Incarto n. 52.2006.6

Lugano 21 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2005 di

RI 1 LV-Riga rappr. dall' RA 1

contro

la risoluzione 29 novembre 2005 (n. 5706) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 23 settembre 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rifiuta di rilasciarle un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di rinnovarle il permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 16 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il 22 maggio 1999 la cittadina lettone RI 1 (1959) si è sposata nel proprio paese d'origine con G__________ (1949), di nazionalità elvetica.

Autorizzata a ricongiungersi con il marito in Svizzera a seguito del matrimonio, l'insorgente è giunta sul suolo elvetico il 6 ottobre 1999 ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 5 ottobre 2004.

b) Con decreti supercautelari del 14 giugno rispettivamente 13 agosto 2004, il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati con l'obbligo al marito di versare alla moglie un contributo di mantenimento di fr. 2000.– mensili.

Con ordinanza 8 ottobre 2004 il giudice civile ha sospeso la vertenza su richiesta dei coniugi, ma ha mantenuto l'obbligo a G__________ di versare gli alimenti alla consorte.

c) Interrogato il 1° settembre 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, G__________ ha dichiarato di vivere separato dalla moglie dal maggio 2004 e di non sapere dove ella risieda.

Analogamente interrogata, RI 1 ha affermato di risiedere regolarmente con il marito a__________, benché spesso rientrasse in Lettonia per frequentarvi degli studi accademici, e di trascorrere il periodo invernale a S__________ presso amici. Ha soggiunto di non avere le chiavi dell'abitazione coniugale, perché suo marito aveva sostituito i cilindri di casa, e di mantenersi con gli alimenti che quest'ultimo le versa mensilmente.

B. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 23 settembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a RI 1 e di non rinnovarle il permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza il 30 novembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di maggio 2004, della vita in comune con il marito dal quale riceveva gli alimenti e al fatto che durante il matrimonio non aveva soggiornato regolarmente presso il domicilio coniugale.

Ha quindi ritenuto che l'interessata invocasse il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere un permesso di domicilio. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 e 11 ODDS.

C. Con giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere ribadito i motivi addotti dall'autorità di prime cure, il Governo ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme al principio della proporzionalità.

Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare la protezione della vita familiare sancita dall'art. 8 CEDU.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede che le venga quanto meno rinnovato il permesso di dimora.

Sostiene di avere diritto al domicilio per essere sposata ormai da sei anni con un cittadino svizzero, precisando che le sue assenze dalla Svizzera sono dettate unicamente da motivi di studio.

Contesta poi di invocare il proprio matrimonio in maniera manifestamente abusiva. Benché non nasconda che esistono da tempo delle difficoltà con il marito, afferma di continuare in ogni caso ad amarlo. Asserisce inoltre che le sue dichiarazioni rilasciate alla polizia non corrispondono alla realtà. Sostiene di essere stata soggetta a pressioni da parte dell'agente interrogante, di essere stata assistita da un'interprete non all'altezza del suo compito e senza la presenza del proprio avvocato.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).

In concreto, la ricorrente è sposata con un cittadino elvetico da oltre cinque anni. Di conseguenza, ella ha, in linea di principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

Se il permesso sollecitato possa essere rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

  1. 3.1. In concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 6 ottobre 1999 per ricongiungersi con il marito con cui si era sposata il 22 maggio 1999 in Lettonia, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS.

Con decreto supercautelare 14 giugno 2004 emanato nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato in via supercautelare i coniugi __________ a vivere separati e il 13 agosto 2004 ha obbligato il marito a versare mensilmente alla ricorrente un contributo alimentare di fr. 2'000.–.

L'8 ottobre 2004 il giudice ha sospeso la vertenza in quanto G__________ e RI 1 gli avevano comunicato di essere in procinto di perfezionare un accordo transattivo. Il 20 ottobre 2004 e 26 gennaio 2005, i coniugi __________ hanno informato il dipartimento che avevano ripreso la vita in comune, precisando che le prolungate assenze della moglie dall'abitazione coniugale erano dettate da motivi di studio.

Allo scopo di accertare quale fosse la reale situazione sentimentale dei coniugi __________, il 1° settembre 2005 la Polizia cantonale ha proceduto al loro interrogatorio.

In sostanza, G__________ ha affermato di vivere separato dalla moglie dal maggio 2004 e di non sapere praticamente più dove ella risieda da allora.

Dal canto suo, RI 1 ha dichiarato quanto segue:

"(...)D1: Le chiediamo dove vive abitualmente? R1: Vivo regolarmente a__________ presso l'indirizzo che ho citato, con mio marito , comunque spesso sono in Lettonia per frequentare gli studi di International Management, ed in inverno vivo a S da amici, comunque viaggio tantissimo.

D2: Come fa a mantenersi, come vive? R2: Vivo con gli alimenti che mi versa mio marito e cioè 2'000.–fr. al mese.

ADR: Non ho nessun conto bancario, oltre ai 2'000.– fr. nessun'altra rendita.

D4: Quanto paga di Cassa malattia? R4: Pago fr. 300.–mensili presso la __________.

D5: Possiede una vettura? R5: Sì possiedo una Mercedes C230 TI __________.

D6: Per tutto quanto concerne il veicolo, i capi di abbigliamento ed il vitto, provvede con la rimanenza dei fr. 2'000.–? R6: Certamente.

D7: Ci descriva la sua situazione coniugale attuale. R7: Sono sposata con __________ e con lui vado molto d'accordo, l'unica interferenza nel nostro matrimonio è la di lui madre.

D8: Ci risulta contrariamente che lei ed il sig. __________ siete separati legalmente con sentenza del pretore __________ dal 14.06.2004, cosa dite in merito? R8: Non è vero, io non sono separata, in ottobre del 2004 la sentenza di separazione è stata cancellata.

D9: Ci risulta che dal comune di __________, controllo abitanti, lei è partita in data 01.11.2004 per destinazione ignota, cosa dite in merito? R9: Non sono mai partita da __________ se non per gli studi o le vacanze.

D10: Lei possiede le chiavi di casa ove abita a__________? R10: Non ho le chiavi di casa.

D11: Come fa a entrare in casa? R11: Telefono a mio marito e lui mi fa entrare ma comunque la porta è sempre aperta. Voglio precisare che io non ho mai lasciato mio marito.

D12: La informiamo che suo marito ha dichiarato a verbale che lei non vive più a__________ dal maggio del 2004, periodo nel quale lei si era recata in Lettonia, ed inoltre, a seguito della sentenza di separazione egli ha sostituito i cilindri delle porte per impedirle di entrare in casa, cosa dite in merito?

R12: Non è vero che non ho più dormito in casa a__________, quando sono in Svizzera dormo regolarmente a casa, è però vero che mio marito ha cambiato i cilindri.

D13: Da quanti giorni è in Svizzera e quando era partita? R13: Sono rientrata giovedì scorso e meglio il 24.08.2005 ed ero partita il precedente 12 agosto.

D14: Dove ha dormito dal 24 agosto ad oggi? R14: Ho dormito a casa di mio marito.

D15: Suo marito dice che questo non corrisponde al vero. R15: Io dico il contrario, io non voglio divorziare.

La informiamo che questo suo comportamento reticente e questo continuo raccontar storie non giova certo alla sua posizione, la esortiamo a dire la verità.

Fino adesso ho detto unicamente la verità, non riesco nemmeno a capire perché sono stata convocata presso questi uffici e perché vengo ripetutamente interrogata. Posso dire che mio marito mi ama tanto, non so cosa racconta in giro, comunque lo spirito del nostro matrimonio è uno spirito liberale. Il prossimo 4 settembre partirò nuovamente per la Lettonia e vi resterò per circa 5/6 settimane. Fornisco le dichiarazioni del 20.10.2004 e 26.01.2005 con le quali si certifica che la situazione tra me e mio marito è ritornata alla normalità.

Previa traduzione, confermo e firmo".

3.2. Nel ricorso al tribunale l'insorgente ha rievocato i fatti salienti della sua vita a partire dal suo matrimonio con G__________.

In merito alle sue assenze dal domicilio coniugale, ella ha indicato di essere stata a più riprese a Riga a partire dal 1999 per frequentare gli studi in giurisprudenza presso il __________ (__________; ricorso, pag. 4). Nel 2000 vi è rimasta per oltre sei mesi, anche per studiare l'italiano, mentre gli altri anni successivi i suoi periodi di assenza dalla Svizzera non avrebbero superato i quattro mesi. Ha poi indicato che, dopo essersi laureata il 13 giugno 2002, ha iniziato a frequentare nel 2003 i corsi di International Management sempre presso il __________ (pag. 5).

La ricorrente ha poi sottolineato l'atteggiamento spesso ostile tenuto dal marito nei suoi confronti, il quale l'ha spesso trascurata e cacciata pure via da casa (pag. 4 segg.). In particolare, quando nell'aprile 2004 ha dovuto chiamare la polizia a seguito di una rissa con il marito. Dopo essersi recata a Riga il mese successivo per dare gli esami, ella è stata ospedalizzata per un'operazione legata a una gravidanza extrauterina nella completa indifferenza del marito. Tornata in Svizzera il 7 agosto 2004, ella non è potuta rientrare nell'abitazione coniugale a seguito del decreto del Pretore del 14 giugno precedente fino all'8 ottobre 2004, quando il giudice civile ha sospeso la causa (ricorso, pag. 1).

Ci si può invero chiedere dove RI 1 abbia vissuto a partire dall'8 ottobre 2004 fino al 16 novembre 2005, quando è tornata nel suo paese d'origine. Tale questione non necessita tuttavia di essere approfondita. Infatti, nel proprio allegato ricorsuale, ella non nasconde che la crisi matrimoniale, iniziata quantomeno nel maggio 2004, se non addirittura prima, dura tuttora. Le sue difficoltà coniugali non possono pertanto essere considerate momentanee, visto che non vi sono nemmeno elementi atti a ritenere che sia possibile un loro imminente riconciliazione.

Sapere poi se la crisi matrimoniale sia imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Il fatto che il suo matrimonio è sempre in crisi lo conferma inoltre la circostanza che ella continua a ricevere mensilmente dal marito il contributo alimentare di fr. 2'000.– decretato dal Pretore il 13 agosto 2004.

La ricorrente critica il fatto di essere stata interrogata dalla Polizia cantonale alla presenza di un'interprete incapace di tradurre in modo preciso le domande dell'agente e senza poter farsi assistere dal suo legale. Ritiene inoltre che il verbale d'interrogatorio non rispecchia le sue reali dichiarazioni, anche perché sarebbe stata soggetta a pressioni da parte dell'agente interrogante, il quale avrebbe tenuto la parte a suo marito.

Sennonché, si può prescindere dal verificare se il verbale d'interrogatorio dell'insorgente sia effettivamente viziato come ella pretende, ritenuto che risultano in ogni caso determinanti ai fini del giudizio le affermazioni della ricorrente espresse nel proprio gravame dinnanzi al tribunale. Infatti, in questo allegato, ella conferma la profonda turbativa del suo rapporto sentimentale con il marito esistente da diverso tempo.

3.3. In siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale almeno dal maggio 2004, si può ritenere che la ricorrente si appelli al proprio matrimonio con il marito al solo scopo di continuare a beneficiare di un permesso di residenza in Svizzera.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione dei coniugi __________ si è verificata prima della scadenza, il 5 ottobre 2004, del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico.

La posizione della ricorrente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.

  1. RI 1 ha risieduto regolarmente cinque anni nel nostro Paese. Il suo successivo soggiorno è infatti stato tollerato in attesa di una decisione definitiva sul suo permesso. La sua presenza in Svizzera va quindi considerata di breve durata ritenuto che, come da lei stessa ammesso, ha trascorso dei lunghi soggiorni all'estero. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari, non da ultimo i due figli nati da una precedente relazione, in Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera poco prima di compiere 40 anni e vi si trova tuttora. Del resto, ella vi ha pure soggiornato a più riprese e per diversi mesi quando era al beneficio di un permesso di dimora nel nostro paese.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva nemmeno del principio della proporzionalità.

Visto quanto precede, lRI 1non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con il marito.

  1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio e di rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1.

  2. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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