Incarto n. 52.2006.257
Lugano 9 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 agosto 2006 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3318) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
29 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
13 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina croata RI 1 (1976) è entrata in Svizzera il 29 gennaio 2000 per poi sposarsi il 9 marzo successivo a __________ con il cittadino elvetico __________, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora.
Il 9 marzo 2005, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato fissato per l'8 marzo 2008.
B. a) Con sentenza 10 novembre 2005, il Pretore del Distretto __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________, constatando che essi vivevano separati da circa un anno. Nel contempo, ha omologato la convenzione sugli effetti accessori al divorzio sottoscritta dai coniugi il 31 marzo precedente.
b) Interrogato il 6 marzo 2006 in merito alla sua precedente vita matrimoniale con la moglie RI 1, __________ ha dichiarato alla Polizia cantonale che il matrimonio era entrato in crisi nel 2004 e che allora hanno deciso di fare vita separata continuando tuttavia ad abitare nel medesimo appartamento.
Analogamente interrogata, l'8 marzo 2006 RI 1 ha affermato che i problemi con il marito sono sorti nell'aprile/maggio 2004 e che di comune accordo avevano quindi deciso di separarsi di fatto, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 30 marzo 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio di RI 1, fissandole un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale il permesso di dimora era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione all'inizio del 2004 della vita in comune con il marito, di modo che a partire da quel momento ella aveva invocato il proprio matrimonio con un cittadino svizzero in maniera manifestamente abusiva per poter continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere così l'autorizzazione di domicilio alla scadenza del termine quinquennale che le dava tale facoltà. Le ha inoltre rimproverato di avere sottaciuto all'autorità che viveva separata di fatto dal marito.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 5 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata in virtù dei motivi addotti dal dipartimento ed ha considerato la decisione dipartimentale impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta di avere invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che è difficile stabilire il momento in cui nell'ambito di una relazione sentimentale in crisi non vi sia più alcuna possibilità di riconciliazione.
Precisa che la separazione dal marito è stata causata dalla differenza di età con quest'ultimo e dal fatto che egli aveva allacciato una nuova relazione con un'altra donna con la quale si è successivamente sposato.
Contesta dunque di avere ingannato le autorità per non avere comunicato di vivere separata in casa dal marito.
Ritiene in ogni caso che la decisione si contraria al principio di proporzionalità, sostenendo di essersi sempre comportata bene nel nostro paese e di essere bene integrata professionalmente.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
In concreto, il 30 marzo 2006 il dipartimento ha revocato il permessi di domicilio a RI 1.
Ritenuto che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
2.2. L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale.
Interrogata l'8 marzo 2006 in merito alla sua vita matrimoniale con __________, RI 1 ha - tra l'altro - dichiarato quanto segue:
"Credo nel mese di aprile/maggio 2004, sono iniziati i primi screzi, dovuti più che altro a delle divergenze come continuare nella vita matrimoniale, per esempio io volevo dei figli e lui no, questo a seguito della nostra differenza di età, ecc. Abbiamo poi deciso di rimanere sotto lo stesso tetto, ma di fare vita separata. Avevamo due camere da letto e si dormiva separati e se capitava si mangiava assieme. Preciso io lavorando a turni di giorno e di notte, ci vedevamo poco o niente. Avevamo comunque un rapporto di amicizia e rispetto. Nel mese di marzo 2005 di comune accordo, abbiamo fatto la richiesta di divorzio. In seguito io cercavo un appartamento per trasferirmi, e non trovandone uno adatto alle mie esigenze, per un periodo di circa 2 mesi sono stata ospitata da un'amica, come ho trascorso un periodo di vacanza. A partire dal 01.10.2005 mi sono trasferita a __________, via __________, mio attuale domicilio".
(v. verbale di interrogatorio di Polizia cantonale dell'8 marzo 2006, pag. 1).
Nel ricorso, l'insorgente ha confermato che il suo matrimonio è entrato in crisi nella primavera del 2004, se non addirittura prima (ricorso ad 6c pag. 8 e 6d, pag. 10). Da allora, i coniugi __________ non si sono più riconciliati e hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita. Visto quanto precede, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sono sufficienti elementi per ritenere che almeno dalla primavera del 2004 sino al giorno del divorzio, il matrimonio dei coniugi __________ è esistito solo sulla carta. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che essi, malgrado la loro separazione fattuale, abbiano continuato a vivere sotto il medesimo tetto fino al giugno 2005
In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso compiuto dall'insorgente, la quale prima di ottenere il permesso di domicilio, si è fondata sul proprio matrimonio, da tempo svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di dimora rilasciatole per poter condurre la propria vita coniugale in Svizzera. Il fatto che la disunione col marito fosse riconducibile all'importante differenza di età esistente tra i coniugi e al fatto che egli aveva allacciato una nuova relazione con un'altra donna con la quale si è successivamente sposato (ricorso ad 7, pag. 10; doc. 3: scritto 12 agosto 2006 della ricorrente) è ininfluente, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
3.2. Convocata il 3 febbraio 2005 dall'Ufficio del controllo abitanti di __________ al fine di ottenere le informazioni necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di rilascio del permesso di domicilio, la ricorrente ha sottaciuto che dalla primavera del 2004 aveva organizzato autonomamente la sua vita da quella del marito. Nemmeno in occasione del suo interrogatorio del 24 febbraio 2005 da parte della Polizia cantonale, nonostante fosse stata resa attenta del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS, ella ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale. Ora, in base a quest'ultima disposizione, lo straniero deve informare esattamente l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso. Di conseguenza, la ricorrente non può ora sostenere che non sapeva quali erano le condizioni che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio.
Va inoltre rilevato, di transenna, che i coniugi __________ hanno sottoscritto la convenzione sugli effetti accessori del divorzio il 31 marzo 2005, proprio quando scadeva il termine quinquennale che conferiva alla ricorrente il diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di domicilio, un mese più tardi hanno inoltrato una domanda in comune di divorzio e qualche settimana dopo l'insorgente ha lasciato definitivamente l'appartamento coniugale.
3.3. Ritenuto dunque che la ricorrente si è appellata in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che altrimenti le sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale, occorre ammettere che risultano in concreto date le condizione stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di quest'ultima autorizzazione.
RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di lunga durata.
Inoltre ella ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Croazia, dove è nata, è cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v. anche curriculum vitae 10.3.2001).
Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come ausiliaria di cure e che intenda proseguire la propria formazione in ambito sanitario è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento di revoca che ha adottato.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario