Incarto n. 52.2007.210
Lugano 3 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 giugno 2007 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 6 giugno 2007 (n. 2752) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 aprile 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha vietato di guidare veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato con effetto immediato, fissando il riesame dopo un periodo di controllo di 12 mesi;
vista la risposta del 3 luglio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1965, è un cittadino italiano residente a __________, che lavora come operaio presso la ditta __________.
B. Il 20 febbraio 2007 il ricorrente è stato sorpreso dalla polizia nel parcheggio di Via __________ a __________, mentre a bordo della vettura Yundai di proprietà di sua madre era intento a preparare delle dosi di eroina da poi iniettarsi. Sulla scorta del verbale di polizia stilato in quell'occasione e dell’asserito utilizzo quotidiano di stupefacenti (eroina) da parte dell'insorgente, la Sezione della circolazione ha risolto di interdire a RI 1 la guida di veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico attestante l'astinenza dall'utilizzo di sostanze stupefacenti per un periodo non inferiore a 12 mesi.
C. Con decisione 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo, dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali in materia di inidoneità alla guida a causa di dipendenza psicofisica ex art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova di essere in grado di troncare in modo duraturo e totale il consumo di droga, motivo per cui il divieto amministrativo di guidare su suolo svizzero era più che giustificato.
D. Il 14 giugno 2007, il ricorrente è stato interrogato dal Sostituto procuratore pubblico __________ nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per ripetuta infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rilasciando delle nuove dichiarazioni inerenti i fatti che lo avevano visto protagonista il 20 febbraio 2007.
E. Contro la risoluzione governativa del 6 giugno 2007, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento del provvedimento emanato dalla Sezione della circolazione e, in via subordinata, la riforma dello stesso nel senso di imporgli unicamente l'obbligo di presentare settimanalmente alla Sezione della circolazione un rapporto medico attestante la sua astensione dall'utilizzo di stupefacenti.
Sulla scorta del verbale d'interrogatorio rilasciato davanti al Sostituto procuratore pubblico __________, RI 1 contesta ciò che egli stesso ha dichiarato il 20 febbraio 2007 alla polizia cantonale, con particolare riferimento alla frequenza ed al quantitativo di eroina consumato tra il dicembre del 2006 ed il febbraio del 2007. Soggiunge che da marzo del 2007 segue una cura a base di metadone. Rileva poi come la misura amministrativa adottata nei suoi confronti non sia stata correttamente preceduta da una perizia che accertasse la sua dipendenza. Sottolinea, da ultimo, come la conferma del provvedimento da parte di questo tribunale gli creerebbe non pochi disagi per ciò che concerne gli spostamenti giornalieri verso il posto di lavoro.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre in particolare sottoporre il ricorrente ad una perizia per valutare la sua idoneità alla guida.
1.2. Oggetto del ricorso è un divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto, e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Giusta l'art. 8 della Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926 (RS 0.741.11), sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, i conducenti di autoveicoli sono tenuti a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui circolano. Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 OAC, l'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca di una licenza di condurre svizzera (RTiD II-2005 n. 41).
3.1. La licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può chiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve invece essere fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). La licenza può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo di sospensione è trascorso e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.).
3.2. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone che sussista una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato – durevole o temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d).
In casi limite o nel dubbio, l'autorità cantonale è tenuta ad ordinare una perizia medica (STF 6A.26/2005 del 30 novembre 2005 e giurisprudenza ivi citata).
3.3. Nell'evenienza concreta, sia la Sezione della circolazione sia il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente sui contenuti del verbale 20 febbraio 2007 redatto dalla polizia cantonale. Le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quell'occasione non lasciavano effettivamente alcun dubbio circa la sua totale dipendenza dalla droga e non giustificavano l'esperimento di una perizia. Egli aveva infatti ammesso che, dopo un primo periodo di consumo di stupefacenti iniziato nel 1990 e terminato nel 1996, nel 2004 aveva ripreso a fare un uso quotidiano di eroina (due assunzioni al giorno, per un totale di 0,3 grammi di eroina).
Sentito il 14 giugno 2007 dal Sostituto procuratore pubblico, l'insorgente, accompagnato dal suo difensore, ha in parte ritrattato le sue dichiarazioni del 20 febbraio 2007. Ha precisato innanzi tutto di aver ripreso ad assumere eroina nel settembre del 2004, di essere poi riuscito, con l'aiuto dei Servizi sociali di __________, a smettere e di aver ricominciato nel dicembre del 2006. Fino a febbraio del 2007, avrebbe consumato eroina a giorni alterni, con una frequenza di due volte al giorno. Ha quantificato il suo dispendio mensile tra eroina e metadone in 200.- €, e non in 450.- € come dichiarato il 20 febbraio 2007 alla polizia cantonale. Per finire, ha sottolineato come nel marzo scorso egli si sia rivolto nuovamente ai servizi sociali di __________, sottoponendosi ad una cura metadonica.
Sulla scorta di queste nuove asserzioni, il ricorrente ritiene ora necessaria un perizia circa la propria idoneità alla guida. Implicitamente, egli contesta la presenza di una tossicodipendenza. A torto.
Intanto mette conto di osservare che ben più credibili appaiono le dichiarazioni rilasciate il 20 febbraio scorso immediatamente dopo il fermo di polizia, allorquando egli
Posta questa premessa, leggendo quanto dichiarato dall'insorgente il 20 febbraio 2007, non si può che giungere alla conclusione che è soggetto ad una dipendenza da stupefacenti tale da renderlo inidoneo alla guida di un'autovettura.
Ad ogni buon conto, le affermazioni contenute nel verbale 14 giugno 2007 non migliorano comunque la sua posizione. Da esse emerge un rapporto quasi ciclico con il consumo di eroina; egli alterna infatti fasi di astinenza con fasi di acuto utilizzo di sostanze stupefacenti. Oltre a ciò, egli stesso non fa mistero di essersi messo più volte al volante sotto l'influsso di eroina, dimostrando così una totale incapacità di scindere il consumo di stupefacenti dalla guida di un veicolo a motore.
Il quadro generale che scaturisce dalla lettura dei verbali del 20 febbraio e del 14 giugno 2007 lascia trasparire con sufficiente chiarezza un legame tra l'insorgente e la droga, tale da rendere superflua qualsiasi perizia volta a verificare l'idoneità alla guida dell'interessato. Non cambia lo stato delle cose il fatto che lo scorso mese di marzo l'insorgente abbia iniziato un trattamento psico-socio-sanitario presso l'__________ di __________. Tale circostanza, pur dimostrando una possibile evoluzione positiva della situazione, non è sufficiente a garantire costantemente la sicurezza della circolazione stradale. Obiettivo, quest'ultimo, certamente meglio tutelato da un divieto di circolare su territorio elvetico a tempo indeterminato.
Il ricorrente sembra invocare la necessità di condurre veicoli a motore per recarsi sul posto di lavoro. Tale esigenza può tuttavia essere esaminata soltanto nell'ambito di una misura a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Non viene per contro tenuta in considerazione in vista dell'adozione di un provvedimento di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito all'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto come quello di cui trattasi, si avvera dunque improponibile.
Per quanto attiene alla proposta di riforma del provvedimento amministrativo avanzata dal ricorrente nell'impugnativa, va osservato che egli si trova confrontato con un problema di tossicodipendenza che dura ormai da molti anni. In tali condizioni solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un reale cambiamento nei suoi rapporti con il mondo della droga.
Da quanto esposto discende che la controversa misura di sicurezza a tempo indeterminato e le condizioni poste per la riammissione alla guida su territorio elvetico risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare a tal fine.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 della Convezione internazionale per la circolazione degli autoveicoli; 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. c, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4, 45 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
; ; ;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario