Incarto n. 52.2006.124
Lugano 13 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 14 marzo 2006 (no. 1262) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla CO 1 avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di Chiasso sul FU 18/2005 del 4 marzo 2005 (posa del segn. 2.09 "divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare "3.5t" a carico di diverse strade del quartiere Soldini);
viste le risposte:
11 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
12 aprile 2006 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
9 giugno 2006 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 2004 oltre 150 abitanti del quartiere Soldini di Chiasso si sono rivolti al municipio per denunciare i problemi di sicurezza, di inquinamento atmosferico e di disturbo fonico creati dal continuo transito di autoarticolati nella zona, che il vigente PR destina alla residenza. A seguito di ulteriori vicissitudini che non occorre evocare nel dettaglio, il 22 febbraio 2005 il municipio di Chiasso ha quindi risolto l'introduzione delle seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico, pubblicandole sul FU 18/2005 del 4 marzo seguente:
Comparto Quartiere di via Soldini
Via Gen. Guisan intersezione con via 1. Agosto
Via Antonio Chiesa intersezione con via 1. Agosto
Via Antonio Chiesa intersezione con via Milano
Via Grütli intersezione con via Soldini
Via Torriani intersezione con via Soldini
Via Pier Francesco Mola intersezione con via Soldini
Via Guglielmo Tell intersezione con via Soldini
Via Giocondo Albertolli intersezione con via Soldini
Via dei Canova intersezione con via Soldini
Via Carlo Pasta intersezione con via Soldini
In calce alla pubblicazione erano indicati i rimedi di diritto, con l'avvertenza che un'eventuale impugnativa avrebbe avuto effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco. In pratica, l'autorità comunale - fatte salve alcune eccezioni debitamente autorizzate - ha deciso di vietare nel quartiere Soldini la circolazione a tutti i veicoli a motore con rimorchio avente un peso totale superiore a 3.5t (vedi art. 19 cpv. 1 lett. f OSStr), rendendo immediatamente esecutiva tale disciplina.
B. Contro tali misure è insorto davanti al Consiglio di Stato un gruppo di sette imprese attive nel campo delle spedizioni, del trasporto e del commercio con sede nella zona interessata dalla nuova segnaletica (CO 1). Identica iniziativa è stata assunta da una ditta proprietaria di fondi siti all'interno del comprensorio gravato dalle limitazioni (__________).
Sollecitato il conferimento dell'effetto sospensivo alle loro impugnative, le ricorrenti hanno avversato le prescrizioni pubblicate siccome ingiustificate, prive di base legale e lesive del principio di proporzionalità, nonché di numerosi diritti costituzionali, in particolare della libertà economica e della garanzia della proprietà.
C. Con decisione 4 aprile 2005 il Presidente del Consiglio di Stato ha concesso l'effetto sospensivo ai due gravami presentati contro la segnaletica riguardante il quartiere Soldini. La misura provvisionale non è stata impugnata.
D. Il Consiglio di Stato ha statuito nel merito il 14 marzo 2006, respingendo l'impugnativa presentata dalla __________, da un lato, e accogliendo parzialmente ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dalla CO 1, dall'altro.
Narrati i fatti ed individuato nell'art. 3 cpv. 4 LCStr il fondamento delle controverse prescrizioni locali concernenti il traffico, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che i provvedimenti adottati fossero giustificati dalla necessità di limitare adeguatamente l'intenso traffico pesante presente all'interno del comparto residenziale del quartiere Soldini. A salvaguardia del principio di proporzionalità, ha tuttavia reputato che quattro società operanti nella zona (__________) dovessero beneficiare di autorizzazioni eccezionali di transito. Donde la conferma della segnaletica avversata, con l'ingiunzione al municipio di rilasciare una deroga alle predette società.
E. Contro il predetto giudizio governativo, segnatamente avverso il dispositivo che dispone la concessione delle deroghe di transito, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di Chiasso, postulandone l’annullamento.
Il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella misura in cui disattende la vigente pianificazione comunale (PPQS e piano viario) e si fonda su un apprezzamento giuridico erroneo della situazione fattuale. L'autorità di ricorso di prime cure avrebbe trascurato in particolare di considerare che all'interno della zona di PP del quartiere Soldini, nel perimetro delimitato da via Chiesa - via 1° Agosto - via Soldini - via ai Crotti, è già in fase di attuazione la pedonalizzazione di via Guisan prevista dal piano viario. Questa circostanza, oltre al fatto che via __________ è gravata da un "divieto di accesso" posto all'intersezione con via __________, rende impraticabile la deroga a favore della __________ così come prospettata nella pronunzia governativa, la quale vanifica peraltro l'intento di preservare la zona residenziale del quartiere Soldini da tutti gli inconvenienti legati all'odierno traffico pesante che la percorre. D'altra parte, i veicoli della ditta in questione potrebbero tranquillamente raggiungere la loro sede transitando da via __________, dove potrebbe essere predisposta un'adeguata entrata alla proprietà. Questa soluzione sarebbe attuabile, conforme al PR e rispettosa dell'asse pedonale lungo via Guisan.
Secondo l'insorgente, per la __________ vale lo stesso ragionamento di natura pianificatoria svolto in precedenza. La deroga si appalesa peraltro inattuabile, ritenuto che già attualmente gli automezzi pesanti della società devono effettuare molteplici manovre per accedere con difficoltà al magazzino di via __________.
Quanto alle ditte __________, trattasi di società che si sono insediate sul mapp. __________ solo nel 2004. Esse svolgono un'attività incompatibile con la funzione residenziale assegnata al fondo che le accoglie e hanno dato adito a un cambiamento di destinazione non autorizzato, atteso che i vani occupati - in precedenza adibiti abusivamente a coltivazione e deposito di canapa - beneficiano unicamente di una licenza edilizia per essere utilizzati come uffici. Il Consiglio di Stato non poteva dunque rifarsi alla tutela delle situazioni acquisite per imporre al municipio il rilascio di deroghe di transito a loro favore.
F. All’accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti la CO 1, i quali si sono limitati a contestare brevemente le tesi del ricorrente.
Il Dipartimento del territorio, per il tramite dell’ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari, si è rimesso in pratica al giudizio del Tribunale ricordando che in materia di segnaletica stradale il municipio di Chiasso fruisce di delega dipartimentale ed è quindi abilitato ad adottare ogni provvedimento che reputa necessario.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 1 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il Tribunale rinuncia all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente siccome insuscettibili di procuragli la cognizione di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Non occorre in particolare esperire un sopralluogo per visionare una situazione che emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali ed è perfettamente nota al Tribunale per conoscenza diretta. Per il resto, ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'autorità inferiore si potrà se del caso porre rimedio rinviandole la causa per nuovo giudizio previa adeguata sanatoria (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Il comune di Chiasso ha impugnato anche il dispositivo 5 della querelata pronunzia relativo alla suddivisione di spese e ripetibili, contestando in particolare quest'ultimo aggravio. Su questo specifico punto il suo gravame si avvera di primo acchito fondato per le ragioni dianzi esposte, indipendentemente dall'esito delle censure sollevate sul tema cruciale delle deroghe imposte dal Consiglio di Stato.
Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).
Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti adottati dal municipio di Chiasso non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di limitare una certa tipologia di traffico pesante all'interno del quartiere residenziale delimitato a N da via Soldini. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).
3.2. Le controverse prescrizioni locali del traffico mirano all'eliminazione dell'intenso traffico di autoarticolati all'interno della zona residenziale del quartiere Soldini, la cui rete viaria è caratterizzata da semplici strade di servizio e da una futura dorsale riservata al transito pedonale/ciclabile. Lo scopo perseguito dal municipio è quello di ovviare all'inquinamento atmosferico, ai disturbi fonici e alle situazioni pericolose create da una specifica categoria di automezzi pesanti, particolarmente ingombranti, in un comparto territoriale votato all'abitazione che ospita pure una scuola dell'infanzia. L’interesse pubblico che sorregge la posa della segnaletica è pertanto indubbio. Le strade di cui trattasi non sono state concepite né strutturate per essere percorse da autoarticolati come accade attualmente. Né, così impiegate, risultano in sintonia con la pianificazione vigente, segnatamente con il piano del traffico che il Consiglio di Stato ha avvallato il 22 gennaio 2002 nel contesto dell'approvazione del PP del quartiere Soldini (PPQS). La rete viaria all'interno del quadrilatero racchiuso tra via Chiesa, via 1° Agosto, via Soldini e via ai Crotti è infatti consacrata al mero traffico di servizio, con caratteristiche e calibri delle strade predisposti in funzione di questa utilizzazione, mentre l'arteria centrale è addirittura riservata a pedoni e ciclisti.
La decisione di posare i segnali di "divieto di circolazione per rimorchi" con la tavola complementare "3.5t" di principio non presta dunque il fianco a critiche, rivelandosi del tutto corretta anche dal profilo della necessità.
4.1. La deroga è notoriamente un'autorizzazione eccezionale che l'autorità competente può rilasciare qualora la legge le conceda simile facoltà al fine di attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione delle norme a cui è riferita, nei casi particolari in cui l'interesse pubblico - valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla prescrizione cui si intende derogare - non giustifica il sacrificio imposto al richiedente (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, N. 790 ss.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 37 B III a e rimandi). Deroghe possono essere accordate soltanto in casi veramente eccezionali. La situazione del beneficiario deve insomma apparire del tutto straordinaria e tale da giustificare un'applicazione della legge meno rigorosa di quella praticata nei casi normali. Deroghe possono inoltre essere concesse soltanto nei casi in cui l'interesse pubblico non giustifichi il sacrificio imposto al privato. Eccezioni non si giustificano qualora l'interesse pubblico, valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla norma cui si intende derogare, prevale su quello del singolo amministrato.
Questione di diritto è quella a sapere se siano dati gli estremi del caso eccezionale. Rimessa all'apprezzamento dell'autorità è invece quella a sapere quali provvedimenti debbano essere adottati per attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione della legge (RDAT I-1999 N. 21, II-1994 N. 50).
4.2. In materia di segnaletica, eccezioni alle prescrizioni esposte devono essere menzionate su una tavola complementare in applicazione delle disposizioni degli art. 63-65 (cfr. art. 17 cpv. 1 OSStr). La loro collocazione presuppone l'adempimento degli stessi obblighi procedurali sanciti per la posa del segnale che vanno ad integrare. Quanto disposto sulla tavola complementare (ad esempio: "autorizzazione con permesso speciale scritto") costituisce in sostanza la base legale che consente all'autorità, ricorrendo i necessari requisiti di eccezionalità, di concedere deroghe alla prescrizione principale mediante l'adozione di una decisione formale in tal senso (vedi Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, N. 1.2. ad art. 17 OSR; GAAC 1992 N. 41).
4.3. Poste queste premesse, risulta evidente che laddove impone il rilascio di una deroga alla __________ per transitare su via __________, la decisione del Consiglio di Stato risulta inattuabile e lesiva del diritto già solo perché dispone la concessione di un'autorizzazione eccezionale senza la necessaria base legale, atteso che all'intersezione via __________ /via __________ non è prevista alcuna tavola complementare recante la scritta "autorizzazione con permesso speciale scritto" o dicitura simile e il Governo ha omesso di imporne l'esposizione. Agli atti mancano inoltre elementi per valutare se la situazione della __________ - che ha sede in via __________ e che in via __________ possiede un semplice magazzino - presenta effettivamente caratteristiche di straordinarietà tali da giustificare il rilascio di una deroga al controverso divieto di circolazione per rimorchi (attività svolte in via __________, numero e natura dei trasporti, possibilità di far capo ad automezzi pesanti non soggetti alle limitazioni previste, eventuali operazioni di sdoganamento o di altro genere esperibili altrove, ecc.).
Analogo discorso vale per la __________. La deroga prospettata dalla prima istanza di ricorso nel senso di permettere il transito degli articolati in via Chiesa/via Grütli/via Soldini non è ammissibile per assenza di base legale, nonché per il contrasto intollerabile che si verrebbe a creare con il PPQS, segnatamente con la futura zona pedonale prevista proprio a partire dall'incrocio via __________ /via __________ situato a ridosso del mapp. __________ che ospita la società. Stando così le cose, bisogna prioritariamente cercare delle alternative verso E, studiando tutte le possibili varianti di accesso da via __________, ove esiste un'entrata al fondo di ottime dimensioni. Qualora una soluzione in questo senso non fosse oggettivamente concretizzabile, in subordine occorrerà valutare come per la __________ se esistono i presupposti di eccezionalità per il rilascio di una deroga, che in ogni modo potrà essere accordata solo per percorrere via Chiesa e l'estrema parte meridionale di via Grütli.
Quanto alla __________, di recente insediatesi sul mapp. __________ all'intersezione via __________ /via __________, il Consiglio di Stato ha ritenuto in sostanza che pur trovandosi in conflitto con l'utilizzazione residenziale prevista dal pregresso PPQS, entrambe le ditte di trasporti dovessero essere poste al beneficio di una deroga di transito in forza della garanzia della proprietà - intesa quale tutela delle situazioni acquisite - stante l'assenza di una comprovata modifica delle condizioni di utilizzazione dei locali in cui hanno preso sede. Sennonché il Governo non ha svolto alcuna indagine circa il genere di attività ammessa nello stabile al mapp. __________ (segnatamente nell'ala che si affaccia su via dei __________), né ha accertato altrimenti la sussistenza di procedure o licenze edilizie volte ad autorizzare eventuali cambiamenti di destinazione succedutisi nel tempo. A torto, poiché la documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente dimostra che nel febbraio del 2003 il Governo è intervenuto quale autorità di ricorso in materia edilizia confermando un ordine emanato dal municipio di Chiasso al fine di sospendere un'attività abusiva di coltivazione della canapa svolta in alcuni vani dell'edificio, che potevano essere adibiti unicamente ad ufficio (ris. no. 788 del 18 febbraio 2003). Non è detto che si tratti degli stessi locali attualmente occupati dalla __________, ma a fronte di tali accadimenti e in mancanza di adeguate verifiche il Consiglio di Stato non poteva lapidariamente affermare che le due società hanno ripreso senza soluzione di continuità l'attività esercitata in loco da un'altra ditta di trasporti e quindi dovevano beneficiare di una deroga di transito siccome protette dagli effetti della garanzia della proprietà.
Date le circostanze, non si preleva tassa di giudizio. Le ripetibili sono invece poste a carico dei resistenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 5 LCStr; 17, 19, 63-65, 101, 106, 107, 108 OSStr; 5, 10 LALCStr; 24 RLACS; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. i dispositivi 2, 4 e 5 della decisione 14 marzo 2006 (no. 1262) del Consiglio di Stato sono annullati;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione esperiti i necessari accertamenti.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Ogni membro del litisconsorzio guidato dalla __________ verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Intimazione a:
patr. dagli e;
patr. dall'avv.; ; ; Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario