Incarto n. 52.2006.95

Lugano 26 aprile 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 21 febbraio 2006 (n. 905) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 novembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

viste le risposte:

  • 17 marzo 2006 della Sezione della circolazione;

  • 22 marzo 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nata il 25 marzo 1970 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'aprile del 1989.

B. Il 31 marzo 2005, verso le 18.59RI 1RI 1 ha circolato in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 76 km/h, laddove vige il limite di 50 km/h.

A seguito di questa infrazione, con Strafbefehl del 24 giugno 2005 la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha proposto la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 800.-. L'interessata non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 90 cpv. 2 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 17 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 16 dicembre 2005 al 15 marzo 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti dello Strafbefehl pronunciato dalla Staatsanwaltschaft del Canton __________. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

E. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che previo annullamento della risoluzione impugnata in via principale venga esonerata da qualsiasi provvedimento e in via subordinata le venga inflitto un semplice ammonimento.

La ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare che i fatti sono stati accertati in modo lacunoso. L'infrazione sarebbe stata infatti commessa al di fuori del centro abitato gravato dal limite di 50 km/h.

F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia la Sezione della circolazione sia il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre richiamare dal Canton __________ l'intero incarto penale relativo all'infrazione del 31 marzo 2005 o effettuare un sopralluogo in quel di __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 31 marzo 2005, la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha ritenuto la ricorrente colpevole di aver superato il limite di velocità di 50 km/h vigente all'interno della località di __________, proponendo la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 800.-.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede la ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata nel Canton __________. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare l'assunzione di prove a questo stadio procedurale. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 5 dello Strafbefehl e contestare l'infrazione che le veniva addebitata (grave superamento del limite di velocità di 50 km/h). RI 1, nonostante fosse stata avvertita che il procedimento amministrativo era stato sospeso in attesa di un chiarimento delle sue responsabilità nell'ambito dell'inchiesta penale in corso (vedi lettera 2 settembre 2005 inviatale dall'UGC), è invece rimasta passiva. Ha supinamente accettato la condanna per aver superato di 26 km/h il limite generale prescritto nell'abitato di __________. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica le impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.

  1. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un superamento del limite di velocità di 25 km/h all'interno della località costituiva un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale. Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h all'interno di una località costituisce un'infrazione grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 31 marzo 2005 RI 1 ha superato di 26 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita all'interno della località di __________ (Canton __________). Essa ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui la ricorrente si è resa protagonista.

  1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 Pamm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

  1. Intimazione a:

; ; ; Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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