Incarto n. 52.2006.354

Lugano 23 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 novembre 2006 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

la risoluzione 17 ottobre 2006 (n. 5068) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 20 giugno/2 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 13 e 16 novembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) La cittadina serbomontenegrina (Kosovo) RI 1 (1964) è entrata in Svizzera il 24 novembre 2002 tramite un visto di 90 giorni per rendere visita al fratello residente nel canton Zurigo.

Durante il suo breve soggiorno in Svizzera, la ricorrente ha conosciuto il cittadino elvetico G__________ (1957), con il quale si è poi sposata il 7 febbraio 2003 a Viganello. A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l’ultima volta fino al 6 febbraio 2006.

b) Nel febbraio 2005, RI 1 ha iniziato a lavorare (20 ore settimanali), nel canton Zurigo, come operaia di pulizia, ottenendo il relativo consenso (Einverständnis) da parte delle autorità zurighesi di polizia degli stranieri.

B. a) Nel febbraio 2006, la ricorrente ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora, affermando all’Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS), di rientrare regolarmente al domicilio coniugale con la frequenza di due fine settimana al mese.

Il mese successivo ella si è recata nel paese d’origine per rendere visita in particolare a suo padre, ammalatosi.

b) Su richiesta della Sezione dei permessi e dell’immigrazione di accertare la situazione matrimoniale dei coniugi __________, il 20 aprile 2006 la Polizia cantonale ha interrogato il marito della ricorrente, il quale ha dichiarato che il suo matrimonio con RI 1 era di compiacenza ed era stato combinato dal fratello e dai cugini della moglie per permettere a quest’ultima di ottenere un permesso di dimora in Svizzera.

c) Il 26 maggio 2006 la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, per il tramite dell’Ufficio svizzero di collegamento a Pristina, un visto per rientrare presso il marito in Svizzera.

d) Il 20 giugno 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora annuale a RI 1. In sostanza, l’autorità ha ritenuto che il matrimonio contratto dai coniugi __________ fosse di natura fittizia. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

C. Con giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l’impugnativa contro di essa interposta daRI 1

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all’interessata per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo inoltre che la ricorrente in ogni caso si richiamava in maniera manifestamente abusiva a un matrimonio esistente solo sulla carta perché viveva da tempo separata dal marito.

Nel contempo, l’Esecutivo cantonale ha dichiarato nulla, in quanto lesiva dell’effetto devolutivo del ricorso, la decisione 11 settembre 2006 con cui il dipartimento ha respinto la domanda con cui RI 1 chiedeva di essere autorizzata a rientrare in Svizzera durante la procedura ricorsuale. Un’identica istanza inoltrata dall’interessata in via cautelare al Consiglio di Stato è stata dichiarata priva d’oggetto con l’emanazione del giudizio di merito.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

La ricorrente contesta di avere concluso un matrimonio fittizio e di richiamarsi abusivamente al vincolo matrimoniale. Contesta il verbale di interrogatorio di polizia del marito, sostenendo che non corrisponde pienamente alla realtà, come quest’ultimo ha spiegato con una dichiarazione versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato. Sostiene inoltre di essersi trasferita presso il fratello a Zurigo con il consenso del marito per lavorare, in quanto il reddito del marito sarebbe insufficiente per vivere, e di rientrare regolarmente ogni fine settimana in Ticino.

In seguito la ricorrente ha chiesto in via cautelare di essere autorizzata a rientrare immediatamente in Svizzera fino al termine della procedura ricorsuale.

E. All’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest’ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Il dipartimento si è per contro rimesso al giudizio del tribunale per quanto riguarda la domanda cautelare, mentre il Governo non si è espresso.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all’ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l’art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell’applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l’esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino elvetico dal 7 febbraio 2003. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull’impugnativa inoltrata dall’insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.

1.4. Su questo aspetto, il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.5. Il ricorrso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito, non è necessario accertare gli sforzi intrapresi da G__________ presso la Sezione dei permessi e dell’immigrazione e l’URS per poter far rientrare sua moglie in Svizzera, in quanto non apporterebbero a questo tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto riguarda invece la richiesta dell’insorgente di essere sentita personalmente, bisogna considerare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 141 e 146).

  1. L’art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

2.1. Sapere se le nozze siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l’assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un’autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l’esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all’unico scopo di trarre in inganno le autorità (STF 2A.496/2002, del 28 febbraio 2003, consid. 3.1.; DTF 123 II 49 consid. 4, 122 II 295). Va pure tenuto presente che l’assenza di vita in comune, anche se di breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 274).

2.2. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all’art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l’art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all’ottenimento di un permesso di soggiorno dall’esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 24 novembre 2002 tramite un visto turistico di 90 giorni per rendere visita al fratello residente nel canton Zurigo. Il 7 febbraio 2003 ella si è sposata a __________ con il cittadino elvetico G__________ e per vivere insieme al marito ha ottenuto un permesso di dimora.

Il 25 febbraio 2005 l’insorgente ha iniziato a lavorare, nella misura di circa 20 ore alla settimana a fr. 16.50 l’ora, come operaia presso un’impresa di pulizie di D__________, ottenendo il 2 marzo successivo dalle autorità di polizia degli stranieri del canton Zurigo il relativo consenso (Einverständnis) a svolgere tale attività.

Interrogato il 20 aprile 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, G__________ ha - tra le altre cose - dichiarato:

"Nel mese di dicembre 2002 presso la Discoteca __________ di C__________, ho fatto la conoscenza della RI 1, 1964 cittadina della Serbia e Montenegro. Quest’ultima si trovava a __________ in visita a suo cugino E domiciliato a __________ (...). È stato l’E__________ a fissare l’appuntamento presso la Discoteca , dove lui mi avrebbe presentato la cugina RI 1. Una volta che mi è stata presentata la RI 1, suo cugino E mi ha spiegato che quest’ultima voleva vivere in Svizzera e che cercava un cittadino svizzero per unirsi in matrimonio, avendo così la possibilità di ottenere il permesso di dimora e vivere regolarmente sul nostro territorio. Io che vivevo da solo ho accettato la proposta dell’E__________, vale a dire di sposare sua cugina RI 1. Premetto che non mi è stata offerta alcuna somma di denaro. Io ho solo precisato che la RI 1, una volta sposata, deve trovarsi un lavoro e con il suo salario partecipare alle spese di famiglia. Non avevo altre pretese. (...) La moglie ha vissuto con me per circa 6 mesi nell’appartamento di . In questo lasso di tempo la moglie per un week end al mese si recava a Zurigo dal fratello U. Di fatto dal mese di agosto 2003 fino a tutt’oggi, la moglie ha sempre abitato presso il fratello __________ U__________ a Zurigo in , come attualmente. Io personalmente non mi sono mai recato a Zurigo in visita alla moglie. Di solito, per 2 week end al mese è mia moglie con il fratello __________ U o cugino G__________, con le vetture di quest’ultimi, che viene a Lugano. Di solito vengono il venerdì sera e rientrano a Zurigo domenica in serata. Nel week end la moglie rimane nel mio appartamento, mentre il fratello o cugino vanno a dormire dal __________ E__________ a .(...). Da quando mia moglie ha iniziato a lavorare per la prima volta nel mese di agosto 2003 a tutt’oggi, di fatto mi ha dato la somma di CHF 50.–/CHF 100.– per un paio di volte ogni anno. Questo non corrisponde a quanto si era pattuito prima del matrimonio, vale a dire che lei doveva partecipare alle spese di famiglia. Io attualmente e già da diversi anni, come attività lavorativa faccio un po’ di tutto, come l’imbianchino, aiuto giardiniere, come aiuto per una ditta di trasloco, ecc... e non ho un salario fisso ed a stento riesco a mantenermi. Il motivo per cui mia moglie si è cercata un posto di lavoro a Zurigo, è per il fatto che suo fratello U l’ha iscritta ad una scuola di lingue per imparare il tedesco. Con la mia situazione economica, io non potevo pagargli una scuola di lingue per imparare l’italiano e di conseguenza trovarsi un lavoro in Ticino.

D. Quando si è sposata la RI 1 non parlava né il tedesco come l’italiano, di conseguenza poteva benissimo rimanere in Ticino e imparare la nostra lingua, invece di trasferirsi a Zurigo dove aveva gli stessi problemi. R. Questo è anche vero, ma è stata una sua scelta per il fatto che suo fratello gli ha pagato la scuola lingue per imparare il tedesco. Per il momento la nostra situazione familiare è questa, e non so neppure io se in futuro può cambiare qualcosa o meno, nel senso che la moglie decide di ritornare a vivere con me in Ticino trovandosi un posto di lavoro in questo cantone. Se a lungo andare la moglie vuole continuare a vivere a Zurigo, a questo punto credo che le mie intenzioni future sono quelle di fare richiesta per la separazione legale e divorzio.

D. Conferma quanto dichiarato sopra, che a combinare il matrimonio sono stati i parenti della moglie, vale a dire il fratello __________ U__________ ed i cugini __________ E__________ e G__________ e che trattasi di un matrimonio di comodo e fittizio, con l’unico scopo che la moglie poteva ottenere il rilascio del permesso di dimora e vivere regolarmente in Svizzera. R. Confermo che da parte di mia moglie, è stato sicuramente un matrimonio di comodo e fittizio, solo per ottenere il permesso di dimora. Da parte mia, che ho stupidamente accettato di sposarla ugualmente, devo dire che speravo che le cose andassero meglio, nel senso che lei rimaneva ad abitare con me. Inoltre speravo che la moglie quando avrebbe trovato un posto di lavoro, avrebbe partecipato attivamente alle spese di famiglia, ma tutto ciò non è avvenuto. Devo dire che mia moglie, attualmente da circa 1 mese si trova in Kosovo (Albania) dove è andata a trovare i genitori, poiché suo padre si è gravemente ammalato. Devo dire che mia moglie, prima di partire per la Serbia e Montenegro, ha lasciato il permesso di dimora all’URS di __________ per il rinnovo che attualmente è fermo a Bellinzona. Circa 2 settimane fa voleva rientrare in Svizzera, ma all’aeroporto di Pristina gli è stato vietato l’imbarco, per il fatto che non può presentare il permesso di dimora e di conseguenza deve fare la richiesta di un visto d’entrata. Prendo atto che quando la moglie rientra in Svizzera, devo farle la risposta di presentarsi a questi uffici. Letto, confermo e firmo".

3.2. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto che i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio, fondandosi sul verbale d’interrogatorio di polizia di G__________, laddove egli ammette di avere sposato RI 1 per permetterle di ottenere un permesso di dimora in Svizzera.

Dal verbale emergono anche altri indizi che permetterebbero di ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un’autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta, come la celerità della celebrazione delle nozze dopo due mesi di conoscenza, l’assenza di un permesso per vivere stabilmente in Svizzera, e il fatto che i coniugi hanno grandi difficoltà a comunicare, la ricorrente non avendo alcuna padronanza della lingua italiana e delle altre lingue nazionali. Oltre a ciò bisogna osservare che essi non vivono più stabilmente in comunione domestica da quando nell’agosto 2003 l’interessata si è trasferita a Zurigo.

Quanto dichiarato dal marito a questo proposito non permette però di giungere a delle conclusioni certe in merito alla genuinità o meno dei motivi che hanno condotto i coniugi __________ a contrarre matrimonio, in quanto su un punto così importante della fattispecie l’autorità di prime cure non poteva tralasciare di assumere formalmente in contraddittorio la versione della moglie (STA 5 novembre 2003 in re W., consid. 5).

Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita, in quanto il gravame va in ogni caso respinto per il fatto che, come si vedrà in appresso (sub. 3.3), l’insorgente si richiama in maniera manifestamente abusiva a un matrimonio da tempo esistente solo sulla carta.

3.3. In effetti, per sua stessa ammissione, RI 1 non fa più vita stabile in comune con il marito almeno dall’agosto 2003 quando si è trasferita presso il fratello a Zurigo (ricorso ad II.2, pag. 2), dove nel febbraio 2005 si è pure procacciata un lavoro come operaia delle pulizie e vi trascorre anche gran parte del suo tempo libero.

Ne discende che, dopo soli sei mesi di matrimonio, l’insorgente ha di fatto trasferito il centro dei propri interessi affettivi ed economici nella Svizzera tedesca. In siffatte circostanze, non possono sussistere dubbi sul fatto che ella invoca un matrimonio ormai privo di ogni scopo e contenuto da (almeno) più di tre anni al fine di continuare a beneficiare di un’autorizzazione per risiedere nel nostro Paese.

La ricorrente, la quale non parla le lingue nazionali, ha sostenuto durante la procedura ricorsuale di essersi trasferita così rapidamente presso il fratello a Zurigo, perché questi le aveva offerto un corso di tedesco e in particolare per svolgere un’attività lucrativa, in quanto il solo reddito del marito non basterebbe per vivere. Sennonché, il motivo per cui i coniugi non hanno più vissuto insieme può essere preso in considerazione solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278). In ogni caso, anche se si considerasse che la separazione sia stata dettata dalle asserite difficoltà economiche in cui si trova la coppia, mal si comprende come l’impiego di operaia delle pulizie, svolto peraltro solo a tempo parziale, non potesse essere reperito nel nostro cantone e non in uno così lontano, così da evitare un’inutile doppia economia domestica e costose trasferte. Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all’insorgente il fatto che non vi sarebbe posto nella succursale in Ticino della ditta per cui lavora. Nulla le impediva infatti di rivolgersi ad altri datori di lavoro. Del resto, ella non ha nemmeno documentato eventuali sforzi intrapresi in tal senso.

Né porta a diversa conclusione il fatto che l’insorgente rientrerebbe presso l’abitazione coniugale in media un paio di fine settimana al mese, come ella ha dichiarato insieme al marito il 24 febbraio 2006 all’Ufficio regionale degli stranieri di __________ (v. dichiarazione, agli atti). In effetti, in assenza di altri elementi e tenuto conto di quanto precede, tali visite regolari non permettono ancora di attestare l’esistenza tra di loro di una vera e propria relazione sentimentale. Del resto, la ricorrente non pretende nemmeno che suo marito vada a sua volta a trovarla a Zurigo e che essi trascorrano insieme perlomeno i periodi comuni di vacanza.

Irrilevante risulta poi il fatto che suo marito avrebbe preso contatto a più riprese con le autorità competenti in materia di polizia degli stranieri al fine di accelerare la procedura per permettere alla moglie di rientrare in Svizzera. Da tale circostanza non può in effetti essere dedotto alcunché in merito all’attuale integrità della relazione matrimoniale.

Vi sono pertanto sufficienti elementi per ritenere che i coniugi __________ hanno da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il comportamento assunto dalla ricorrente non merita quindi, dal profilo giuridico, alcuna tutela in quanto costituisce un evidente abuso di diritto.

Va pure rilevato che l’interessata ha sottaciuto in diverse occasioni all’autorità dipartimentale di avere un’economia domestica separata da quella del marito (v. formulari 19 gennaio 2004 e 19 gennaio 2005 relative al rinnovo del permesso di dimora). Agendo in questo modo, ella non ha pertanto rispettato nemmeno l’art. 3 cpv. 2 LDDS, in base al quale lo straniero deve informare esattamente l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

  1. RI 1 risiede in Svizzera regolarmente da poco più di tre anni. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali, culturali e famigliari in Serbia e Montenegro (Kosovo), dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera e vi è rientrata ancora nel marzo 2006 per motivi personali. Il suo rientro nel paese d’origine è quindi esigibile.

  2. Visto quanto precede, l’insorgente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell’art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) vita familiare con il marito.

  3. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.

Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda di adozione di provvedimenti cautelari giusta l’art. 21 PAmm, per quanto ricevibile alla luce del suo contenuto, diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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