Incarto n. 52.2006.211
Lugano 23 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2006 di
RI 1, , RI 2, , entrambi patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 30 maggio 2006 (n. 2656) del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato dai ricorrenti e da L__________ contro la risoluzione 22 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 1 aveva inflitto a RI 1 una multa di fr. 10'000.– per violazione della legge edilizia cantonale;
viste le risposte:
5 luglio 2006 del Consiglio di Stato;
26 luglio 2006 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 19 febbraio 2004 il municipio di CO 1 ha negato alla RI 2 la licenza edilizia per installare due servizi igienici all'interno di un edificio ubicato nella zona agricola (part. 760), di cui è proprietario RI 1;
che la decisione, impugnata sin davanti al Tribunale federale (STF 2.9.2005, inc. n. 1A.287/2004), è cresciuta in giudicato;
che in occasione di un sopralluogo effettuato all'insaputa del proprietario il 10 novembre 2005, l'ufficio tecnico comunale ha constatato che nel fabbricato erano stati installati dei servizi igienici non autorizzati (un gabinetto, un urinario, un lavabo e una doccia);
che il 23 novembre 2005 il municipio ha notificato alla RI 2 c/o RI 1 un atto denominato ordine di sospensione lavori comprensivo del divieto di utilizzo e rapporto di contravvenzione in materia edilizia, mediante il quale:
alla RI 2 (e per essa al signor RI 1 nella sua funzione di amministratore delegato) è ordinata la sospensione immediata dei lavori di realizzazione dei servizi igienici all'interno dello stabile al mappale n. 760, specificando che l'ordine era comprensivo del divieto di utilizzo
(...)
(...)
è intimato rapporto di contravvenzione per la violazione materiale della legge edilizia e si assegna un termine perentorio di 15 giorni per l'inoltro di eventuali giustificazioni scritte.
che la RI 2, prevenuta in contravvenzione, ha eccepito la sua punibilità in qualità di persona giuridica, contestando nel contempo le modalità degli accertamenti esperiti e negando la presenza di servizi igienici;
che, richiamato il rapporto di contravvenzione, il 22 dicembre 2005 il municipio ha inflitto al signor RI 1 nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2 una multa di fr. 10'000.– per la violazione della LE;
che contro la predetta decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato la RI 2, RI 1 e L__________;
che con giudizio 30 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando la multa;
che, negata la legittimazione attiva a L__________ in quanto estraneo al procedimento, il Governo ha ritenuto provata l'infrazione addebitata a RI 1 e giustificata la sanzione inflittagli;
che contro il suddetto giudizio governativo la RI 2 e RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato insieme alla multa, asserendo che:
l'intera procedura contravvenzionale sarebbe nulla perché le prove sono state assunte illegalmente;
la RI 2 non è punibile (art. 46 cpv. 3 LE);
la multa non indica inequivocabilmente se la multa è stata inflitta al padre (RI 1) oppure al figlio (L__________);
il municipio avrebbe comunque dovuto dapprima sincerarsi delle competenze e delle responsabilità dei singoli amministratori della RI 2;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di CO 1, con argomenti che verranno semmai discussi nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 43 PAmm), l'uno in quanto multato, l'altra in quanto responsabile solidalmente del pagamento della multa, è certa;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato senza istruttoria, sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm);
che le prove invocate dai ricorrenti non appaiono invero necessarie a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio;
che le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE);
che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE);
che la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa ( art. 46 cpv. 3 LE); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;
che le persone giuridiche non sono perseguibili; sono tuttavia solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio delle loro mansioni (art. 46 cpv. 4 LE);
che il procedimento di contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore dell'infrazione (denunciato) di un rapporto, che deve indicare le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui l'infrazione si è perfezionata, nonché le norme di legge o di regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC); al prevenuto (denunciato) va offerta l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art. 147 cpv. 2 LOC);
che, accertata l'esistenza dell'infrazione, il municipio infligge la multa al trasgressore (art. 148 cpv. 1 LOC); nella decisione devono fra l'altro essere richiamati: (a) il rapporto di contravvenzione e (b) i motivi della multa;
che il rapporto di contravvenzione, sebbene non soggiaccia ad esigenze eccessive in fatto di precisione, deve comunque chiaramente indicare, specificandone le ragioni, la persona (fisica) contro la quale l'autorità intende procedere;
che, nella misura in cui serve a definire preliminarmente il quadro dell'infrazione addebitata al prevenuto in modo da permettergli di esercitare i suoi diritti di difesa, il rapporto di contravvenzione presenta infatti analogia con un atto di promozione dell'accusa;
che, in concreto, il rapporto di contravvenzione del 23 novembre 2005 è stato notificato alla RI 2 c/o RI 1;
che dal rapporto di contravvenzione non si evince affatto che il municipio intendesse procedere contro una determinata persona (fisica); esso si limita infatti ad indicare che è intimato rapporto di contravvenzione per la violazione materiale della legge edilizia;
che dal fatto che al rapporto di contravvenzione fosse abbinato un ordine di sospensione dei lavori impartito a RI 1 nella sua qualità di amministratore delegato della RI 2, lo stesso ricorrente RI 1 non doveva necessariamente dedurre che il municipio intendesse anche aprire un procedimento contravvenzionale nei suoi confronti, in quanto presunto autore dell'infrazione riscontrata;
che dal fatto che municipio abbia intimato il rapporto di contravvenzione alla RI 2, istante in licenza, anziché a lui personalmente, in quanto proprietario dell'opera nella quale è stato riscontrato l'abuso edilizio, RI 1 poteva infatti anche dedurre che l'autorità comunale non intendesse, almeno per il momento, procedere nei suoi confronti, limitandosi anzitutto ad appurare quali fossero le responsabilità all'interno della società;
che intimando genericamente il rapporto alla RI 2, il municipio ha, di fatto, avviato la procedura di contravvenzione a carico della società; non poteva, di conseguenza, infliggere la controversa sanzione RI 1, poiché non gli aveva preliminarmente intimato a titolo personale il rapporto di contravvenzione, offrendogli la possibilità di inoltrare delle osservazioni ;
che la multa successivamente inflitta a RI 1 nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2, carica che peraltro non ricopre più dal lontano 1997, deve dunque essere annullata già per violazione di una formalità essenziale di procedura (cfr. STA 31.7.98 n. 52.98.121 in re L. SA consid. 3);
che il municipio, oltre ad esperire accertamenti in spregio alle più elementari regole di procedura, ha peraltro omesso di appurare il quadro preciso delle responsabilità effettive all'interno della società, dando per scontato che l'installazione dei servizi igienici senza autorizzazione fosse da ascrivere a disposizioni impartite da RI 1, nella sua veste di presidente della RI 2;
che il ricorso va dunque accolto, annullando la multa e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 46 LE, 147, 148 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 22 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 10'000.–
1.2. la decisione 30 maggio 2006 (n. 2656) del Consiglio di Stato.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario