Incarto n. 52.2005.394
Lugano 17 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 di
RI 1 rappr. dalla madre L__________, a sua volta rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 8 novembre 2005 (n. 5289) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 9 settembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
6 dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina dominicana L__________ (1972), entrata in maniera irregolare in Svizzera il 12 agosto 1993, si è sposata il medesimo giorno a __________ con il cittadino elvetico M__________ (1973).
A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso di dimora, successivamente di domicilio e, il 12 ottobre 2000, la nazionalità svizzera per naturalizzazione agevolata. Dal 2001 vive separata dal marito.
B. L__________ è madre di RI 1, nato il 1° settembre 1989, che ha riconosciuto come proprio figlio solo il 24 dicembre 1999. Egli risiede nella Repubblica Dominicana presso i nonni materni A__________ e P__________.
Con decisione 16 febbraio 2001, confermata dal Consiglio di Stato il 28 marzo successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di L__________ volta a ottenere il ricongiungimento familiare con RI 1 in Svizzera, considerandola tardiva.
Per lo stesso motivo, un'identica domanda depositata il 12 marzo 2003 è stata respinta dal dipartimento il 21 luglio seguente.
C. a) Il 22 luglio 2005 P__________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, che suo nipote RI 1 fosse autorizzato a entrare e a risiedere nel nostro Paese per vivere presso la madre L__________.
Ella ha motivato la domanda con il fatto che il medico aveva ordinato sia a lei che a suo marito riposo assoluto in quanto anziani e malati e che pertanto, a causa delle loro precarie condizioni di salute, essi non erano più in grado di occuparsi di RI 1.
b) Il 9 settembre 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di RI 1 e di non rilasciargli un permesso di dimora, ritenendo il ricongiungimento tardivo e non dettato da circostanze oggettive.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
D. Con giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare, perché non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento.
Secondo il Governo, le condizioni di salute dei nonni materni non sarebbero di una gravità tale da impedire loro di occuparsi del nipote, tanto più che egli ha raggiunto un'età che gli consente una maggiore indipendenza e necessita di minori attenzioni.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere autorizzato a entrare in Svizzera per essere posto al beneficio di un permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
Chiede che la domanda di ricongiungimento familiare venga decisa con spirito positivo, umanità e diligenza, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Ritiene che, rispetto alle precedenti domande di ricongiungimento familiare del 2001 e 2003, le condizioni per riunirsi con sua madre siano finalmente adempiute perché i nonni materni, a causa della loro salute precaria, non sarebbero più in grado di occuparsi di lui.
Pone inoltre in evidenza di avere sempre mantenuto con sua madre un legame intenso e vivo tramite reciproche visite regolari.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).
Al momento, determinante, della richiesta del permesso di soggiorno per vivere con la madre cittadina svizzera, __________ aveva 15 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. In tali circostanze, può rimanere indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare se la relazione tra L__________ e il figlio RI 1 sia stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d).
Valgono per analogia i principi appena esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).
Ora, non è la prima volta che viene chiesto al dipartimento che RI 1 possa riunirsi con la madre nel nostro paese. Le sue precedenti domande del 5 gennaio 2001 e del 12 marzo 2003 sono state a ragione respinte in quanto il ricongiungimento era stato richiesto tardivamente, madre e figlio vivendo separati da quasi dieci anni.
Con l'istanza inoltrata il 22 luglio 2005, è stata questa volta invocata una modifica delle relazioni esistenti. I nonni materni non sarebbero più in grado di occuparsi di RI 1 a causa delle loro precarie condizioni di salute e della loro età avanzata: A__________ (1927) soffre di cardiosclerosi con HA e arterosclerosi cerebrale, P__________ (1944) di cardiopatia ipertensiva (v. i certificati medici 21 maggio 2005 allegati alla domanda).
Ora, a prescindere del fatto che nulla è dato a sapere sulla prognosi e sui disturbi da loro accusati, se non che è stato genericamente raccomandato loro riposo assoluto, non è comunque dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni siano tali da impedire a RI 1 di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana, da costringerlo a raggiungere la madre in Svizzera, unico legame che ha nel nostro paese, e inserirlo in un ambiente con un sistema culturale diverso dal suo, per poi trovarsi confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista scolastico e in seguito professionale. Non è certo la presenza in Ticino di una nutrita comunità dominicana che permette di ritenere il contrario.
Non va dimenticato nemmeno che RI 1 è ormai prossimo alla fine della scuola dell'obbligo. Si può quindi ritenere che egli non necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre i nonni materni sono stati in grado fino ad oggi di occuparsi dello stesso e nulla le impedisce di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, visti i modesti bisogni di custodia del nipote ormai in età adolescenziale (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).
Non porta poi a diversa conclusione il fatto che madre e figlio abbiano sempre tenuto regolarmente dei contatti, in quanto è del tutto naturale che essi mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.
Da quanto precede, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto L__________ ad avviare una pratica di ricongiungimento familiare con RI 1 se non, verosimilmente, la volontà di porlo al beneficio di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.
Si deve dunque concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati dal 1993. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di RI 1 risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a L__________ di continuare a mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora.
In questo senso, nella misura in cui la Convenzione sui diritti del fanciullo è applicabile nel caso concreto, il diritto invocato dall'insorgente a considerare la domanda di ricongiungimento familiare con spirito positivo, umanità e diligenza non appare pertanto violato (art. 10 n. 1 della menzionata convenzione).
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario