Incarto n. 52.2006.340

Lugano 3 aprile 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2006 di

RI 1 6710 Biasca, agente per sé e per la figlia __________, entrambe rappr. dal RA 1

contro

la risoluzione 4 ottobre 2006 (n. 4773) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la decisione 12 luglio 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha revocato loro il permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

  • 27 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. Con decreto d'accusa 18 giugno 2003, il Sostituto Procuratore pubblico ha condannato la cittadina ungherese RI 1 (1981) a 20 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico per una durata di 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 300.–, per ripetuta infrazione alla LDDS (entrata e soggiorno illegale in Svizzera in almeno 7 occasioni tra il gennaio 2002 e il maggio 2003) ed esercizio illecito della prostituzione.

Per questi motivi, il 9 ottobre 2003 l'allora Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (ora della migrazione: UFM) le ha vietato l'entrata in territorio svizzero sino all'8 ottobre 2006.

b. Il 2 settembre 2004 RI 1 ha dato alla luce , nata dalla relazione con il cittadino elvetico M (1974) e riconosciuta ufficialmente da quest'ultimo il 6 marzo 2006.

Tenuto conto della nascita della figlia e al fine di permettere a RI 1 di vivere insieme al proprio compagno nel nostro paese, il 23 febbraio 2005 l'autorità federale ha revocato il divieto d'entrata emesso nei confronti di quest'ultima e il 6 marzo successivo l'ha autorizzata a rientrare in Svizzera, ponendola al beneficio di un permesso di dimora valido fino al 5 marzo 2006. Anche __________ ha ottenuto un permesso di soggiorno, di identica durata a quello della madre.

B. a. Il 1° ottobre 2005, M__________ e RI 1 hanno cessato la comunione domestica. Nel marzo 2006 la ricorrente è dovuta ricorrere all'assistenza pubblica (fr. 2'603.– al mese, stato al 21.9.2006).

b. Con decisione 12 luglio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e a , fissando loro un termine con scadenza il 12 agosto successivo per lasciare il territorio elvetico. L'autorità ha rilevato che era venuto meno lo scopo per cui esse avevano ottenuto un permesso di soggiorno, in quanto avevano smesso di vivere con M e non avevano sufficienti mezzi finanziari per mantenersi nel nostro Paese. La decisione è stata resa sulla base degli art. 24 Allegato I ALC; 16, 23, 24 OLCP; la LDDS e l'ODDS.

C. Con giudizio 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e da sua figlia __________.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca del loro il permesso di dimora per i motivi addotti dal dipartimento, tenuto pure conto che esse erano a carico dell'assistenza e avevano accumulato a quel momento un debito di fr. 21'656.85.

L'Esecutivo cantonale ha poi escluso la possibilità per RI 1 di conservare il permesso sulla base dell'ALC, perché non poteva essere considerata lavoratrice e non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per soggiornare in Svizzera.

Infine, ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il loro rientro in Ungheria.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e, in via del tutto subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera.

Innanzitutto sottolinea che nel frattempo __________ ha ottenuto la cittadinanza elvetica per naturalizzazione agevolata e di avere pertanto diritto a un permesso di dimora per poter ricongiungersi con sua figlia nel nostro paese sulla base dell'art. 8 CEDU. Sostiene inoltre di essere attivamente alla ricerca di un posto di lavoro, che le permetterà di far fronte alla sua attuale situazione di indigenza.

In ogni caso ritiene che la sua incolumità sia in pericolo, in quanto vittima della tratta di esseri umani, e che in caso di rientro in patria rischia di cadere nelle mani del passatore che dall'Ungheria l'aveva condotta in Svizzera per prostituirsi. In siffatte condizioni, sostiene di adempiere le condizioni del caso particolarmente rigoroso giusta l'art. 20 OLCP.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 12 gennaio 2007, RI 1 ha informato il tribunale di avere iniziato un programma di inserimento professionale e ha prodotto l'attestazione di crescita in giudicato della decisione di naturalizzazione agevolata relativa a sua figlia __________.

Invitati ad esprimersi su tali risultanze, le autorità inferiori hanno ribadito la loro opposizione all'accoglimento del gravame.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi 15 Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

In linea di principio, RI 1, cittadina ungherese e quindi comunitaria dal 1° maggio 2004, può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per poter ottenere una carta di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC, in quanto tale accordo è stato esteso il 1° aprile 2006 ai cittadini della Repubblica di Ungheria ed ella è titolare di un passaporto valido.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 per sé e per sua figlia __________, sulla quale detiene l'autorità parentale, è data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. Va preliminarmente rilevato che per quanto riguarda la figlia della ricorrente, __________, il 16 ottobre 2006 l'Ufficio federale della migrazione le ha concesso la naturalizzazione svizzera agevolata (doc. C). Ne discende che il gravame, nella misura in cui la concerne, dev'essere accolto già per questo motivo e la decisione impugnata annullata.

  2. 3.1. Relativamente al diritto di RI 1 a soggiornare in Svizzera, occorre innanzitutto determinare in quali casi ad un soggetto giuridico possa essere riconosciuta la qualità di lavoratrice ai sensi dell'ALC.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La CdGCE ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CdGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CdGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CdGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CdGCE del 26 febbraio 1991 Anthonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CdGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Essa ha pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (v. sentenza CdGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landes-hauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 IB2925, punto 14).

Occorre inoltre osservare che, giusta l'art. 6 cpv. 6 Allegato I ALC, la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente. In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) dispone che i permessi per dimoranti temporanei, di dimora ordinari e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati solo se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

3.2. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che, come appena illustrato, dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).

Bisogna comunque precisare che ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3.3. Va rilevato che la LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS). Ora, per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

Ritenuto pertanto che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, ne consegue che il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

  1. 4.1. Durante il suo soggiorno regolare in Svizzera e fino alla risoluzione governativa qui impugnata, RI 1 non ha mai svolto un'attività lucrativa. Inoltre, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti, nel marzo del 2006 è dovuta ricorrere all'assistenza pubblica. Alla fine di settembre 2006 ella beneficiava di un sostegno sociale di fr. 2'603.– mensili per sé e per sua figlia e lo Stato le aveva già anticipato complessivamente fr. 21'656.85.– (scritto 21 settembre 2006 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Nemmeno il fatto che, con decisione 25 settembre 2006, la Commissione tutoria regionale __________ abbia fissato a fr. 500.– mensili il contributo alimentare di M__________ alla figlia __________ fino al 6° anno di età ha permesso alla ricorrente di uscire dall'indigenza.

In siffatte circostanze, il Governo ha ritenuto che RI 1 non potesse prevalersi dell'ALC per conservare il proprio permesso di dimora in quanto non lavorava ed era priva di mezzi finanziari sufficienti per il suo mantenimento.

4.2. Nel proprio ricorso, l'insorgente ha sostenuto di essere in grado di procacciarsi un lavoro, ciò che le permetterà in futuro di non dover più ricorrere all'assistenza pubblica (ricorso, ad 3 pag. 3). In seguito ella ha versato agli atti uno scritto del 22 dicembre 2006 dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni del Dipartimento della sanità e della socialità che attesta l'inizio, l'11 dicembre precedente, di un programma di inserimento professionale, come personale di cucina al 50%, presso la casa per anziani __________ con un salario lordo di fr. 1'300.– mensili.

Con l'inizio di tale attività lucrativa, sebbene circoscritta nell'ambito di un programma di inserimento professionale, la ricorrente va considerata quale lavoratrice. Orbene, dal profilo dell'applicazione dell'ALC, bisogna considerare che per quanto riguarda i lavoratori salariati e i loro familiari, la mancanza di mezzi finanziari (sufficienti) non costituisce di per sé un motivo valido per ordinare delle misure di allontanamento. Di principio, queste persone non possono dunque più essere espulse o rimpatriate per i motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: e questo perché un simile provvedimento costituirebbe una misura di carattere economico, non compresa tra quelle suscettibili di garantire l'ordine o la sicurezza pubblici (cfr. art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE), nonché per il fatto che il lavoratore e i suoi familiari godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali e quindi hanno di principio il diritto di percepire prestazioni assistenziali (cfr. art. 9 Allegato I ALC; STF 2A.513/2002, del 27.2.2003, consid. 4.1 con rif. dottrinali).

  1. In siffatte circostanze, ne discende che le circostanze sono mutate rispetto sia alla decisione dipartimentale di revoca del permesso di dimora CE/AELS all'insorgente che alla risoluzione governativa che la confermava.

Le autorità inferiori hanno in effetti fondato le loro rispettive decisioni sul fatto che RI 1 non esercitava da tempo un'attività lucrativa e non poteva pertanto essere considerata quale lavoratrice ai sensi dell'ALC. Tale mancanza non può tuttavia essere loro rimproverata, dal momento che è l'insorgente stessa e solo dopo l'inoltro del ricorso in rassegna ad avere modificato la propria situazione personale.

Ciò non toglie comunque che, anche per rispettare il doppio grado di giurisdizione, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie, tenendo segnatamente conto dell'evoluzione dell'attuale attività lavorativa della ricorrente e della sua situazione finanziaria. Rimane in ogni caso riservata la facoltà dell'autorità inferiore di revocare nuovamente il permesso di dimora all'insorgente qualora in futuro ella non ne adempirà più le condizioni.

  1. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 4 ottobre 2006 (n. 4773) del Consi-

glio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  1. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  3. Intimazione a:

, ;

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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