Incarto n. 52.2007.161
Lugano 2 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 maggio 2007 di
RI 1, patrocinato dall'avv. PA 1,
contro
la risoluzione 24 aprile 2007 (n. 2088) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 gennaio 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di espulsione;
viste le risposte:
22 maggio 2007 del Consiglio di Stato;
23 maggio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino bosniaco RI 1 (1979) è entrato in Svizzera il 18 ottobre 1992 per ricongiungersi con il padre __________, titolare di un'autorizzazione di domicilio nel nostro Paese. A tale scopo, egli è stato posto al beneficio di un identico permesso di quello del padre, con prossimo termine di controllo fissato al 17 ottobre 2007.
B. a. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente non ha mai terminato la propria formazione professionale e ha accumulato diversi debiti. Oltre a ciò, egli ha pure interessato a più riprese le nostre autorità giudiziarie penali. In particolare, con sentenza 13 aprile 2006, la Corte delle assise criminali lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per diversi reati (infrazione aggravata alla LStup, complicità in infrazione alla legge medesima, lesioni semplici, danneggiamento, incendio intenzionale, delitto contro la legge federale sul materiale bellico, contravvenzione alla LStup, ripetuta guida di un veicolo a motore senza licenza di condurre, nonostante la revoca della licenza o senza licenza di circolazione, ripetuto abuso della licenza e delle targhe).
b. Fondandosi su tali emergenze, il 31 gennaio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di espellere per una durata indeterminata RI 1 dal territorio svizzero una volta scarcerato.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 10 cpv. 1 lett. a e b, 11 LDDS, e 16 ODDS.
C. Con giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per espellere l'interessato in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ritiene la decisione impugnata sproporzionata, in quanto il suo interesse a continuare a risiedere in Svizzera sarebbe prevalente riguardo a quello di espellerlo, e che era sufficiente ammonirlo. Pone in evidenza di soggiornare dall'età di 13 anni in Svizzera, dove vivono i suoi più stretti famigliari, sostenendo di non avere più nessun legame con il paese d'origine. Sottolinea di esercitare attualmente un'attività lucrativa che gli permette di reinserirsi gradualmente nel mondo del lavoro. Invoca inoltre la parità di trattamento con un altro caso, nel quale lo straniero non è stato espulso.
Infine, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso ordinario è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (DTF 96 I 266 consid. 1; cfr. anche art. 83 lett. c n. 4 LTF). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Secondo l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone, tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b).
L'art. 11 LDDS dispone che l’espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni (cpv. 1) e soltanto se dall'insieme delle circostanze risulta adeguata (cpv. 3).
Con decreto d'accusa 10 maggio 1999, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 6 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni) e a una multa di fr. 1'200.– per circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.26-max. 1.90 g‰), e il 29 aprile 2002 a 5 giorni di detenzione per infrazione e contravvenzione alla LStup e infrazione alla LF sulle armi e le munizioni.
Con sentenza 13 aprile 2006, la Corte delle assise criminali ha condannato, insieme ad un altro correo, RI 1 a 3 anni e 6 mesi di reclusione per infrazione aggravata alla LStup, complicità in infrazione alla legge medesima, lesioni semplici, danneggiamento, incendio intenzionale, delitto contro la legge federale sul materiale bellico, contravvenzione alla LStup, ripetuta guida di un veicolo a motore senza licenza di condurre, nonostante la revoca della licenza o senza licenza di circolazione, ripetuto abuso della licenza e delle targhe.
Ora, ritenuto che il ricorrente è stato punito anche a una pena di reclusione e che con la sua condotta in generale e con i suoi atti ha dimostrato a più riprese di non volere o di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ne discende che sono chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
Del resto, nemmeno l'insorgente contesta di adempiere i requisiti dell'espulsione.
4.1. Sotto questo profilo bisogna considerare che, per giudicare dell'equità di un'espulsione, l'autorità deve tenere conto della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata e preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS).
4.2. I reati commessi da RI 1 sono molto gravi, in quanto commessi in alcuni settori particolarmente delicati per l'intero ordine pubblico. Essendo inoltre recidivo, non si può escludere che egli persista nel proprio modus vivendi anche in futuro. Su questi aspetti sono eloquenti le considerazioni della sentenza della Corte delle assise criminali (consid. 21):
"Oltre che delle violazioni della LStup, per il traffico di circa 700 grammi di cocaina e di 1 kg di eroina, trasporto ed importazione di 3.5/4 kg di hashish, complicità in detenzione e possesso di 39 kg di marijuana e consumo di stupefacenti, RI 1 si è reso responsabile anche di incendio intenzionale, lesioni semplici e danneggiamento oltre che di vari reati minori come le violazioni della LCStr e il delitto contro la LF sul materiale bellico. Si tratta invero di una lista di reati sorprendentemente lunga, di gravità manifesta, ed in cui, in astratto ed in assenza di attenuanti, le sole violazioni della LStup giustificherebbero una pena assai pesante, da aumentarsi ulteriormente per effetto del concorso con gli altri reati. Tra i reati in concorso, sono apparsi particolarmente riprovevoli agli occhi della Corte l'incendio intenzionale ai danni dello __________ Bar __________ e il lancio del lacrimogeno all'interno del __________ allorché questo era sovraffollato. Episodio questo che avrebbe potuto avere conseguenze anche letali, e che solo per fortuna si è risolto con delle "sole" lesioni, seppure in danno di molti degli avventori, e con il grave danneggiamento dell'esercizio pubblico. L'agire di __________, preso nel suo complesso, denota notevole determinazione criminale. A nulla sembrano essere serviti i moniti ricevuti in precedenza: a dispetto dell'espiazione di una breve pena, e soprattutto dei due periodi (di circa due mesi ciascuno) di detenzione preventiva, oltre naturalmente alla consapevolezza di essere oggetto di inchiesta per i reati già commessi, egli ha puntualmente ripreso a delinquere dopo ogni suo rilascio. Il quadro soggettivo che se ne ricava non può sin qui che essere definito sconsolante".
Certo, per l'applicazione della pena la Corte ha riscontrato pure degli elementi di giudizio favorevoli all'imputato, come la sua giovane età e il forte stato di tossicodipendenza, e ha ritenuto in suo favore uno stato di scemata responsabilità. Ha inoltre tenuto conto della sua confessione fatta in aula, che ha quanto meno parzialmente compensato, ai fini della determinazione della pena, la mancanza di collaborazione con gli inquirenti. Non bisogna però dimenticare che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello del giudice penale. Se quest'ultimo tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato, per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a).
Ora, di fronte a reati di tale gravità, solo delle relazioni molto solide con il nostro paese permetterebbero di ritenere l'interesse privato dell'insorgente prevalente su quello pubblico al suo allontanamento.
RI 1 è entrato in Svizzera nel 1992 all'età di 13 anni per ricongiungersi con suo padre. Risiedendo nel nostro Paese da 15 anni, il suo soggiorno va pertanto considerato di lunga durata. Nonostante ciò, bisogna considerare che egli non è mai riuscito ad integrarsi nella realtà del nostro Paese, commettendo i noti gravi reati. Per di più egli non ha mai portato a termine la sua formazione professionale, è rimasto disoccupato per lungo tempo e ha contratto diversi debiti. Dal profilo delle sue relazioni familiari va rilevato che, oltre a suo padre, in Svizzera vivono la moglie dello stesso, che ha accudito il ricorrente quando è giunto nel nostro Paese, e le sorellastre. Va comunque osservato che è da diversi anni ormai che RI 1 non vive più in comunione domestica con loro. Del resto, pur avendo lasciato i territori della ex Iugoslavia negli anni '90 anche a causa della guerra che allora imperversava, in patria il ricorrente ha ancora sua madre e verosimilmente altri familiari. Qui egli possiede poi senz'altro dei legami sociali e culturali, dal momento che vi è nato e vi ha trascorso la sua infanzia. Inoltre egli, celibe, è ancora relativamente giovane. Nel suo Paese d'origine, non si troverà dunque confrontato a insormontabili problemi di risocializzazione. Nonostante alcune inevitabili difficoltà iniziali, il suo rientro appare pertanto tutto sommato esigibile. In siffatte circostanze, non permette di sovvertire tali conclusioni il fatto che nell'ambito dell'espiazione della pena egli svolga dal 2 novembre scorso l'attività di orticoltore e operaio presso un'azienda agricola di __________ (doc. D: certificato di lavoro 19.2.07). Tanto più che la libera decisione delle autorità circa il permesso non può essere pregiudicata dall'esistenza di un rapporto di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS). La sua attuale esperienza professionale gli sarà in ogni caso utile una volta rientrato in Patria per trovare un impiego.
4.3. Nel caso di specie, le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Considerata la gravità della colpa e il comportamento tenuto durante il suo soggiorno - che fanno di lui una persona indesiderata in Svizzera - nemmeno la richiesta dell'insorgente di essere semplicemente minacciato di espulsione può essere accolta.
Non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con suo padre e con le sorellastre. Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, l'espulsione del ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta.
Infine il ricorrente invoca la parità di trattamento con un altro caso, in cui il Tribunale federale ha annullato una decisione cantonale di espulsione, in quanto sproporzionata, di uno straniero tossicodipendente condannato una decina di volte, tra l'altro, anche per violazione alla LStup (STF 2A.468/2000 del 16.3.2001, consid. 4). Sennonché, il caso invocato dall'insorgente non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto si fonda su una fattispecie diversa da quella in esame. La citata vertenza concerne infatti un cittadino italiano, entrato in Svizzera all'età di 9 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare, condannato a diverse pene privative di libertà di un massimo di 25 mesi per un totale di 8 anni e mezzo. Egli soggiornava nel nostro Paese da 27 anni e in Italia non aveva più parenti, mentre in Svizzera stava seguendo da qualche anno una terapia per allontanarsi dal mondo della droga e denotava buone possibilità di integrazione sociale.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, già per il fatto che il gravame era destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 9, 10 cpv. 1 lett. a e b, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm e la Lag;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario