Incarto n. 52.2007.311
Lugano 11 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2007 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 (n. 4131) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 giugno 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;
vista la risposta 19 settembre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nata il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel novembre del 1980.
Nel 1996 è stata ammonita per aver circolato senza gli occhiali o le lenti a contatto come imposto nella sua patente di guida.
B. Il 1° dicembre 2006, verso le ore 11.50, RI 1
Sospettando una dedizione al bere, il 18 gennaio 2007 la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo (in seguito: __________) e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 3 giugno 2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 13 giugno 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi
D. Il 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità anche dal profilo delle condizioni poste per la riammissione alla guida.
E. Contro il predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di ridurre a quattro mesi e quindici giorni il periodo di controllo fissato dalla Sezione della circolazione e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Riassunte minuziosamente le terapie seguite a far tempo dall'ottobre del 2006, la ricorrente sostiene di astenersi completamente dal consumo di bevande alcoliche dal gennaio del 2007. Il referto del perito __________ - soggiunge l'insorgente - non tiene conto di questi elementi ampiamente documentati e relativizza in negativo il suo comportamento, omettendo di considerare adeguatamente la graduale presa di coscienza della gravità della situazione, che tra l'altro l'ha indotta a ricoverarsi volontariamente in ambiente ospedaliero con esito favorevole. I certificati più recenti stilati dai curanti confermano d'altronde l'astensione completa dall'alcol, l'assenza di una dipendenza e la capacità di scindere il consumo di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo a motore. A torto, dunque, il Consiglio di Stato ha confermato appieno la decisione di revoca emanata dalla Sezione della circolazione, senza tener presente il bisogno professionale di condurre dell'insorgente e l'inesistenza di una dipendenza ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr. L'autorità di ricorso di prime cure ha peraltro applicato in maniera scorretta l'art. 16d cpv. 2 LCStr, atteso che per l'infrazione commessa la durata della revoca non sarebbe stata superiore a 4 mesi e 15 giorni. Per ragioni dedotte dal principio della proporzionalità identico periodo doveva essere imposto per i controlli in vista della riammissione alla guida.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Nemmeno la ricorrente sollecita l'assunzione di particolari prove (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Questo tribunale ha già avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di sicurezza. Si avvera per contro insignificante in una fattispecie come quella all'esame, nell'ambito della quale si sarebbe giustificata una revoca di ammonimento di qualche mese e quindi una sospensione connessa con la revoca di sicurezza relativamente breve, accompagnata però - stante la natura dell'affezione di cui soffre l'interessata - da un lungo periodo di astensione dal bere e di controlli medici, come impone la prassi invalsa in materia (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).
2.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere circoscritti né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).
Di fronte a questo quadro, caratterizzato da un'anamnesi di abuso alcolico reattivo/automedicamentoso e da una sofferenza ansioso-depressiva in capo ad una persona priva di adeguate risorse gestionali, il perito ha ritenuto indicata una misura di sicurezza accompagnata da un programma di monitoraggio di 12 mesi e da un supporto psicoterapico di pari ampiezza.
Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessata, le patologie di cui essa soffre non guariscono nello spazio di pochi mesi. Se si pon mente al fatto che nel febbraio di quest'anno l'insorgente era ancora ricoverata in clinica per un radicale intervento di disintossicazione, non si vede come in giugno potesse aver recuperato stabilmente tutte le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano.
3.2. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli a motore sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni alle quali è stata assoggettata la riammissione alla guida, del tutto in linea con la giurisprudenza resa in materia, che a tutt'oggi subordina la restituzione della licenza di condurre ad un'astinenza controllata di almeno un anno (vedi STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).
Riguardo alla decisione resa dalla Sezione della circolazione, occorre formulare alcune considerazioni per fugare le incomprensioni e i fraintendimenti nei quali sembra esser caduta la ricorrente. Per cominciare, mette conto di osservare che nella sua decisione la Sezione della circolazione non ha fissato una data per il riesame della situazione, né ha stabilito un periodo di sospensione giusta l'art. 16d cpv. 2 LCStr, periodo che nel caso di specie si sarebbe rivelato del tutto insignificante per le ragioni esposte al consid. 2.1. del presente giudizio. La competente autorità cantonale si è invero limitata a sottomettere la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla produzione di un certificato medico psicoterapico comprovante la sua idoneità alla guida dopo una presa a carico della durata di almeno 12 mesi. Non appena la ricorrente sarà in grado di assolvere a queste condizioni, le sarà concesso di postulare la restituzione della licenza di condurre. Il che potrebbe anche avvenire in tempi relativamente brevi, se è astemia da gennaio 2007 e da quel momento ha seguito diligentemente le terapie prescrittele.
Per quanto attiene più specificatamente alla durata dei controlli, a torto la ricorrente ritiene che essa debba essere fissata secondo i criteri di commisurazione delle revoche di ammonimento, confondendo il periodo di sospensione di cui all'art. 16d cpv. 2 LCStr con i mezzi e i tempi necessari per comprovare la ritrovata idoneità alla guida esatti dalla giurisprudenza federale. Parimenti a torto RI 1 pretende di poter ridurre l'estensione temporale dei controlli in forza di una necessità professionale di condurre. Dimentica che tale esigenza va valutata soltanto nell'ambito della quantificazione di una misura a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr), ma non può essere minimamente tenuta in considerazione nel contesto di un provvedimento di sicurezza, adottato in ogni modo a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e soggetto alle condizioni decadenziali sancite dall'art. 17 cpv. 3 LCStr.
Alla fin fine, la risoluzione 13 giugno 2007 della Sezione della circolazione si avvera adeguata alle circostanze e conforme al diritto. Sotto questo profilo, la decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.
L'emanazione del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
Intimazione a:
patr. dall
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario