Incarto n. 52.2006.101
Lugano 24 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 marzo 2006 (no. 1101) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 1° dicembre 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
vista la risposta 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 gennaio 2002 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B;
che il 22 ottobre 2005 l'insorgente ha circolato alla guida dell'autovettura "__________" targata TI __________ ad una velocità accertata con apparecchio radar di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su un tratto stradale dove vige il limite di 50 km/h;
che a seguito di questa infrazione commessa nell'abitato di __________, con decreto di accusa 28 novembre 2005 il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre a tassa e spese di giudizio, per violazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr; tale sanzione è cresciuta in giudicato incontestata;
che preso atto di tale condanna, il 1° dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 22 dicembre 2005 al 21 marzo 2006 incluso), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali F, G e M; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC;
che, adito dall'interessato, con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendolo adeguato all'infrazione commessa; il Governo ha peraltro escluso che il periodo di revoca potesse essere frazionato a piacimento del ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza di poter depositare la licenza durante il tempo libero;
che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm; il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che nel caso di specie il ricorrente non contesta la revoca in quanto tale, né la sua durata, invero corrispondente al minimo previsto dalla legge (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) per il genere di violazione di cui si è reso autore (grave eccesso di velocità in abitato; DTF 124 II 475 consid. 2);
che l'insorgente, autista presso un'impresa di costruzioni, si limita a postulare un frazionamento del periodo di revoca, in modo da poter depositare la licenza durante il tempo libero, segnatamente le vacanze;
che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii);
che la revoca limitata ai periodi di vacanza come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore, ancorché durante il solo tempo dedicato al lavoro (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.);
che la legge, segnatamente l'art. 16c cpv. 2 LCStr per le infrazioni gravi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura;
che l'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento limitatamente al tempo libero; nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c);
che il Tribunale federale ha d'altronde stabilito che non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine);
che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto; tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16c cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 e 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Intimazione a:
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terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario