52.2005.99

Incarto n. 52.2005.99

Lugano 20 novembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 marzo 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 2 marzo 2005 (n. 948) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 gennaio 2005 con cui il Laboratorio cantonale ha adottato nei suoi confronti provvedimenti amministrativi in materia di denominazione specifica di prodotti vitivinicoli;

viste le risposte:

30 marzo 2005 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;

31 marzo 2005 del Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale;

5 aprile 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è attivo nella produzione vitivinicola. Per motivi suoi che non occorre approfondire, egli ha deliberatamente classato i propri vini nella seconda categoria di qualità (categoria 2) giusta la legislazione federale e cantonale in materia di agricoltura, rispettivamente di derrate alimentari.

Durante un'ispezione effettuata nel maggio del 2004, la Commissione federale per il controllo del commercio dei vini ha rinvenuto presso le cantine del ricorrente a __________ alcune centinaia di bottiglie di vino rosso recanti alternativamente le seguenti etichette:

2002 __________, Vino da Tavola, Vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal mio vigneto di __________, 75 cl;

2002 Riserva __________, Vino da Tavola, Vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal mio vigneto di __________, 75 cl;

2002 Riserva __________, Vino da Tavola, Vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal mio vigneto di __________, 37.5 cl.

A seguito di questo accertamento, il Laboratorio cantonale ha avviato un procedimento amministrativo e contravvenzionale nei confronti di RI 1. Sentito l'interessato, con decisione 19 gennaio 2005 l'autorità cantonale ha adottato per finire i seguenti provvedimenti a partire dalla vendemmia 2004:

· obbligo di completare la caratterizzazione del proprio prodotto, aggiungendo alla denominazione "vino da tavola" un'indicazione della provenienza geografica conforme alla legge (ad esempio "della Svizzera italiana");

· divieto di utilizzare l'indicazione geografica "__________", toponimo iscritto a RF e riservato ad un vino DOC.

Nel contempo, il Laboratorio cantonale ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 250.- in applicazione dell'art. 48 cpv. 1 LDerr per aver messo in commercio del vino con caratterizzazione non conforme. RI 1 ha impugnato quest'ultima sanzione davanti alla Pretura penale, mentre ha adito il Consiglio di Stato per contestare le misure di natura amministrativa.

B. Con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

Rifiutata l'assunzione delle prove offerte e negata la necessità di sospendere il procedimento in attesa delle conclusioni penali, nel merito l'autorità di ricorso di prime cure ha ricordato che a norma di legge i vini della categoria 2 nella quale il ricorrente ha inserito i propri prodotti devono recare obbligatoriamente la denominazione specifica "vino da tavola", completata con l'indicazione della provenienza geografica. Il toponimo "__________" utilizzato da RI 1 non rientra tra quelli ammessi per i vini della categoria 2, trattandosi di un'indicazione (nome di un podere) riservata esclusivamente ai vini con denominazione d'origine controllata, appartenenti alla categoria 1. Donde la fondatezza dei provvedimenti amministrativi emanati dal Laboratorio cantonale, atteso che l'inclusione volontaria dei vini nella categoria 2 operata dall'insorgente impone che egli abbia a rispettare tutti i criteri di denominazione previsti dalla legge per questa specifica qualità di prodotto.

Il Governo ha inoltre respinto le censure proposte dal ricorrente circa la validità del regolamento cantonale concernente l’attribu-zione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004 (R-DOC). La normativa cantonale è conforme alla legislazione federale di rango superiore, la quale non viola né la libertà economica, né il principio della parità di trattamento.

C. Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, unitamente ai dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione 19 gennaio 2005 del Laboratorio cantonale.

L'insorgente ha postulato in via preliminare di sospendere il giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale in atto, avente carattere pregiudiziale.

Nel merito, il ricorrente ha ribadito in sostanza che l'indicazione d'origine geografica "__________" non viola il divieto d'inganno istituito agli art. 18 LDerr e 19 ODerr. Sull'etichetta delle bottiglie non è riportata la dicitura "denominazione di origine controllata", per cui il riferimento al podere di provenienza del prodotto non sarebbe atto a trarre in inganno il consumatore circa la qualità del vino messo in commercio. Neppure il divieto previsto dall'art. 19 cpv. 1 lett. g ODerr di caratterizzare le derrate alimentari con indicazioni o presentazioni che possano dare origine a confusione con definizioni protette secondo la legislazione cantonale sarebbe stato infranto. Nella misura in cui la legislazione ticinese riserva l'utilizzo di denominazioni geografiche, di località e di toponimi esclusivamente ai vini DOC (art. 2 R-DOC), essa sarebbe inapplicabile stante la forza derogatoria del diritto federale, che disciplinerebbe ormai in maniera esaustiva l'uso di tali denominazioni.

D'altra parte, l'art. 372 cpv. 2 ODerr posto a fondamento del giudizio impugnato, non vieterebbe di caratterizzare i vini di categoria 2 con un'indicazione d'origine, purché essa sia veritiera. Una diversa interpretazione di tale normativa trascenderebbe i limiti del divieto d'inganno sancito dall'art. 18 LDerr e violerebbe la libertà economica dei produttori che non intendono soggiacere agli standard qualitativi fissati dalla legislazione federale e cantonale in materia di denominazione di origine controllata.

Il divieto e l'ordine impartiti dal Laboratorio cantonale nei confronti del ricorrente sarebbero in ogni caso sprovvisti di base legale, poiché non si inserirebbero fra i provvedimenti espressamente contemplati dagli art. 28-30 LDerr.

D. Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nella propria decisione senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione sono pervenuti sia il Laboratorio cantonale che la Sezione dell'agricoltura, i quali hanno avversato le tesi del ricorrente richiamandosi agli argomenti già esposti innanzi alla precedente istanza.

E. Con sentenza 22 gennaio 2007 la Pretura penale ha confermato la multa di fr. 250.- che il Laboratorio Cantonale aveva inflitto a RI 1. Adito dal soccombente, il 31 maggio 2007 la Corte di diritto penale del Tribunale federale ne ha rigettato l'impugnativa, confermando a sua volta la sanzione applicata dall'autorità cantonale per le violazioni alla LDerr accertate nel maggio del 2004.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LALDerr; RL 6.2.1.1.). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm).

1.2. Ritenuto che le misure amministrative contenute nella risoluzione impugnata non si fondano sull'art. 24 LDerr (ispezione e controllo) e non costituiscono nemmeno un provvedimento giusta gli art. 28-30 LDerr, il termine di ricorso viene determinato in base al diritto cantonale (cfr. i combinati disposti degli art. 55 cpv. 1 e 2 e contrario e art. 53 LDerr; DTF 124 IV 307 consid. 4) e non - come sostenuto dal ricorrente - secondo l'art. 55 cpv. 2 LDerr, norma che prevede un termine di ricorso di dieci giorni. Con questa precisazione, il gravame, tempestivo siccome inoltrato entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 46 cpv. 1 PAmm, è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Il 31 maggio 2007 il Tribunale federale ha statuito in maniera definitiva sulla sanzione penale irrogata all'insorgente, confermandola appieno. La domanda del ricorrente volta ad ottenere una sospensione del giudizio di questo tribunale in attesa della conclusione del procedimento penale è quindi divenuta priva di oggetto.

  2. In sostanza, il Laboratorio cantonale ha imputato al ricorrente di aver violato gli art. 18 LDerr e 19 cpv. 1 lett. g ODerr (divieto di inganno, con particolare riferimento all'utilizzo di indicazioni e presentazioni suscettibili di dare origine a confusione con definizioni protette), nonché 372 cpv. 2 ODerr (denominazione scorretta di vini appartenenti alla categoria 2).

Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la nuova ODerr del 23 novembre 2005 (RS 817.02) e altre disposizioni di applicazione della LDerr volte ad adeguare il diritto svizzero alle norme europee in materia di igiene nel settore alimentare. Per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 2 lett. f nODerr ha ripreso i contenuti dell'art. 19 cpv. 1 lett. g vODerr, mentre i principi racchiusi nell'art. 372 vODerr sono stati traslati nell'art. 9 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche, entrata in vigore contemporaneamente alla nODerr (RS 817.022.110). Dal profilo materiale, le norme che il ricorrente avrebbe infranto e le sanzioni ad esse connesse sono rimaste immutate. Non occorre quindi approfondire se alla fattispecie sia applicabile il nuovo o il vecchio diritto, poiché in assenza di una lex mitior l'insorgente non ne trarrebbe in ogni modo alcun giovamento. Dato che sia il Laboratorio cantonale, sia il Consiglio di Stato, hanno applicato il vecchio diritto, altrettanto farà questo Tribunale, tanto più che di principio una persona va giudicata sulla scorta dell'ordinamento vigente al momento in cui sono state commesse le irregolarità che le vengono rimproverate.

  1. Giusta l'art. 18 della legge sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (LDerr; RS 817.0), la qualità pubblicizzata, come anche tutte le altre indicazioni sulla derrata alimentare devono corrispondere ai fatti (cpv. 1). La pubblicità, la presentazione e l'imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il consumatore (cpv. 2). In particolare, sono considerate ingannevoli le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l'origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare (cpv. 3). Queste disposizioni erano precisate nell'art. 19 vODerr (odierno art. 10), il quale vietava in particolare indicazioni o presentazioni di ogni genere suscettibili di originare confusione con definizioni protette dalle normative vigenti in materia di DOP e IGP.

Riprendendo principi e classificazioni proprie della legislazione agricola (cfr. art. 64 LAgr e 10 ss. Ordinanza sul vino, abbr. OVino; RS 916.140), la vODerr suddivideva i vini in tre categorie. Alla categoria 1 erano assegnati i vini con denominazione di origine controllata, alla categoria 2 i vini con denominazione di provenienza ed alla categoria 3 i vini senza denominazione di origine controllata o di provenienza (art. 367 cpv. 1 lett. a-c vODerr = art. 7 Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche). Dal canto suo, l'art. 372 vODerr (marginale: denominazione specifica) indicava che per i vini della categoria 1 poteva essere usata, invece della denominazione specifica "vino", l'origine geografica (cpv. 1). Il vino della categoria 2 doveva invece recare la denominazione specifica "vino da tavola", completata con l’indicazione della provenienza geografica. Identiche esigenze sono attualmente imposte dall'art. 9 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche.

Le nozioni di denominazione d'origine controllata (riservata al vino di categoria

  1. e di denominazione di provenienza (assegnata al vino di categoria 2) sono definite nell'Ordinanza sul vino. Giusta l'art. 11 cpv. 1 di tale ordinanza la denominazione di origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che provengono da un'area determinata geograficamente quale un cantone, una regione, un comune, una località, uno château o un podere (lett. a), adempiono i requisiti minimi della categoria 1 sanciti dall'art. 14 cpv. 2 della medesima ordinanza (lett. b) e soddisfano infine le esigenze supplementari stabilite dai cantoni, che definiscono almeno i criteri previsti dall'art. 11 cpv. 1 lett. c cifre 1-7 (delimitazione delle zone di produzione, tipi di vitigno, metodi di coltivazione, tenori naturali minimi in zucchero, resa massima per unità di superficie, tecniche di vinificazione, analisi ed esame organolettico). Secondo l'art. 12 cpv. 1 OVino, la denominazione di provenienza designa invece uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.
  1. In concreto, il ricorrente ha declassato le proprie uve inserendole volontariamente nella categoria 2 (cfr. art. 55 cpv. 2 lett. i RALAgr) ed ha commerciato il vino ricavatone utilizzando un'indicazione ammessa unicamente per i prodotti della categoria 1. Come illustrato al considerando precedente, la legislazione federale non consente tuttavia di qualificare i vini della categoria 2 con una indicazione d'origine geografica. Tale caratterizzazione è riservata ai vini DOC, prodotti cioè con uve della categoria 1. La denominazione dei vini rinvenuti nelle cantine del ricorrente viola dunque il chiaro disposto dell'art. 372 cpv. 2 vODerr, in quanto non identifica il vino prodotto con un'indicazione di provenienza geografica ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 OVino. Contrariamente a quanto afferma RI 1, il chiaro tenore letterario dei suddetti disposti non consente di ritenere che i vini prodotti con uve della categoria 2 possano essere identificati con un'indicazione d'origine geografica.

  2. L'insorgente ritiene tuttavia di non aver indotto in inganno i consumatori. A torto.

Sulla questione si è infatti già chinato lungamente il Tribunale federale (vedi STF 31 maggio 2007, consid 3.2.), annotando che l'etichetta con la quale il ricorrente ha commerciato il suo vino indica un podere () quale luogo di provenienza del vino stesso. Tale indicazione non è compatibile con quanto ammesso dal diritto federale per un vino di categoria 2. Con ciò - rileva l'Alta Corte federale - è palese l'utilizzo ingannevole della denominazione, che induce il consumatore medio a ritenere il vino con la denominazione "" un vino a denominazione di origine controllata, quando in realtà si tratta di un prodotto di 2.a categoria a denominazione di provenienza. La denominazione adottata dal ricorrente è dunque oggettivamente atta a trarre in inganno il consumatore medio, suscitando in lui false concezioni circa la qualità del vino acquistato (DTF 124 II 398 consid. 3b).

D'altra parte, la decisione del legislatore federale di riservare le indicazione di origine geografica ai vini di categoria 1 è perfettamente in linea con il diritto europeo e non viola la libertà economica del ricorrente, al quale non è di certo preclusa la facoltà di commerciare i propri prodotti nel rispetto delle denominazioni riservate ai vini della categoria 2 da lui stesso prescelta per qualificarli.

Ritenuto che la risoluzione del Laboratorio cantonale non è stata resa in applicazione del R-DOC, ai fini del presente giudizio non occorre esaminarne la conformità per rapporto al diritto federale di rango superiore.

  1. L'insorgente sostiene che le misure amministrative applicate nei suoi confronti sono sprovviste di base legale.

Secondo la giurisprudenza federale (DTF 124 IV 311 consid. 4 c/a e bb), gli organi cantonali di controllo in materia di derrate alimentari agiscono in qualità di funzionari della polizia giudiziaria (cfr. art. 50 cpv. 4 LDerr; 2 RALDerr). Essi non svolgono soltanto una funzione coadiuvante nell'esecuzione della legge. Laddove il rispetto della LDerr lo esige, dispongono di un potere decisionale che si estende oltre i casi e i provvedimenti espressamente previsti agli art. 24, 27 e 28-30 LDerr. Le disposizioni concretamente adottate dal Laboratorio cantonale si avverano dunque legittime nella misura in cui sono atte ad impedire l'utilizzo futuro di indicazioni contrarie al divieto d'inganno sancito dall'art. 18 LDerr, divieto di cui l'autorità cantonale di controllo è tenuta a garantire il rispetto (cfr. DTF 124 II 398 consid. 3b).

  1. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 24, 27, 28, 31, 40, 50, 55 LDerr; 19, 367, 372 vODerr; 3 LALDerr; 2, 3 RALDerr; 7 ss. Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; art. 64 LAgr; 11, 12, 14 Ordinanza sul vino; 3, 7, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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