Incarto n. 52.2005.64
Lugano 3 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 2 febbraio 2005 (n. 480) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 dicembre 2004 con cui la Sezione della circolazione gli ha vietato di condurre veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato;
vista la risposta 9 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
preso atto delle osservazioni 4 aprile 2005 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1
B. Verso le ore 0.15 del 22 aprile 2004 RI 1 era alla guida del proprio veicolo diretto in Italia allorquando è stato fermato al valico di confine di Stabio-Gaggiolo e sottoposto all'esame dell'alito. Astretto al prelievo del sangue, gli è stata riscontrata un'alcolemia compresa tra 2.08 e 2.51 %o.
A seguito di questi avvenimenti, il 27 maggio 2004 l'autorità cantonale gli ha fatto divieto di guidare sul territorio elvetico a tempo indeterminato, in via preventiva e cautelativa, per sospetta dedizione al bere, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso ____________________.
C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale rassegnato da __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, con decisione 2 dicembre 2004 la Sezione della circolazione ha confermato la misura di sicurezza in essere, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di novembre 2005. La riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti
D. Il 2 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le censure invano sollevate davanti al Consiglio di Stato.
L'insorgente annota in particolare di non aver mai potuto prendere visione del rapporto peritale posto a fondamento della controversa misura di sicurezza e rimprovera all'istanza inferiore di non aver minimamente esaminato le argomentazioni addotte nel gravame. A suo parere, il buon comportamento tenuto in generale da quando lavora in Svizzera, la necessità di effettuare più volte al giorno il tragitto Varese-__________ e le severe pene subite per le due infrazioni commesse nel contesto della circolazione stradale avrebbero dovuto indurre le autorità competenti a maggior indulgenza. Il giudizio impugnato sarebbe d'altronde arbitrario laddove conferma la durata del periodo di prova senza considerare gli effetti del provvedimento preventivo disposto nei suoi confronti a partire dal 22 aprile 2004.
F. Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.
G. Il 18 marzo 2005 il tribunale ha messo a disposizione del ricorrente il referto di __________, dandogli modo di pronunciarsi a riguardo. Con scritto 4 aprile 2005 RI 1 ha contestato le conclusioni del perito, sottolineando che dagli esami medici ai quali si è sottoposto non risulta oggettivamente alcun indizio di dedizione al bere.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La fattispecie va quindi esaminata alla luce del vecchio diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Il vizio è stato tuttavia sanato da questo tribunale, innanzi al quale l'insorgente ha avuto modo di esprimersi in modo congruo e completo dopo aver ottenuto copia integrale del referto peritale.
La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 ss.). L'autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).
Secondo il diritto federale, l'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (cfr. art. 45 OAC). La Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia, prevede dal canto suo che il conducente di un autoveicolo è tenuto a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti la circolazione stradale nel Paese nel quale guida (art. 8). Ne segue il ricorrente, quale titolare di una licenza di condurre estera che ha commesso un delitto di guida in stato di ebrietà in Svizzera, è di principio sanzionabile dal profilo amministrativo in base alle stesse norme applicabili ai detentori di una patente svizzera, con la differenza che nei suoi confronti la revoca del documento - sia essa d'ammonimento o di sicurezza - è sostituita da un divieto di guidare su territorio elvetico.
4.2. Il ricorrente circola in Svizzera con una certa regolarità da una decina d'anni ed in questo lasso di tempo relativamente breve è già stato oggetto di due misure amministrative per aver commesso infrazioni alle norme del traffico qualificate come delitti. Come accennato in narrativa, nel 2003 gli è stato infatti inflitto un divieto di circolazione di cinque mesi per aver guidato in un grave stato di ebrietà ed essere incorso in un incidente. È stato riammesso a condurre nel nostro paese il 29 luglio 2003.
Il 22 aprile 2004, trascorsi neppure nove mesi dalla scadenza della precedente misura amministrativa, il ricorrente ha nuovamente guidato sotto il forte influsso di bevande alcoliche, inducendo la competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità al volante. Giustamente, poiché al contrario di quanto sembra supporre l'insorgente, una simile iniziativa non dipende dagli esiti dei procedimenti penali che vengono normalmente avviati a seguito di violazioni più o meno gravi alle norme del traffico; basta che in relazione ad accadimenti recidivanti come quelli verificatisi la notte del 22 aprile 2004 nasca il giustificato sospetto che un conducente non è idoneo alla guida e possa quindi costituire un pericolo per la sicurezza del traffico. Nel contesto di un provvedimento di sicurezza come quello in esame, il fatto che RI 1 abbia subito sanzioni pecuniarie gravide di conseguenze dal profilo economico e debba guidare per raggiungere più comodamente il posto di lavoro si avvera quindi del tutto irrilevante. La misura amministrativa adottata nei suoi confronti è volta a tutelare la sicurezza del traffico in funzione di una sua supposta inidoneità alla guida. Su quest'ultima valutazione ed il conseguente divieto di circolazione a tempo indeterminato che ne deriva non possono certamente influire la mancanza di precedenti di altra natura o le circostanze invocate nel gravame, suscettibili di essere considerate tutt'al più nella commisurazione di un provvedimento di ammonimento che qui non è in discussione.
4.3. Le autorità inferiori hanno fondato la controversa misura amministrativa sulle risultanze della perizia allestita il 14 novembre 2004 dallo psicologo __________ in base ad un ampio ventaglio di elementi di giudizio (informazioni e dati clinici concernenti il ricorrente, esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da test e questionari di stampo psicologico).
All'insorgente viene principalmente rimproverato "un consumosmodato occasionale in un potus di base a carattere sociale " ritenuto problematico a causa soprattutto di un "atteggiamento di scarsa critica". A mente del perito, questo genere di abusi "non consente purtroppo di ritenere realmente e costantemente garantita l'idoneità alla guida sicura". L'inabilità alla guida è pertanto da ricondurre innanzitutto ad un consumo smodato, seppure sporadico, di bevande alcoliche. A questo fattore, particolarmente allarmante se si considerano le gravi alcolemie riscontrate (2.02 - 2.46 %o nel 2003; 2.08
Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. II referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Sotto questo profilo, le argomentazioni esposte nel gravame, orientate sull'assenza di dati oggettivi comprovanti una dipendenza dall'alcol, non possono trovare favorevole accoglienza. Come ben spiega l'esperto, il 60% delle persone in giovane età con abuso etilico (dipendenti o no) è asintomatico a livello epatico. L'insorgente dimentica peraltro di essere risultato positivo agli esami esperiti il 28 ottobre 2004, dai quali è emersa un'elevazione della CDT indicativa di un consumo alcolico abitualmente importante.
Considerati i gravi abusi compiuti dal ricorrente, il suo atteggiamento scarsamente critico e la mancanza di capacità di contenere il proprio consumo, va riconosciuto uno stato di dipendenza da sostanze alcoliche ai sensi del diritto della circolazione stradale tale da giustificare la misura di sicurezza qui impugnata. Alla luce di questi presupposti e tenuto conto del fatto che due reati di assoluta gravità sono stati commessi nello spazio di poco più di un anno, la riammissione alla guida non prima del mese di novembre 2005 appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare a tal fine. D'altra parte, se le circostanze avessero permesso di irrogare a RI 1 una semplice misura di ammonimento, egli non avrebbe comunque potuto sperare di essere riammesso alla guida in tempi più brevi. II diritto svizzero in vigore fino alla fine del 2004, di gran lunga più indulgente di quello attuale, prevedeva infatti un periodo minimo di revoca di un anno se entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà il conducente guidava nuovamente in tale stato. Secondo la prassi delle competenti autorità amministrative, la grave recidiva specifica di cui si è reso autore nell'anno seguente alla decadenza del divieto scontato nel 2003 gli avrebbero di certo precluso di circolare in Svizzera per almeno 18 mesi (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2461).
Per questi motivi,
visti gli artt. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis e 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2, 45 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
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Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario