Incarto n. 52.2006.232

Lugano 2 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 luglio 2006 di

RI 1

contro

la risoluzione 14 giugno 2006 (n. 2926) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 26 aprile 2006 con cui l'Ufficio della manodopera estera del Dipartimento delle finanze e dell'economia le ha inflitto una multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati in Svizzera;

viste le risposte:

  • 27 luglio 2006 dell'Ufficio della manodopera estera,

  • 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con decisione 26 aprile 2006, l'Ufficio della manodopera estera (in seguito: UMOE) ha inflitto alla ditta RI 1 con sede a __________ (Italia, prov. di ), e per essa al suo titolare , una multa di fr. 1'000.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.–, per avere distaccato in Svizzera il 12, 13, 16, 25 gennaio e 1° febbraio 2006 il proprio dipendente F per eseguire dei lavori edili (installazione di un impianto elettrico) presso un cantiere di V, notificandone la presenza sul territorio elvetico solo il 1° febbraio 2006.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 6, 7, 9 della legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; LDist.; RS 823.20) e 5, 6, 7 della relativa ordinanza (ODist).

B. Con giudizio 14 giugno 2006, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la predetta risoluzione dipartimentale.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha confermato i motivi addotti nella decisione dell'UMOE, considerandola conforme al principio della proporzionalità.

C. Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

La ricorrente contesta che il proprio dipendente abbia lavorato in Svizzera durante i giorni indicati dall'UMOE, dolendosi pure del fatto che la decisione di multa è stata presa sulla base di un rapporto della Guardia svizzera di confine non firmato. Chiede inoltre di prendere visione di tutti gli atti sui quali l'autorità di prime cure ha fondato il provvedimento.

D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'UMOE, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm).

1.2. In concreto, la multa pronunciata il 26 aprile 2006 dall'UMOE nei confronti della ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa legge.

L'art. 10 LDist. dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).

A seguito dell'entrata in vigore della LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa. A dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile, per mancanza di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sul medesimo.

1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale, laddove le decisioni di quest’ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1° dicembre 2000 nella causa 1A.193/2000). Ora, dal momento che, come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.2.), il provvedimento litigioso si fonda sul diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente ammessa ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

Inoltre il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per i motivi che verranno esposti in seguito (consid. 5.2.), non è necessario richiamare i documenti richiesti dall'insorgente, in quanto non apporterebbero la conoscenza di ulteriori elementi per la decisione che questo tribunale è chiamato a rendere.

  1. 2.1. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.

2.3. L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal Cantone in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle persone distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c).

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).

Giusta l'art. 6 cpv. 1 ODist, la procedura di notifica ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Secondo il cpv. 2 della medesima norma, nel caso di attività nei seguenti settori la notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori: edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia (lett. a); ristorazione (lett. b); lavori di pulizia in aziende e economie domestiche (lett. c); servizio di sorveglianza e di sicurezza (lett. d); commercio ambulante a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (lett. e).

In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’art. 6 cpv. 3 LDist, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

2.4. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (art. 7 cpv. 2 DPA).

  1. Preliminarmente va osservato che, giusta l'art. 1 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro l'autorità incaricata di applicare la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera e le misure collaterali. Rimangono riservate, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, le competenze espressamente attribuite al dipartimento o al Consiglio di Stato e le competenze espressamente attribuite ad altre autorità dalle speciali legislazioni. In questo senso, l'art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS; RL 1.2.2.1.1) dispone che l'UMOE è l'autorità competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un'attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile.

Da quanto precede, se ne deduce che, per quanto concerne il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime, è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro l'autorità competente a emettere le multe di natura amministrativa previste dall'art. 9 LDist, mentre per quanto riguarda la mancata notifica, come nel caso in rassegna, tale competenza è riservata all'UMOE.

  1. 4.1. Come esposto in narrativa, con il presente ricorso la RI 1 contesta che F__________ abbia lavorato il 12, 13, 16 e 25 gennaio 2006 in Svizzera, sostenendo che questi era stato distaccato solo a partire dal 2 febbraio 2006 e da quel momento tramite regolare notifica giusta l'art. 6 cpv. 2 lett. a ODist.

Secondo la ricorrente, la sanzione pecuniaria sarebbe fondata su supposizioni prive di qualsiasi fondamento probatorio. Rileva inoltre come il rapporto della Guardia svizzera di confine sul quale si è basato l'UMOE per emanare il provvedimento litigioso non sia nemmeno stato firmato, per cui lo stesso sarebbe nullo. Dubita inoltre che esistano i fogli di lavoro sui quali l'autorità di prime cure ha fondato il proprio giudizio e ne chiede la visione.

4.2. In concreto, i fatti rimproverati all'insorgente sono stati constatati dal __________ della Guardia svizzera di confine. Gli accertamenti operati da un simile agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e di fedefacenza. Rientra, di contro, nel quadro delle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Ora, il __________ ha descritto in modo chiaro e circostanziato l'agire della ricorrente. Nel rapporto di controllo del 1° febbraio 2006, egli ha precisato che l'infrazione è stata constatata sulla base dei fogli di lavoro della ricorrente, di cui egli aveva preso visione al momento del controllo in dogana e dai quali emergeva per l'appunto che F__________ aveva lavorato per conto di quest'ultima il 12, 13, 16 e 25 gennaio 2006 presso un cantiere di V__________, dove aveva eseguito dei lavori edili e si stava recando il 1° febbraio 2006. Ora, la conclusione a cui è pervenuta la guardia di confine si basa su prove documentali inconfutabili, allestite dall'insorgente stessa. Il fatto che l'infrazione non sia stata accertata in occasione di un'ispezione sul cantiere in questione appare dunque irrilevante. L'agente non aveva d'altra parte alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà; se intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile di gravi sanzioni penali e amministrative. Inoltre il rapporto di controllo del __________ è stato allestito sull'apposito formulario ufficiale e reca il suo nome. In tali circostanze, il fatto che esso non porti la sua firma non ne inficia assolutamente la validità.

Va peraltro rilevato che, prima dell'avvio della procedura ricorsuale, la ricorrente aveva formulato delle osservazioni all'indirizzo dell'UMOE in merito all'infrazione che gli era stata contestata, senza eccepire alcunché in merito all'accertamento operato dalla guardia di confine sulla base dei fogli di lavoro, né contestare espressamente che F__________ avesse lavorato in Svizzera nei suddetti giorni del mese di gennaio 2006 (v. osservazioni trasmesse il 15 marzo 2006 all'UMOE).

Stante tutto quanto precede e posto che la ricorrente non ha fornito alcun elemento a suo discarico, essa non può essere prosciolta dall'addebito mossole dall'autorità di prime cure.

  1. Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa.

In effetti, la mancata notifica costituisce un'infrazione grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati e, indirettamente, ostacola l'osservazione del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul nostro territorio, di lavoratori provenienti dall'UE.

  1. Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 97 e 98a OG; 1 e 5 ALC; 6, 7, 9 e 10 LDist; 6 ODist; 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1, 3, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

.

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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