Incarto n. 52.2005.338
Lugano 21 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 (no. 4600) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 agosto 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi;
vista la risposta 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1963, è un cittadino italiano residente a __________, che da anni lavora in Svizzera quale autista di torpedoni senza essere mai incorso in sanzioni amministrative per violazioni alle regole del traffico.
B. Il 27 febbraio 2005, verso le ore 0630, RI 1 è incappato in un incidente della circolazione mentre stava percorrendo alla guida della vettura di una conoscente il raccordo autostradale che porta alla semiautostrada __________. Stando alle sue dichiarazioni verbalizzate dagli agenti di polizia accorsi in loco, verso le ore 0530 è partito da __________, dove aveva trascorso la nottata in compagnia di amici. Giunto in territorio di __________ ha lasciato la __________ per dirigersi verso __________, allorquando si è addormentato nell'affrontare una curva piegante a destra. Invaso il terrapieno, si è risvegliato, ha sterzato sulla destra onde riportare il veicolo sulla strada ma non è più riuscito a riprenderne il controllo, andando a cozzare a due riprese contro il guidovia laterale prima di arrestarsi in mezzo alla carreggiata. La polizia gli ha sequestrato sul posto la licenza di condurre svizzera, intimandogli nel contempo un divieto di circolare su territorio elvetico in relazione all'ulteriore possesso di una patente di guida italiana.
Preso atto di quanto accaduto, il 14 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di un provvedimento amministrativo, dandogli comunque facoltà di guidare in attesa della decisione di sua competenza.
Dal canto suo, con decreto di accusa 29 marzo 2005 il Ministero pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, proponendo la sua condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. L'interessato non ha impugnato la sanzione penale, che è quindi passata in giudicato incontestata, ma ha inoltrato osservazioni alla diffida di revoca della licenza di condurre, contestando in particolare di essere stato vittima di un colpo di sonno.
C. Preso atto dei rilievi formulati da RI 1 e delle conclusioni del procedimento penale, l'11 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre del nominato per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa 29 marzo 2005 pronunciato dal Ministero pubblico. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
E. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, ribadendo di non aver guidato in stato di inattitudine e di essere incorso nell'incidente a causa di una rottura meccanica. Il principio secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata agli accertamenti esperiti in sede penale non gli sarebbe opponibile, dato che non è cognito di questioni giuridiche e all'epoca non era assistito da un legale. L'addebito di aver circolato in stato di spossatezza è stato peraltro fermamente contestato con tempestività negli scritti indirizzati alla Sezione della circolazione, segnatamente in quelli di risposta alla diffida di revoca nella quale l'autorità non aveva indicato l'esito di eventuali procedimenti penali tra gli elementi suscettibili di influire sulla sua decisione. Nel caso concreto sarebbe pertanto lesivo del principio della buona fede non scostarsi dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità penale, tanto più che il verbale annesso al rapporto di polizia è stato firmato sotto costrizione e non contiene quanto effettivamente dichiarato dal ricorrente, a mente del quale la perdita di padronanza del veicolo è stata cagionata da un guasto meccanico. A comprova di questa tesi RI 1 chiede l'audizione dei due agenti che sono intervenuti sul luogo dell'incidente e stilato il relativo rapporto, così come del meccanico che ha ispezionato il veicolo due giorni prima del sinistro constatando che la testina del braccio oscillante anteriore destro era usurata.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio precisate in appresso, non occorre procedere all'assunzione delle prove testimoniali notificate dal ricorrente siccome insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 27 febbraio 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 27 febbraio 2005 il Ministero pubblico ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, proponendo che fosse condannato alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale
Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
4.2. Secondo la giurisprudenza resa in applicazione del vecchio diritto, colui che si pone alla guida in uno stato di spossatezza compromette gravemente la sicurezza della circolazione (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr; Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkerhrsrechts, n. 2318) incorrendo in un delitto (art. 91 cpv. 2 LCStr). Lo stesso dicasi per il conducente che si mette al volante di un veicolo sapendo che si trova in un precario stato di sicurezza (Schaffhauser, op. cit., n. 2317). Nel caso in esame, non v'è quindi dubbio che dal profilo amministrativo il ricorrente abbia commesso un'infrazione grave giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr per la quale, in assenza di precedenti, risulta obbligatorio revocargli la licenza di condurre per la durata di tre mesi, ovvero il minimo sancito dalla legge. Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti del tutto conforme al diritto in vigore e rispettosa del principio della proporzionalità.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 29, 90, 91 LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Intimazione a:
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terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario