Incarto n. 52.2006.21
Lugano 21 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2006 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 20 dicembre 2005 (n. 6215) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 9 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
19 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) RI 1 (1968), di nazionalità tailandese, si è sposata il 22 maggio 2000 nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico H__________ (1921).
Autorizzata a ricongiungersi con il consorte in Svizzera a seguito del matrimonio, l'insorgente è giunta sul suolo elvetico il 13 maggio 2001 ed è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 30 agosto 2006.
b) Nel mese di gennaio 2005 H__________ ha lasciato l'appartamento coniugale di ; nell'aprile 2005 egli ha trasferito il proprio domicilio a B__________.
Interrogata il 14 settembre 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato di non avere praticamente più avuto notizie del marito dal gennaio 2005, quando era scomparso in Tailandia, e che nonostante egli si fosse rifatto vivo in aprile, egli era partito definitivamente alla volta del canton __________ ancora nel corso quel mese.
Il 30 ottobre 2005, la ricorrente ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di , tra l'altro, di essere intenzionata ad avviare una procedura di separazione dal marito e che si sarebbe trasferita nel frattempo presso conoscenti a M.
B. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 9 novembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 31 gennaio 2006 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di gennaio 2005, della vita in comune con il marito, senza che vi fossero elementi atti a ritenere possibile una loro riconciliazione. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e conservare il permesso di soggiorno.
Le ha inoltre rimproverato il fatto di non avere notificato, al momento di presentare la domanda di rinnovo del permesso di dimora, che suo marito era già partito alla volta di B__________.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha dapprima respinto la censura di violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla ricorrente, la quale lamentava il fatto che il dipartimento non le aveva trasmesso tutti gli atti in fotocopia dell'incarto che ella aveva richiesto.
In seguito, ha ribadito i motivi addotti dall'autorità di prime cure e ritenuto la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, considerando esigibile il rientro dell'interessata nel proprio paese d'origine.
Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'insorgente non poteva invocare la protezione della vita familiare sancita dall'art. 8 CEDU.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Ribadisce anche in questa sede e per gli stessi motivi la doglianza relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita.
Contesta in seguito di avere contratto un matrimonio fittizio e di richiamarsi al vincolo coniugale in maniera manifestamente abusiva, addebitando la disunione al marito che l'ha abbandonata nel gennaio 2005.
Ritiene il provvedimento contrario in ogni caso al principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In concreto, il 9 novembre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 30 agosto 2006.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).
Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Si può infatti rinunciare a raccogliere le testimonianze di U__________, S__________ e He__________, notificate dall'insorgente in questa sede per riferire sulla propria relazione con il marito , nonché quella di R, volta a illustrare le condizioni in cui ella si trova dopo la partenza del consorte dal domicilio coniugale.
Infatti, come si vedrà in appresso (consid. 5), tali mezzi di prova non sono con tutta evidenza atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per lo stesso motivo (v. sub consid. 2) non è necessario raccogliere nemmeno la testimonianza di D__________ in merito alla telefonata tra l'Ufficio stranieri e la segretaria del legale della ricorrente, con cui si comunicava la facoltà del patrocinatore di visionare l'intero incarto presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
2.1. La garanzia invocata ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti).
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).
Il diritto di essere sentito comprende, tra le altre cose, anche quello di esaminare gli atti (cfr. art. 20 PAmm). Il diritto di consultare gli atti è rispettato quando la parte interessata può prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante prendendo, ove occorre, i necessari appunti e facendo allestire copie a proprie spese, se ciò non cagiona un aggravio eccessivo per l'autorità. Questo diritto non comprende tuttavia quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (STF 2P.120 /2003 del 20 maggio 2003; DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 PAmm, n. 3).
2.2. In concreto, il 14 novembre 2005 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione copia dell'intero incarto concernente la sua cliente, in particolare il verbale di polizia del 14 settembre 2005.
Il giorno successivo il funzionario incaricato ha avvertito telefonicamente la segretaria del legale che non poteva spedire l'intero incarto in fotocopia presso lo studio legale, ma che il patrocinatore aveva comunque la facoltà di visionarlo presso la sede dipartimentale. In ogni caso, il 22 dello stesso è stata trasmessa al legale copia del rapporto di polizia e del verbale d'interrogatorio che egli aveva espressamente richiesto.
Ora, agendo in tale modo, il dipartimento non ha violato il diritto dell'insorgente di consultare i propri atti di causa. Difatti, non le è stata preclusa in alcuna maniera la possibilità di prendere visione della documentazione componente l'incarto.
Se, come sostenuto nel gravame, la ricorrente non ha potuto tutelare convenientemente i propri diritti prima di inoltrare il ricorso al Consiglio di Stato, ciò non è dovuto al rifiuto di spedirle una copia di tutti gli atti di causa, ma al fatto che ella non ha voluto usufruire della possibilità concessale di consultarli presso la sede dell'autorità di prime cure.
A prescindere da quanto precede, va in ogni caso rilevato che dopo l'emanazione del giudizio governativo e prima di inoltrare il ricorso presso il tribunale, RI 1 ha preso visione dell'incarto presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (v. dichiarazione 3 gennaio 2006 della ricorrente, agli atti). Ne discende che anche se si fosse verificata, l'asserita la violazione del diritto di essere sentita sollevata dall'insorgente sarebbe stata comunque sanata in corso di procedura.
Di conseguenza, cadono nel vuoto le censure dell'insorgente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
Ora, dagli atti risulta che il matrimonio dei coniugi __________ è in crisi dal gennaio 2005 e nell'aprile del 2005 il marito dell'insorgente ha trasferito il proprio domicilio da __________ a B__________.
Ritenuto che la separazione tra H__________ e RI 1 dura tuttora e che da circa un anno essi hanno ormai organizzato ciascuno la propria vita autonomamente, si può ritenere che la loro separazione vada considerata definitiva.
In siffatte circostanze non permetterebbe quindi di giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente abbia nel frattempo inoltrato alla Pretura __________ un'istanza volta a ottenere delle misure di protezione dell'unione coniugale.
Sapere poi se la crisi matrimoniale sia imputabile al marito per avere abbandonato la consorte è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.
Visto quanto precede, non è pertanto necessario procedere all'audizione di U__________, S__________ e di He__________, richieste dall'insorgente per riferire sulla sua relazione con il marito Hugo, nonché quella di R__________ per illustrare le condizioni della ricorrente dopo la partenza del consorte dal domicilio coniugale.
5.2. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede in Svizzera regolarmente da circa quattro anni e mezzo. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di media durata. Inoltre ella ha gran parte dei suoi legami sociali e culturali e familiari, tra cui i suoi due figli di primo letto, in Tailandia, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere definitivamente in Svizzera all'età di 32 anni.
Per questi motivi, il suo rientro nel suo paese d'origine non le pone alcun problema di riadattamento.
5.3. Ne discende che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario