente (Allgemeinverfügung; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 5 B II c; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, n. 493-495). Particolari motivi di praticità giustificano tuttavia di regolare un certo numero di casi concreti, sostanzialmente identici, attraverso una sola decisione. Richiedere che ogni datore di lavoro presenti una richiesta individuale sarebbe sproporzionato e comporterebbe un eccessivo aggravio amministrativo (STF 5.9.1995 n. 2A.413/1994 = RDAT I-1996 n. 63 consid. 6c pag. 194; VPB 68 n. 104 consid. 3.6.; ARV 2000, consid. 3). Devono in ogni caso essere soddisfatti i presupposti di legge, in particolare il bisogno urgente (cfr. STF 1.10.2002 n. 2A.542/2001 consid. 4.1).
Le ricorrenti si limitano in sostanza a contestare il fatto che l'autorizzazione non sia stata circoscritta alle aziende che hanno sottoscritto il suddetto CCL o che sono affiliate alla __________. Soltanto limitando l'autorizzazione a queste aziende, obiettano, risulterebbe infatti garantito un efficace controllo, poiché soltanto le organizzazioni sindacali disporrebbero di mezzi atti a garantire un effettivo rispetto delle prescrizioni di legge e dei diritti fondamentali dei lavoratori impiegati.
La tesi delle ricorrenti non può essere accreditata.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che il controllo del rispetto delle condizioni poste dalla legge compete all'autorità cantonale e non alle organizzazioni sindacali. Occorre inoltre considerare che il controllo può essere effettuato soltanto a posteriori. Il semplice possesso di un'autorizzazione individuale non garantisce ancora il rispetto delle prescrizioni di legge.
Ora, è ben vero che le organizzazioni sindacali possono coadiuvare l'autorità nell'espletamento dei controlli, segnalando eventuali infrazioni. La collaborazione che prestano, per quanto utile ed apprezzabile, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per giustificare l'auspicata limitazione dell'autorizzazione generale. Nella mancata limitazione della controversa autorizzazione generale alle aziende che hanno sottoscritto il CCL o che sono affiliate alla __________ non è in particolare ravvisabile alcuna violazione del diritto. Concedendo l'autorizzazione in deroga al divieto di lavoro domenicale a tutti i negozi interessati dall'autorizzazione dipartimentale, indipendentemente dal fatto che abbiano sottoscritto il CCL o aderito alla __________, l'UIL non ha violato alcuna disposizione della LL o dell'OLL.
L'individuazione delle aziende beneficiarie del controverso provvedimento, sottesa all'art. 41 cpv. 1 lett. a OLL 1, non è meglio garantita dalla sottoscrizione di tale contratto o dall'appartenenza alla predetta associazione di categoria. Sotto quest'aspetto, non è di rilievo che l'autorizzazione venga concessa a tutti i negozi del Cantone o soltanto a quelli aderenti alla __________ o che hanno sottoscritto il CCL per il personale di vendita. In quest'ultima evenienza, il novero delle aziende beneficiarie è invero più ristretto, ma rimane altrettanto indeterminato. Tanto le aziende non convenzionate od affiliate, quanto quelle sotto contratto od affiliate sono inoltre libere di farne uso o di rinunciarvi. L'orario (art. 41 cpv. 1 lett. c cpv. 1 OLL 1) e la durata (art. 41 cpv. 1 lett. d OLL 1) della deroga sono d'altro canto regolati dall'autorizzazione stessa, in modo uniforme per tutti i commerci: la sottoscrizione del CCL o l'adesione alla Federcommercio non apporterebbe alcun vantaggio dal profilo di una corretta applicazione della legge. Lo stesso dicasi per quel che concerne le informazioni riguardanti il numero di lavoratori interessati, separati per uomini, donne e giovani (art. 41 cpv. 1 lett. b OLL 1).
Per quanto riguarda infine il consenso del dipendente (art. 41 cpv. 1 lett. e OLL 1), basta ricordare che per il Tribunale federale è sufficiente che tale esigenza figuri nell'autorizzazione generale stessa (RDAT I-1996 n. 63 consid. 6c pag. 194). Il consenso del lavoratore non dipende né dalla sottoscrizione del CCL, né dall'affiliazione del datore di lavoro alla __________. Nemmeno da questo profilo la mancata limitazione dei beneficiari dell'autorizzazione in deroga, censurata dalle ricorrenti, perfeziona dunque gli estremi di una violazione del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico delle organizzazioni sindacali ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 49, 56, 58 LL; 41 OLL 1; 26 LCL; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario