Incarto n. 52.2006.319
Lugano 29 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4772) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 luglio 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
viste le risposte:
18 ottobre 2006 della Sezione della circolazione;
24 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 4 novembre 1976 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel dicembre del 1994.
Nel 1995 è stato ammonito per aver investito un pedone e nel 1997 ha subito analogo provvedimento a seguito di un eccesso di velocità commesso in autostrada (152 km/h sul limite di 120 km/h). L'anno seguente gli è stata revocata la licenza di condurre durante quattro mesi per aver circolato a velocità pericolosa e inadeguata sulla A2, perturbando la sicurezza del traffico. Nel 2001 è stato nuovamente ammonito per aver superato di 28 km/h il limite di 120 km/h vigente in autostrada.
B. Il 9 dicembre 2005 RI 1 è stato intercettato da una pattuglia della polizia cantonale di Berna mentre circolava a 125 km/h su un tratto della A1 in territorio di Schönbühl gravato da un limite di velocità di 80 km/h. In quel frangente ha pure superato la doppia linea di sicurezza e omesso di mantenere una distanza adeguata dal veicolo che lo precedeva.
Due giorni dopo egli ha circolato nell'abitato di Zurigo alla velocità punibile di 69 km/h.
Il 2 aprile 2006 RI 1 è stato fermato dalla polizia di Grindelwald mentre si trovava al volante della propria autovettura in stato di ebrietà (1.24 - 1.65 g/kg), cosicché gli agenti gli hanno sequestrato la licenza di condurre.
A fronte di questi accadimenti, il 31 maggio 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente di guida a titolo preventivo e cautelativo per un tempo indeterminato, sospettando che potesse essere inidoneo caratterialmente a condurre con sicurezza veicoli a motore (art. 16 cpv. 1 LCStr, 11b cpv. 1 lett. b e 30 OAC). Nel contempo gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica.
C. Sulla base del referto peritale 25 giugno 2006 dello psicologo del traffico __________, il 18 luglio 2006 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che un riesame della situazione non sarebbe avvenuto prima del mese di aprile del 2007. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico.
D. Con giudizio 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso presentato da RI 1
Alla luce delle circostanze e della perizia del citato psicologo, ritenuta approfondita e coerente, il Governo ha reputato la revoca impugnata appropriata e giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.
E. Contro il predetto giudicato governativo, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'immediata restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.
Il ricorrente ha rimproverato in sostanza alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia __________, il quale ha svolto un'indagine psicologica metodologicamente insostenibile, incontrando il periziato una sola volta. Le conclusioni dello psicologo __________ sono state d'altronde ampiamente confutate dal terapeuta di fiducia dell'insorgente lic. dipl. __________, che dopo cinque colloqui clinici di un'ora e un quarto ciascuno si è pronunciato positivamente sull'idoneità alla guida del proprio paziente. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia giudiziaria di tipo psichiatrico.
F. All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.
G. In fase istruttoria, il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica per valutare l'idoneità alla guida del ricorrente.
Nel suo referto 7 gennaio 2007 il perito designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è tuttora inabile alla guida per motivi caratteriali e potrà essere riammesso al volante solo dopo aver seguito con successo un corso di rieducazione UPI o una psicoterapia mirata sul comportamento stradale.
Tutte le parti hanno rinunciato alla completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di conclusioni; RI 1 esplicitamente, il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione per atti concludenti.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm):
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per il prossimo (art. 14 cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare. Di regola, l'automobilista dovrà provare di essere guarito (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un periodo di cosiddetta sospensione, che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406).
3.RI 1 contesta recisamente le valutazioni esperite dallo psicologo del traffico __________, il quale lo ha considerato inidoneo alla guida per motivi caratteriali provocando la revoca di sicurezza disposta dalla Sezione della circolazione. A suffragio delle proprie censure il ricorrente ha prodotto già innanzi al Consiglio di Stato la relazione di uno psicologo clinico (lic. dipl. __________) da lui consultato, che dopo alcuni incontri è giunto a conclusioni opposte a quelle del perito __________, criticandone peraltro la metodologia investigativa.
Al cospetto di prese di posizione così discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione al PD dr. phil. __________, docente alla facoltà di psicologia dell'Università di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).
Nel suo referto del 7 gennaio 2007, basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle valutazioni specialistiche sin qui esperite (compreso il rapporto dello psicologo di parte __________), nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica, effettuata sull'interessato il 9 dicembre 2006, il perito giudiziario ha stabilito che l'esaminato era ed è tuttora inidoneo alla guida di veicoli a motore per motivi caratteriali, nel solco di quanto ritenuto dallo psicologo __________. Circa le condizioni di riammissione alla guida, il dr. __________ ha annotato che il ricorrente potrà tornare a circolare solo dopo aver seguito con successo una psicoterapia mirata sul comportamento stradale o un corso di rieducazione organizzato dall'UPI.
Nel suo complesso, la perizia giudiziaria appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore ha avuto a disposizione approfondite valutazioni specialistiche da fonti diverse, suscettibili di fornirgli un quadro completo ed esaustivo della personalità dell'investigato. Il perito designato, persona di particolare competenza e dotata di vasta esperienza nella specifica materia, ha risposto in modo certo e puntuale ai quesiti sottopostigli dal giudice delegato e dal Consiglio di Stato. Il Tribunale ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche lo psicologo del traffico interpellato dalla Sezione della circolazione nel contesto della procedura di accertamento che ha proceduto l'adozione della controversa misura di sicurezza.
4.Commentando i risultati della perizia giudiziaria, l'insorgente ha evidenziato che potrà tornare a guidare non appena assolto un corso "CURVA" con esito positivo. Egli dimentica tuttavia che il periodo di sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza giunge a scadenza solo nell'aprile del 2007. Ai fini del giudizio occorre pertanto esaminare la legittimità di questo termine alla luce dell'art. 16d cpv. 2 LCStr, ovvero chiedersi quale sarebbe stata l'ampiezza della revoca di ammonimento che l'autorità cantonale avrebbe dovuto infliggergli per i fatti occorsi il 9 dicembre 2005, l'11 dicembre 2005 e il 2 aprile 2006 se non fossero sussistiti i presupposti per adottare a suo carico una misura di sicurezza a tempo indeterminato.
4.1. Il Tribunale federale, chinandosi sulla problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza. La durata della revoca dipende prima di tutto dalla gravità della colpa commessa e va aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b e riferimenti). A norma di legge, per stabilire la durata della revoca devono essere inoltre considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). A quest'ultimo proposito giova ricordare che la giurisprudenza federale riconosce un tale bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.)
4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (DTF 132 II 234 consid. 3), un superamento del limite di velocità in autostrada di 35 km/h integra gli estremi di un'infrazione grave alle norme delle norme della circolazione. Anche se viene commesso in circostanze favorevoli, un eccesso di velocità di tale ampiezza è qualificato alla stregua di un delitto e comporta pesanti sanzioni sia in ambito penale che amministrativo (DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii).
All'interno delle località, un superamento del limite di 21-24 km/h costituisce un'infrazione medio grave che di principio comporta la revoca della licenza di condurre in applicazione dell'art. 16b LCStr. Un eccesso compreso tra 15 e 20 km/h rientra per contro nel novero dei casi lievi, che tuttavia danno luogo ad una revoca della patente se l'infrazione viene commessa entro il termine di un anno dalla pronuncia di un ammonimento (cfr. DTF 128 II 86, consid. 2b e 2c, nonché la giurisprudenza ivi citata).
4.3. Legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2457 ss.).
4.4. In concreto, il 9 dicembre 2005 RI 1 si è reso colpevole di gravi infrazioni alle norme della circolazione per aver viaggiato in autostrada superando il limite vigente di ben 45 km/h, superato la doppia linea di sicurezza e omesso di mantenere una distanza adeguata dal veicolo che lo precedeva. Non per nulla l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau gli ha inflitto 10 giorni di detenzione e una multa di fr. 1'500.-.
L'11 dicembre 2005 egli ha circolato nell'abitato di Zurigo alla velocità punibile di 69 km/h. L'infrazione è di per sé lieve, ma è avvenuta a distanza di soli due giorni dal concorso di reati di cui si è appena detto, commessi a Schönbühl.
Il 2 aprile 2006 RI 1 è stato fermato dalla polizia di Grindelwald mentre si trovava al volante della propria autovettura in stato di ebrietà (1.24 - 1.65 g/kg). Trattasi nuovamente di un delitto (art. 91 cpv. 1 frase seconda LCStr), che per legge va sanzionato con una severa misura amministrativa (vedi art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr).
Se ne deve concludere che tenuto conto delle importanti infrazioni perpetrate da RI 1, dei suoi precedenti, della consistente colpa che gli è imputabile e del fatto che quale consulente assicurativo non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, una revoca di ammonimento di complessivi 12 mesi sarebbe senz'altro risultata giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. Di riflesso, il periodo di sospensione di pari durata che l'autorità cantonale ha associato alla misura di sicurezza impostagli per inidoneità caratteriale non presta il fianco a critiche.
Per la riammissione alla guida una volta scaduto il periodo di sospensione possono essere senz'altro accolte le proposte del perito giudiziario. Al posto di un nuovo esame psico-tecnico il ricorrente potrà dunque seguire un corso "KURVE" (necessariamente fuori cantone; vedi http://www.verkehrstherapie.ch) o una psicoterapia specificatamente rivolta al ripristino di un comportamento stradale corretto. Resta inteso che la riammissione potrà essere concessa unicamente a condizione che venga accertato l'esito positivo del trattamento prescelto.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto per ragioni tecniche, al fine di permettere la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). L'esito del gravame non permette l'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4772) del Consiglio di Stato e la risoluzione 18 luglio 2006 (no. 3045) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che una volta scaduto il periodo di sospensione RI 1 potrà essere riammesso alla guida dopo aver seguito con successo un corso di rieducazione tipo "KURVE" o una psicoterapia mirata sul comportamento stradale.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
rappr. dall'avv
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario