Incarto n. 52.2006.103
Lugano 13 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 marzo 2006 di
RI 1 RI 2, , (rappr. dalla madre RA 1)
contro
la risoluzione 7 marzo 2006 (1096) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la decisione 19 agosto 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha deciso di non rilasciare loro un'autorizzazione di domicilio e ha revocato il loro permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
3 aprile 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
4 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina colombiana RI 1 (1975) è madre di RI 2 (1990), nata dall'unione con un connazionale.
Il 12 gennaio 2000 ella si è sposata nel proprio paese d'origine con il cittadino germanico __________ (1961), titolare di un permesso di domicilio nel cantone Ticino.
Per poter vivere insieme al marito, il 2 febbraio 2000 RI 1 è stata autorizzata a entrare in Svizzera unitamente alla figlia ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato e trasformato nel 2002 in un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 1° febbraio 2008.
Anche RI 2 è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno, di identica durata e scadenza di quello ottenuto dalla madre.
B. Con scritto 27 febbraio 2005, __________ ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno di essersi trasferito il 1° ottobre 2001 con la moglie e la di lei figlia in Colombia, ma che in seguito esse lo avevano abbandonato ed erano rientrate in Svizzera.
Interrogata il 13 luglio 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione famigliare, RI 1 ha dichiarato che, a partire dal 2001, suo marito si assentava sovente dal domicilio coniugale per recarsi in Colombia e che da allora ella e sua figlia RI 2 erano rientrate anch'esse 3 o 4 volte nel paese d'origine con l'intenzione di rimanervi, ma che alla fine avevano preferito continuare a risiedere in Svizzera perché la vita è più sicura. Ha pure affermato che il suo matrimonio era in crisi.
C. Il 19 agosto 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, ritenendo che dal 2001 egli risiedesse prevalentemente in Colombia.
La decisione, fondata sull'art. 9 cpv. 3 LDDS, è stata confermata dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2006 ed è cresciuta in giudicato.
D. Sempre il 19 agosto 2005, il dipartimento ha pure deciso di non rilasciare un permesso di domicilio CE/AELS a RI 1 e alla figlia RI 2, revocando al contempo il loro permesso di dimora CE/AELS.
Fondandosi segnatamente sulle predette dichiarazioni di __________ e sul verbale di interrogatorio di RI 1, l'autorità ha ritenuto che quest'ultima invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio per continuare a soggiornare nel nostro paese in quanto ella non viveva più da tempo una vita coniugale con il marito, residente prevalentemente in Colombia.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 23 e 24 OLCP, la LDDS e l'ODDS.
E. Con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo le impugnative contro di essa interposte da RI 1 e RI 2.
Dopo avere ribadito gli argomenti posti a fondamento della decisione dipartimentale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che RI 1 non potesse prevalersi del rilascio di un permesso di domicilio anche perché non aveva vissuto in comunione domestica con il marito, ininterrottamente, durante 5 anni.
Ha inoltre considerato esigibile il ritorno delle ricorrenti nel paese d'origine.
F. Contro la predetta pronunzia governativa,__________ e RI 2 si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio.
Le ricorrenti hanno sostenuto di avere diritto al permesso richiesto, adducendo di avere vissuto regolarmente e ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni e di essere bene integrate nel nostro paese.
RI 1 ha contestato il proprio verbale di interrogatorio di polizia del 13 luglio 2005, perché dallo stesso non traspare che ella si sarebbe separata definitivamente dal marito soltanto nel febbraio 2005. Ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni rilasciate da suo marito nel 2005 alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione in merito al loro rapporto matrimoniale e alle lunghe assenze dalla Svizzera sarebbero frutto di una mente malata. Ha chiesto di tenere conto che ella lavora e che sua figlia sta per iniziare un apprendistato.
G. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il 13 luglio 2006 le ricorrenti hanno consultato presso il tribunale l'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione concernente __________ e hanno formulato delle osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
1.2. In concreto, il 19 agosto 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS, valido fino al 1° febbraio 2008, di RI 1 e RI 2.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dalle insorgenti è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza che sia necessario procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per quanto riguarda invece la richiesta di RI 1 di essere sentita personalmente, bisogna considerare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 141 e 146).
In ogni modo i diritti di parte delle insorgenti sono stati tutelati, in quanto esse hanno avuto la possibilità dinnanzi al tribunale di consultare gli atti dell'incarto concernenti __________ posti a fondamento della decisione governativa qui impugnata, e si sono pure espresse al riguardo.
2.2. RI 1 si è sposata con un cittadino germanico domiciliato in Svizzera. Per tale motivo, ella è stata posta al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS in virtù delle testé menzionate disposizioni dell'ALC, che disciplinano il soggiorno dei membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente.
RI 2 è invece al beneficio di un identico permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento familiare). Di conseguenza, il destino del suo permesso di soggiorno dipende da quello della madre.
Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3.2. L'art. 23 OLCP dispone che i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
In tal senso, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE e dei suoi familiari. Del resto, come l'art. 23 OLCP, anche l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Il 19 agosto 2005 il dipartimento ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio CE/AELS di __________, in quanto egli ha soggiornato all'estero per oltre sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS). La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2006, che ha rilevato quanto segue (ad F., pag. 5):
"(...) dai timbri apposti sul passaporto del qui ricorrente risulta che egli, dopo aver soggiornato in Colombia dal 13 settembre al 9 dicembre 2001, è ivi ritornato il 14 marzo 2002 e l'unico timbro di uscita risulta essere quello del 12 febbraio 2003. Egli è rientrato in Colombia ancora il 25 maggio 2003 e anche in questo caso vi è un unico timbro di uscita del 5 ottobre 2004. Il 30 dicembre 2004 questi è nuovamente giunto in Colombia, soggiornando all'estero sino ad almeno la fine di gennaio 2005. Con scritto 27 febbraio 2005 il ricorrente ha - sua sponte - comunicato all'Autorità di prime cure che la casa coniugale si trovava dal 1° ottobre 2001 in Colombia, sia di essere intenzionato a riportare la consorte e la di lei figlia, le quali lo avrebbero abbandonato per giungere in Svizzera, in tale paese. Il 22 marzo 2005 egli è rientrato in Colombia, andando a vivere alla casa coniugale in __________, Colombia (...). Malgrado avesse affermato di voler ritornare in Svizzera il 15 settembre 2005, dagli accertamenti esperiti dalla polizia cantonale, risulta che il signor __________, almeno ancora nel mese di novembre 2005, non era rientrato sul suolo elvetico (...). In siffatte considerazioni, risulta pertanto che da svariato tempo il ricorrente trascorre la maggior parte della propria vita principalmente in Colombia nella casa coniugale (come dallo stesso qualificata). La residenza di __________ è quindi unicamente un indirizzo di comodo, ove egli soggiorna per brevi periodi. Come rilevato dal ricorrente medesimo nel proprio allegato ricorsuale (pag. 4, pto 4), nelle sue due lettere (del 27.2.04 e 20.3.05) ha affermato che la sua casa coniugale si trova dal 2001 in Colombia, lasciando intendere di essersi spesso recato colà, anche per periodi lunghi".
Nel proprio gravame, RI 1 contesta che tra la fine del 2001 e il marzo del 2002 suo marito avesse trasferito il centro dei propri interessi all'estero e che si fosse assentato così a lungo e con tale frequenza dalla Svizzera. Ella sostiene che i timbri di entrata e di uscita sul passaporto di __________ non corrispondono alla realtà in quanto non sempre in dogana viene apposto il visto.
Sennonché, l'insorgente non può rimettere in discussione la decisione cresciuta in giudicato relativa a suo marito ed accettata da quest'ultimo. A tale conclusione è peraltro giunta la stessa ricorrente, dopo l'inoltro del ricorso, con le osservazioni che ha formulato il 17 luglio 2006 dopo avere consultato gli atti del marito dinnanzi al tribunale e preso atto che egli non aveva impugnato la risoluzione governativa.
Ritenuto che il permesso di domicilio di __________ è decaduto dal 2001/2002 per avere vissuto prevalentemente all'estero, di riflesso anche il permesso di dimora della qui ricorrente, ottenuto nel 2000 per vivere insieme alla stesso nel nostro paese, da tempo ormai ha perso inesorabilmente di validità.
Già per questo motivo il ricorso dev'essere respinto.
Ma vi è di più.
4.2. Interrogata dalla Polizia cantonale il 13 luglio 2005, RI 1 ha dichiarato, tra l'altro:
"__________ l'avevo conosciuto nel 1997 a __________. Pertanto prima del matrimonio ci siamo frequentati per circa 3 anni. Nell'autunno del 2001 sono nati i primi problemi finanziari e non di coppia. In pratica avevamo problemi a pagare sia l'affitto che le altre normali fatture dell'economia domestica. Ed è in questo periodo che ha iniziato a far viaggi in Colombia e più precisamente a __________ dove soggiornava da miei parenti. Da allora ha soggiornato a più riprese in Colombia, per periodi di due/tre/quattro mesi. Per contro io e mia figlia __________, __________1990, siamo rimaste a __________. (...) È vero che sono tornata in Colombia per tre/quattro volte anche con l'intenzione di rimanervi, con esito però negativo. Sia per me che per mia figlia la vita è molto più sicura in Svizzera; __________ qui si è integrata perfettamente.
(...) D1: Da quanto asserito, a questo momento __________ vive in Colombia e lei a __________. Conferma questo particolare? R1: Sì, confermo. Per quanto concerne __________ vorrei precisare che secondo lui si trova in vacanza in Colombia.(...) D6: Dalla data della vostra unione in matrimonio, mi può precisare il tempo è stata assente all'estero? R6: Ci siamo sposati nel gennaio 2001. Per tutto il 2001 sono rimasta in Svizzera. Nel 2002 sono partita per la Colombia il 20.06.2002 e sono rientrata in Svizzera il 02.09.2002. In seguito sono rimasta in Svizzera sino al 16.06.2003 dove sono nuovamente partita per la Colombia. Sono poi rientrata in Svizzera il 12.09.2003. Il 16.12.2003 sono partita di nuovo per la Colombia rientrando in Svizzera il 14.02.2004. Da questo momento non mi sono più recata in Colombia. Nel 2005 sono partita il 28.06.2005 e sono rientrata in Svizzera il 09.07.2005, il tempo per il matrimonio di mia sorella".
Per quanto concerne mio marito posso solo affermare che sta passando un periodo della sua vita molto difficile, ha grossissimi problemi psicofisici. Ha perso completamente la realtà delle cose, si comporta come un bambino. Nei miei confronti ha assunto un atteggiamento molto aggressivo, tanto è vero che mi ha già picchiata. Stessa sorte per mia figlia. È diventato molto permaloso e irascibile. Mi rincresce molto che la nostra relazione si è così guastata, in quanto __________ mi aveva dato veramente molto dal punto di vista umano. Purtroppo viaggiare in Colombia lo ha cambiato in peggio.(...) Letto, confermo e firmo (...)".
Inoltre, nel proprio ricorso, RI 1 ha ribadito che, durante il periodo in cui era al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, non ha regolarmente vissuto la propria vita coniugale nel nostro paese dal momento che suo marito risiedeva in Colombia (v. anche le sue osservazioni del 17 luglio 2006). Ora, su questo aspetto, giova ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare abusivo, da parte della persona straniera, richiamarsi a un matrimonio contratto per vivere in Svizzera, allorché il proprio coniuge si è durevolmente stabilito all'estero (STF 2A.238/1999 del 20 maggio 1999, consid. 2).
La ricorrente contesta il proprio verbale d'interrogatorio. Ella lamenta il fatto che dal verbale in parola non traspare con la necessaria evidenza che il suo matrimonio sarebbe in crisi solo dal febbraio 2005. Sennonché, va osservato che la critica rivolta al verbale in parola non è di rilievo nel caso specifico, in quanto non è suscettibile di influire sull'esito della causa per i motivi addotti in precedenza.
4.3. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.
Ne consegue che da tempo è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato dal Governo, la posizione della ricorrente non può essere tutelata sul piano giuridico.
5.1 RI 1 risiede regolarmente da cinque anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Colombia, dove è nata, è cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni.
Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Bisogna inoltre rilevare che la sua attuale autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
5.2. Per quanto concerne il permesso di soggiorno di RI 2 (1990), esso dipende dal destino di quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e figlia. Non è inoltre dato a vedere come RI 2, la quale ha nel frattempo concluso la scuola dell'obbligo, non possa riadattarsi alla realtà del suo paese d'origine, dove viveva prima di giungere in Svizzera insieme alla madre e dove si è spesso recata da quando ha ottenuto il permesso di dimora. Si può pertanto ritenere che ella, tornando a vivere in Colombia dove ha trascorso la sua infanzia, non si troverà confrontata con insormontabili difficoltà di adattamento.
In siffatte circostanze, non può entrare in considerazione nemmeno il rilascio di un permesso di domicilio alle interessate, ritenuto che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata si sono verificati prima del termine quinquennale che dà la facoltà di ottenere siffatta autorizzazione.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata alla madre, in quanto sua rappresentante legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC; 23 OLCP; 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario