Incarto n. 52.2006.176
Lugano 9 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2006 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 3 maggio 2006 (n. 2041) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 16 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
2 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
7 giugno 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 3 giugno 2003 il cittadino turco__________ (1973) si è sposato nel proprio Paese d'origine con __________ (1965), di nazionalità elvetica.
Al fine di vivere insieme alla moglie, il ricorrente è stato autorizzato ad entrare in Svizzera, dove ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 25 settembre 2005. Dalla loro unione, il 7 gennaio 2004, è natan la figlia__________.
b) Con decreto supercautelare 9 agosto 2004 il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, affidando la figlia __________ alle cure della madre e assegnando a quest'ultima l'uso dell'abitazione coniugale. In occasione dell'udienza tenutasi il 23 settembre successivo, il Giudice civile, oltre che a confermare i suddetti provvedimenti, ha stabilito in fr. 700.- il contributo alimentare mensile dovuto da RI 1 in favore della figlia ed ha garantito al medesimo il diritto di rendere visita ad __________ durante un pomeriggio a settimana per alcune ore in forma sorvegliata presso __________ a __________.
B. Il 10 maggio 2005 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la modifica dell'indirizzo sul proprio permesso di dimora annuale. Dopo avere sentito, per il tramite della Polizia cantonale, i coniugi __________ in merito alla loro situazione matrimoniale, la predetta autorità cantonale, con decisione 16 giugno 2005, ha revocato all'istante il permesso di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 luglio 2005 per lasciare il territorio cantonale, rilevando che lo scopo per il quale tale autorizzazione gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di settembre del 2004, della vita in comune con la moglie.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, nonché 8 ODDS.
C. Con giudizio 3 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo, dopo aver proceduto per il tramite della Polizia cantonale a compiere alcuni accertamenti, ha ritenuto che da tempo tra l'insorgente e la moglie __________ non sussisteva più alcuna comunione coniugale. Prevalersene avrebbe costituito un abuso di diritto, tanto più che il 3 agosto 2005 i coniugi __________ avevano inoltrato presso la competente autorità giudiziaria una domanda congiunta di divorzio.
Secondo l'Esecutivo cantonale, il rilascio del permesso di dimora non si giustificava nemmeno tenedo conto della relazione tra il ricorrente e la figlia __________. Oltre a non averle quasi mai reso visita, RI 1 aveva costantemente omesso di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti della medesima. Infine il Governo ha rilevato che con decreto d'accusa del 6 marzo 2006, cresciuto in giudicato, RI 1 era stato condannato per ripetute vie di fatto nei confronti della moglie, manifestando in questo modo un comportamento inaccettabile.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente critica innanzitutto la precedente autorità di giudizio per il modo in cui ha condotto l'istruttoria, senza coinvolgerlo in prima persona. A tale proposito rimprovera alla medesima di avere violato il principio dell'intimità, il diritto di essere sentito oralmente e quello della parità di trattamento. Nel merito sostiene di avere diritto al permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU, in virtù della sua relazione con la figlia__________. Secondo l'insorgente, il giudizio impugnato disattende il principio della proporzionalità, ritenuto oltretutto che la madre ostacolerebbe la sua relazione con la figlia. In via subordinata postula la riduzione della tassa di giustizia messagli a carico dal Consiglio di Stato e l'assegnazione di un'indennità ridotta a titolo di ripetibili. A questo proposito afferma di non poter essere considerato totalmente soccombente di fronte alla precedente istanza di giudizio, dal momento che quest'ultima, seguendo le sue tesi ricorsuali, ha dovuto entrare nel merito delle sue relazioni con la figlia __________ per evadere il gravame.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 19 maggio 2006, il Pretore __________ ha pronunciato il divorzio dei coniugi RI 1 omologando la convenzione comune sugli effetti accessori.
Considerato, in diritto
1.2. In concreto, il 16 giugno 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 25 settembre 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che egli non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda si di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Va rilevato che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora e non procedere alla revoca.
Non esiste infatti nessun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Turchia che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora.
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase). Sennonché, RI 1 non può prevalersi della menzionata disposizione legale, in quanto il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio il 19 maggio 2006, dopo poco meno di tre anni di matrimonio.
Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona risiedente nel nostro paese e titolare di un permesso di domicilio o della cittadinanza elvetica, può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. Ci si può invero chiedere se RI 1 possa richiamarsi all'art. 8 CEDU a seguito del suo legame con la figlia __________, la quale possiede la cittadinanza elvetica. Vi sono in effetti dubbi sul fatto che egli intrattenga una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con la stessa, dal momento che egli continua a non versare a quest'ultima i contributi alimentari cui è tenuto in virtù della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio omologata il 19 maggio 2006 dal Pretore __________. Sia come sia, il quesito non necessita di essere approfondito. In effetti, il gravame va respinto nel merito per i motivi che verranno esposti nel considerando 3.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. La censura è infondata. La procedura amministrativa è retta dalla massima dell'ufficialità, secondo cui - contrariamente a quanto avviene nel processo civile - l'iniziativa, la forma ed il contenuto dell'istruttoria sono di principio lasciati all'autorità competente, che non è vincolata alle domande presentate dalle parti. Il Governo era quindi libero di esperire gli accertamenti che reputava necessari per l'emanazione del suo giudizio, operando nel modo che riteneva più adatto alle circostanze. La scelta di procedere all'interrogatorio della sola __________ quale persona direttamente informata dei fatti, al fine di chiarire quali fossero a quel tempo le effettive relazioni esistenti tra i coniugi non presta il fianco a nessuna critica. Il ricorrente ha in ogni caso avuto modo di partecipare a questo atto istruttorio, formulando le proprie osservazioni in merito a quanto dichiarato dalla moglie in quell'ambito. Circostanza questa che gli ha permesso di esercitare senza alcuna restrizione il proprio diritto di essere sentito, ritenuto che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 117 II 132, consid. 3b pag. 137 e rinvii).
Sotto questo profilo, la procedura adottata dal Consiglio di Stato risulta pertanto immune da critiche. In nessun caso la stessa può inoltre essere considerata lesiva dei diritti della personalità dell'insorgente o del principio di uguaglianza.
In ogni caso, in seguito allo scioglimento per divorzio del matrimonio tra RI 1 e __________, la questione al centro del citato accertamento istruttorio è divenuta del tutto irrilevante per l'esito della presente vertenza. Pertanto, quand'anche il Consiglio di Stato abbia nell'occasione violato i diritti di parte del ricorrente, ciò non basterebbe ancora per annullare il giudizio impugnato.
3.1. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.563/2002 del 23 maggio 2003, riass. in: FamPra.ch 2003 pag. 633, consid. 2.2; sentenza 2A.516/1999 del 16 febbraio 2000, riass. in: AJP 2000 pag. 879, consid. 3b; da ultimo: sentenza 2A.423/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 4.3). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in: FamPra.ch 2002 pag. 112, consid. 3a).
3.2. In concreto, quando RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale, sua figlia __________ aveva meno di 9 mesi. Ella è stata affidata alle cure della madre, la quale esercita sulla medesima l'autorità parentale. Dal canto suo l'insorgente beneficia nei confronti di __________, fino al compimento del suo 4° anno di età, di un diritto di visita limitato e sotto sorveglianza, da esercitare durante un pomeriggio alla settimana, per qualche ora, presso __________ a __________. Dagli atti emerge tuttavia che le sue visite alla figlia (la quale ha ormai poco più di due anni di età) non hanno luogo tutto le settimane e, anzi, sono piuttosto sporadiche, a causa – a suo dire - dell'atteggiamento ostruzionistico di __________ (verbale d'interrogatorio di polizia del 3 giugno 2005, pag. 3).
Dal profilo economico, il ricorrente è tenuto a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 700.- (v. convenzione 15 novembre 2005 sulle conseguenze accessorie del divorzio).
Nel corso dell'udienza 23 settembre 2004 relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale, i coniugi si erano accordati per tale importo e l'insorgente non si era opposto al fatto che dal 1° ottobre 2004 tale somma gli fosse trattenuta direttamente sul suo salario.
Nel settembre 2005 egli si è licenziato dal posto di lavoro. Da quel momento non ha più versato gli alimenti alla figlia, nonostante che in seguito a tale fatto abbia usufruito delle prestazioni fornite dall'assicurazione contro la disoccupazione. Per questo motivo, con decreto 10 marzo 2006 il Pretore __________ ha ordinato la trattenuta del predetto importo dalle indennità di disoccupazione percepite dal ricorrente.
Ne deriva che RI 1, oltre a non esercitare in maniera regolare il suo diritto di visita, non ha nemmeno mai versato spontaneamente il contributo alimentare a cui è tenuto, omettendo in questo modi di far fronte alle proprie responsabilità legali di padre.
3.3. Nelle descritte circostanze, poco importa che le difficoltà nell'instaurare e nel gestire la relazione genitoriale con la figlia siano in una certa misura riconducibili ad un atteggiamento ostruzionistico della madre, come pretende l'interessato. In effetti, il legame del ricorrente con la figlia non può in ogni caso venir considerato come particolarmente intenso nel senso inteso dalla giurisprudenza. L'insorgente non ha infatti dimostrato grande interesse per quest'ultima, né sotto l'aspetto affettivo, né sotto quello economico, né in altro modo. Oltre a ciò, bisogna pure considerare che con il suo comportamento, egli ha avuto modo di interessare le autorità penali svizzere. A causa del suo atteggiamento violento e minaccioso (cfr. verbale d'interrogatorio 3 giugno 2005), con decreto d'accusa 6 marzo 2006 il Procuratore pubblico lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- per ripetute vie di fatto nei confronti di __________. Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha incontrato non poche difficoltà ad inserirsi nella realtà socio-economica ticinese, cambiando a due riprese posto di lavoro e rimanendo per complessivamente quasi un anno senza occupazione nel corso del suo breve soggiorno nel nostro Paese.
Nemmeno gli innegabili, ma comunque non insormontabili, inconvenienti che comporterebbe per l'esercizio del diritto di visita l'eventuale rientro in Turchia permettono di ritenere prevalente il suo interesse privato a rimanere stabilmente in Svizzera.
3.4. In siffatte circostanze, confermando il diniego del permesso di dimora al ricorrente, la sentenza impugnata non appare pertanto lesiva delle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU.
Nulla permette oltretutto di affermare che egli non possa fare rientro nel proprio Paese natio, dove ha vissuto sino all'età di 30 anni e dove vivono tuttora i suoi familiari.
La commisurazione della tassa è censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).
4.2. Nel caso concreto, RI 1 ha chiesto al Governo di annullare la decisione dipartimentale e di rilasciare il permesso di dimora sulla base dell'art. 7 LDDS. Ritenuto che, indipendentemente dalle argomentazioni addotte, il ricorrente è risultato su tutta la linea soccombente dinnanzi all'autorità inferiore, a ragione il Consiglio di Stato gli ha posto a carico la modica tassa di giustizia di fr. 500.-.
Considerata la natura della lite, tale importo rispetta senz'altro il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza ed appare finanche troppo contenuto.
Anche su questo punto, il gravame si rivela infondato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 1, 4, 10, 11 LDDS; 3, 18, 28, 443, 46, 60, 61, PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario