Incarto n. 52.2006.50

Lugano 5 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2006 della

RI 1 rappr. dalla RA 1

contro

la risoluzione 24 gennaio 2006 (n. 341) del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 6 ottobre 2005 con cui l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia le ha inflitto una multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati in Svizzera;

viste le risposte:

  • 15 febbraio 2006 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,

  • 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il 5 maggio 2005, l'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) ha accertato che non erano state rispettate le condizioni salariali minime del dipendente I__________ (tecnico frigorista), distaccato a __________ dal 3 al 4 maggio 2005 dalla RI 1 (Italia, prov. di __________) per svolgere alcune opere di manutenzione dell'impianto di raffreddamento della pista del ghiaccio artificiale.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 9 agosto 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha intimato alla RI 1 un rapporto di contravvenzione e, raccolte le sue osservazioni, con decisione 6 ottobre 2005 le ha inflitto una multa di fr. 421.– obbligandola inoltre a riversare al proprio dipendente distaccato la mercede dovuta di fr. 31.–.

L'autorità dipartimentale ha rimproverato alla società di avere impiegato il proprio dipendente remunerandolo fr. 23.05 lordi all'ora, quando il "Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione" fissa un importo minimo orario di fr. 25.40 lordi.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 2 cpv. 1 lett. a, 9 cpv. 2 lett. a della legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; LDist.; RS 823.20).

B. a) Contro la predetta decisione, il 21 ottobre 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento.

b) Dopo uno scambio di opinioni tra la Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata competente a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati, in quanto di natura squisitamente amministrativa.

c) Con giudizio 24 gennaio 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la risoluzione dipartimentale del 6 ottobre 2005.

L'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione di multa per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, considerandola inoltre conforme al principio della proporzionalità.

Ha invece ha annullato il provvedimento, in quanto privo della necessaria base legale, laddove obbligava la società a riversare al proprio dipendente distaccato la mercede dovuta.

C. Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento nella misura in cui la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

La ricorrente contesta che l'attività di "tecnico frigorista" del proprio dipendente soggiaccia al "Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione".

Sostiene inoltre di avere agito in buona fede, informandosi preventivamente sia presso il sindacato __________ sia presso l'Ufficio del lavoro sull'esistenza di un tariffario vincolante, anche se poi tali autorità non sono state in grado di darle una risposta in merito.

D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm).

1.2. In concreto la multa pronunciata il 6 ottobre 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa legge. L'art. 10 LDist dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).

A seguito dell'entrata in vigore della LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa.

A dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sul medesimo.

1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale, laddove le decisioni di quest’ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1° dicembre 2000 nella causa 1A.193/2000). Ora, dal momento che, come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.2.), il provvedimento litigioso si fonda sul diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente ammessa, ratione materiae, ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.

1.4. Ne discende che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.

  1. 3.1. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO negli ambiti della retribuzione minima.

L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle persone distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).

L'art. 6 cpv. 1 ODist ribadisce che la procedura di notifica ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Nel caso di attività nei seguenti settori, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, la notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori: edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia (lett. a); ristorazione (lett. b); lavori di pulizia in aziende e economie domestiche (lett. c); servizio di sorveglianza e di sicurezza (lett. d); commercio ambulante a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (lett. e). In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’art. 6 cpv. 3 LDist, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

L'art. 5 ODist precisa che le prestazioni di servizio concernenti i settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni.

3.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (art. 7 cpv. 2 DPA).

  1. 4.1. In concreto, l'AIC ha accertato che dal 3 al 4 maggio 2005 la RI 1 ha distaccato a __________ il proprio dipendente I__________ allo scopo di svolgere alcune opere di manutenzione dell'impianto di raffreddamento della pista del ghiaccio artificiale remunerandolo con fr. 23.05 lordi all'ora, quando il "Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione" fissa un importo minimo orario di fr. 25.40 lordi (v. circolare 13 gennaio 2004 della Commissione paritetica professionale lattonieri e installatori).

4.2. La ricorrente, che è una ditta specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti frigoriferi industriali (v. il sito http://www.), non contesta di avere distaccato il proprio dipendente per dei lavori a __________ nelle date rilevate dall'AIC. Essa sostiene per contro che la mansione di tecnico frigorista di I non soggiace al menzionato contratto collettivo.

Ora, giusta l'art. 2 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, del 5 agosto 2004 e applicabile pure sul territorio del cantone Ticino, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende che effettuano lavori di istallazione e di servizio nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione, della costruzione di tubazioni/canalizzazioni, dei lattonieri e degli installatori sanitari. Sono escluse solo le aziende di produzione e commercio purché la fornitura, il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti forniti sotto il loro marchio oppure da essi stessi costruiti.

Nel caso in rassegna, l'AIC ha accertato che il dipendente della società qui ricorrente svolge un'attività tipica del settore della tecnica della costruzione regolamentata dal menzionato contratto collettivo che dev'essere remunerato fr. 25.40 lordi all'ora.

Come ha osservato l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nella risposta al gravame, la determinazione dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori distaccati avviene sulla base della loro effettiva attività svolta in Svizzera constatata dall'AIC durante il controllo secondo prassi e definizioni svizzere e indipendentemente da ogni altra indicazione addotta dal datore di lavoro o dall'inquadramento contrattuale delle ditte estere nel loro paese d'origine.

Ora, non vi sono motivi per non confermare tale accertamento, ritenuto pure che la ricorrente non apporta nessun argomento per confutarne la fondatezza.

Su questo punto, la critica non può essere condivisa.

4.3. L'insorgente invoca inoltre la propria buona fede, sostenendo di essersi preventivamente informata sull'esistenza di un tariffario vincolante presso il sindacato __________ e l'Ufficio del lavoro e che essi non sarebbero stati in grado di darle una risposta in merito.

In primo luogo bisogna considerare che l'argomento esposto dalla ricorrente è destituito di ogni supporto probatorio e rimane pertanto del puro parlato. In ogni caso, qualora fosse provato che l'insorgente ha effettivamente preso contatto con tale autorità e tale sindacato, il fatto che questi non siano stati in grado di fornirle l'informazione richiesta, non significava ancora che ne avevano escluso l'esistenza.

Anche su questo punto, il gravame dev'essere respinto.

  1. La multa amministrativa, commisurata in base al numero di lavoratori distaccati (1), alla durata del distaccamento (2 giorni) e alla differenza tra il salario contrattualmente dovuto in Svizzera (fr. 25.40/h per un totale di fr. 400.–) e quello effettivamente versato (fr. 23.05/h per un totale di fr. 368.80), tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa e sopprime l'indebito vantaggio che la ricorrente si è procacciata. Contenuta nei limiti concessi dalla legge e conforme al principio di proporzionalità, va dunque confermata.

  2. Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1 e 5 ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 5, 6 ODist; 1, 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

;

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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