Incarto n. 52.2006.157

Lugano 22 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 maggio 2006 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1

contro

la risoluzione 4 aprile 2006 (n. 1652) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

  • 16 maggio 2006 del Consiglio di Stato,

  • 17 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 19 ottobre 2002 la cittadina dominicana RI 1 (1977) si è sposata in Italia, a __________ (prov. di __________), con il cittadino italiano __________ (1971), titolare di un permesso di domicilio CE/AELS in Svizzera, ottenendo dalle autorità italiane un'autorizzazione di soggiorno;

che dopo avere ottenuto la revoca del divieto di entrata che era stato pronunciato in passato nei suoi confronti per motivi che non è necessario qui evocare, il 26 ottobre 2004 la ricorrente è stata autorizzata a entrare nel nostro Paese per vivere insieme al marito ed è stata posta per tale motivo al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 25 ottobre 2009;

che il 22 giugno 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha minacciato la ricorrente di espulsione, perché a quel momento ella aveva già interessato a più riprese le autorità giudiziarie penali;

che, nel corso del mese di giugno 2005, __________ ha lasciato definitivamente la Svizzera alla volta dell'Italia;

che il 22 agosto 2005, RI 1 ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo nel proprio permesso di dimora, indicando di essersi trasferita da __________ a __________;

che, interrogata il 25 ottobre 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, ella ha dichiarato in particolare di alloggiare presso la sorella e il cognato e di vedere solo di tanto in tanto il marito, senza sapere se e quando egli sarebbe ritornato a vivere in Svizzera;

che, fondandosi sulle premesse emergenze, l'8 novembre 2005 il dipartimento ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza l'8 dicembre successivo per lasciare il territorio svizzero;

che l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese;

che con giudizio 4 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1n sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento;

che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che la ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo di essersi dovuta separare dal marito esclusivamente per motivi professionali e di avere comunque contatti regolari e frequenti con lo stesso, sia in Italia che in Svizzera;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in diritto

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che, in concreto, l'8 novembre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 25 ottobre 2009 di RI 1;

che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG); di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico, qualunque sia la loro cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 Allegato I ALC);

che, tuttavia, come ha recentemente avuto modo di precisare il Tribunale federale, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama in modo manifestamente abusivo ad un legame matrimoniale per poter soggiornare in Svizzera non gode in ogni caso della protezione dell'ALC;

che in questo senso, nel quadro dell'art. 3 Allegato I ALC, è applicabile per analogia la giurisprudenza in materia sviluppata a proposito dell'art. 7 LDDS, concernente i matrimoni tra un coniuge svizzero e una persona straniera (v. DTF 130 II 113, consid. 9 con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali);

che, per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b);

che sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso ai sensi dell'art. 7 LDDS, quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.);

che in questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.);

che è in ogni caso abusivo richiamarsi a un matrimonio per vivere in Svizzera, allorché il coniuge si è durevolmente stabilito all'estero (STF 20 maggio 1999, 2A.238/1999, in re P.S., consid. 2);

che, come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 26 ottobre 2004 per vivere insieme al marito cittadino italiano, allora titolare di un permesso di domicilio CE/AELS;

che il 21 giugno 2005 il marito della ricorrente ha lasciato definitivamente la Svizzera alla volta dell'Italia e da allora egli non è più al beneficio del permesso di domicilio (v. anche verbale d'interrogatorio di polizia 25 ottobre 2005 dell'insorgente);

che in siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito;

che il fatto inoltre che la disunione sarebbe imputabile a ragioni professionali è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a);

che non sono certo le loro asserite visite reciproche in Italia e in Svizzera che permettono di ritenere che i coniugi __________ stanno per ricomporre la comunione coniugale; del resto l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere da una loro futura e ipotetica riconciliazione nel nostro Paese;

che RI 1 risiede regolarmente in Svizzera da circa un anno e mezzo: il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata;

che inoltre ella ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari sia nella Repubblica Dominicana che in Italia, dove risiedeva prima di giungere nel nostro Paese all'età di 26 anni;

che per questi motivi il suo rientro in Patria, oppure in Italia se intende tornare a vivere insieme al marito, non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento;

che, a titolo abbondanziale, va rilevato che la ricorrente non potrebbe invocare l'applicazione dell'art. 17 LDDS, ritenuto che ella non vive più in comunione domestica con un cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio;

che l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I ALC; gli art. 8 CEDU; 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

patr. dall'

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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