Incarto n. 52.2005.328

Lugano 21 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 20 settembre 2005 (n. 4488) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 agosto 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

  • 13 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il cittadino turco RI 1 (1978) è giunto il 28 agosto 2002 in Italia, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno quale richiedente l'asilo.

Il 10 maggio 2003 il ricorrente si è sposato a Como con la cittadina italiana E__________ (1969), titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.

Per poter vivere insieme alla moglie nel nostro Paese, il 3 settembre 2003 il ricorrente è stato autorizzato a entrare in Svizzera ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 2 settembre 2008. L'appartamento coniugale è stato notificato nel comune di S__________.

Nel 2004 E__________ ha acquisito la cittadinanza elvetica.

B. a) Nel febbraio 2005 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il proprio arrivo con la moglie a __________, chiedendo la modifica dei dati relativi al suo indirizzo.

b) Interrogata il 27 aprile 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, E__________ ha dichiarato che non viveva più insieme al marito dall'agosto del 2004 e che per il momento non intendeva riprendere la vita in comune.

A sua volta interrogato l'11 giugno 2005, __________ ha confermato che il suo matrimonio era in crisi dal mese di agosto precedente, ma che continuava nonostante tutto a vivere prevalentemente con sua moglie a __________, anche se l'ultimo mese lo aveva trascorso presso amici.

Il 18 giugno 2005 la polizia ha pure interrogato il cittadino italiano D__________, il quale ha dichiarato di avere una relazione sentimentale con E__________ da circa un anno e di vivere in comunione domestica con lei dal lunedì al venerdì, essendo costretto a rientrare in Italia ogni fine settimana perché è titolare di un permesso per confinanti. Nel contempo ha negato che RI 1 abitasse ancora con la moglie.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 19 agosto 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 20 settembre 2005 per lasciare il territorio elvetico.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 23 e 24 OLCP, la LDDS e l'ODDS.

C. Con giudizio 20 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che l'interessato si richiamasse in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni contenuto per i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale l'annullamento e in via del tutto subordinata il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per nuovo giudizio.

Ritiene che la separazione dalla moglie sia solo momentanea. Pone in evidenza che non è stata avviata alcuna procedura di separazione o di divorzio, che ha ancora i suoi effetti personali nell'appartamento coniugale e che ha inoltrato al Consolato generale d'Italia una domanda di naturalizzazione per ottenere la cittadinanza italiana. Sostiene pure di vedere la consorte regolarmente e contesta che ella conviva stabilmente con l'amante. Secondo il ricorrente, non si può pertanto considerare che egli invochi il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva; ancor meno che egli abbia contratto un matrimonio fittizio.

Sostiene inoltre di essere ben integrato professionalmente e di avere sempre mantenuto una buona condotta durante il suo soggiorno in Svizzera.

Adduce di non potere rientrare nel suo paese d'origine per motivi politici, ma neppure in Italia dove era titolare di un permesso di soggiorno prima di giungere in Svizzera.

Contesta pure il fatto che il dipartimento, ordinandogli di lasciare il territorio elvetico, abbia travalicato il suo potere decisionale in quanto il suo allontanamento doveva essere limitato al territorio cantonale ticinese.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 9 novembre 2005, il ricorrente ha prodotto dinnanzi al tribunale copia di un certificato medico, che attesta che egli necessita di cure psichiatriche continuative.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 19 agosto 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS di RI 1 valido fino al 2 settembre 2008.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Come si vedrà in appresso (consid. 5.2.), non è necessario procedere all'audizione di E__________ in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

  1. Occorre preliminarmente rilevare che il dipartimento non ha revocato il permesso di dimora al ricorrente per avere concluso un matrimonio fittizio, bensì perché egli si richiamerebbe in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni contenuto.

Di conseguenza, cadono nel vuoto le censure dell'insorgente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.

  1. Il 3 settembre 2003 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora quinquennale CE/AELS per avere sposato una cittadina comunitaria domiciliata in Svizzera.

Il 30 novembre 2004 sua moglie ha acquisito la cittadinanza svizzera per naturalizzazione, pur conservando quella italiana.

Il ricorrente può pertanto invocare nel caso concreto l'applicazione sia dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) sia della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

  1. 4.1. L'ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico, qualunque sia la loro cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 Allegato I ALC).

Tuttavia, come ha già avuto modo di precisare il Tribunale federale, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama in modo manifestamente abusivo ad un legame matrimoniale per poter soggiornare in Svizzera non gode in ogni caso della protezione dell'ALC. In questo senso, nel quadro dell'art. 3 Allegato I ALC, è applicabile per analogia la giurisprudenza in materia sviluppata a proposito dell'art. 7 LDDS, concernente i matrimoni tra un coniuge svizzero e una persona straniera (v. DTF 130 II 113, consid. 9 con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

4.2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto se un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4.3. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS), ciò che non è il caso nella presente fattispecie per i motivi addotti al considerando 4.1.

  1. 5.1. Come enunciato in narrativa, RI 1, il quale era entrato in Svizzera il 3 settembre 2003 per ricongiungersi con la moglie a S__________, il 1° febbraio 2005 si sarebbe trasferito a __________.

Su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la Polizia cantonale ha interrogato il ricorrente e sua moglie nonché D__________ allo scopo di accertare quale fosse la situazione sentimentale dei coniugi RI 1.

Il 27 aprile 2005 E__________ ha - tra l'altro - dichiarato:

"(...) Dopo un po' di tempo le cose tra me e lui non andavano bene e quindi ci siamo separati. In pratica non abitiamo più assieme dall'agosto dell'anno scorso. Nonostante questo però i nostri rapporti sono rimasti buoni. Lui lavora sempre da__________ ed abita da un amico a P__________. Ho ancora dei contatti con lui. Quando ho bisogno di qualche cosa posso fare affidamento su di lui. Capita anche che venga a trovarmi presso il distributore che gestisco.

Domanda: per quale motivo, quando vi siete iscritta a __________ aveva dichiarato che c'era anche il marito? Risposta: quando mi sono notificata, in municipio ci ero andata da sola ed avevo detto al segretario comunale che ero separata. Il segretario mi diceva allora di riferire a di notificare il cambiamento di indirizzo. Poi è stato RI 1 che si è recato in municipio e si è iscritto anche lui.

Faccio presente che sono stata io ad allontanare RI 1 da casa perché, come detto la convivenza era diventata difficile. Lui se ne andava di casa a malincuore e lo ha fatto solo perché gliel'ho chiesto io. Più volte mi ha esortato di ritornare sui miei passi e riprenderlo in casa. Per il momento comunque non è la mia intenzione. Se poi le cose tra noi dovessero cambiare, non si può mai dire (...)".

Dal canto suo, l'11 giugno 2005 RI 1 ha in particolare affermato:

"(...) Domanda: attualmente lei dove abita? Risposta: abito a __________ con mia moglie. Succede però che a volte lei vuole restare da sola ed allora mi trasferisco presso amici per qualche giorno. Tutte le mie cose però sono a __________ (...).

Domanda: è sicuro di abitare a __________ con sua moglie. Le facciamo presente che sua moglie ci ha dichiarato che vi siete separati e che lei, attualmente abita a P__________ presso amici. E questo già dall'agosto dell'anno scorso. Cosa dite in merito? Risposta: Effettivamente dal mese di agosto 2004 tra noi sono nati dei problemi. È successo che a volte io ho dormito anche in albergo. Prevalentemente però abito con lei e, come detto prima, quando vuole restare sola, vado dagli amici.

Da parte della Polizia mi viene contestata questa dichiarazione perché mia moglie, in data 27 aprile, a verbale ha dichiarato che noi non viviamo più assieme e che è stata lei ad allontanarmi da casa poiché la convivenza tra di noi si era fatta difficile. Lei ha dichiarato che tra noi ci sono ancora rapporti di amicizia, ma niente più.

Domanda: Le chiediamo nuovamente di indicarci dove abita attualmente. Risposta: In questo ultimo mese ho abitato da amici. Posso dire che l'ultima volta che ho dormito a __________ è stato appunto circa un mese fa. Da questa sera ritorno a __________ con lei.

Voglio aggiungere che io sono innamorato di mia moglie e l'ho sposata perché le voglio bene e non per convenienza. Le nostre culture purtroppo sono diverse e per questo fatto tra di noi sono nati dei problemi. E quando questi problemi si fanno vedere, io la lascio sola per un po' di tempo".

Il 18 giugno 2005 è stato interrogato D__________:

"Domanda: conferma che ha una relazione con __________ E__________? E se sì, da quando? Risposta: Effettivamente abbiamo una relazione da circa un anno. Lei è sposata, ma il suo matrimonio era in crisi. Ci siamo conosciuti perché lavoravamo assieme e poi tra noi è nata una relazione. In pratica posso dire di vivere con lei da quando lei si è trasferita a __________ con suo figlio. Voglio fare una premessa nel senso che io ho un permesso di frontaliero e che tutti i sabati e le domeniche rientro in Italia. Mi fermo a dormire da lei solo durante la settimana, dal lunedì al venerdì. Non è affatto vero che suo marito Mehmet abita con lei. Posso dire che a casa di E__________ c'è ancora la sua roba e che lei è rimasta in buoni rapporti con lui. Prima che lei si trasferisse a __________ lui, ogni sabato rientrava a casa, ma nulla più. Rientrava perché come detto prima, lui ha lì ancora tutta la sua roba. Non sono in grado di dire dove RI 1 abiti (...)".

Bisogna inoltre rilevare che dinnanzi al tribunale il ricorrente conferma di non vivere più stabilmente con sua moglie, segnatamente dal gennaio 2005, e che la consorte intrattiene una relazione extraconiugale con D__________ (ricorso ad 3).

5.2. Alla luce delle predette emergenze, si deve ammettere che la separazione dei coniugi RI 1 non può essere considerata semplicemente temporanea.

Né porta a diversa conclusione il fatto che il ricorrente contesti ora la dichiarazione rilasciata da D__________ sul fatto che non sarebbe vero che quest'ultimo ha iniziato a convivere stabilmente con sua moglie. Egli ammette infatti che il suo matrimonio è da tempo in crisi e che la consorte ha una relazione sentimentale con un altro uomo. Sapere poi se la crisi matrimoniale sia imputabile alla moglie è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Non permette poi di giungere a conclusioni più favorevoli per l'insorgente il fatto che egli manterrebbe buoni rapporti con la moglie, avrebbe ancora i suoi effetti personali nell'appartamento coniugale e che non sarebbe pendente la procedura di divorzio. Egli non può pretendere infatti che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà della moglie di ricomporre un giorno non ancora ben definito la comunione coniugale. In questo senso, si può pertanto prescindere dal procedere all'assunzione della moglie dell'insorgente volta a dimostrare che non sarebbe esclusa una loro riconciliazione in un futuro ancora non ben definito.

5.3. In siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale almeno dal gennaio 2005, se non addirittura dall'agosto 2004, si può ritenere che il ricorrente si appelli al proprio matrimonio con la moglie al solo scopo di continuare a risiedere in Svizzera. La posizione del ricorrente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.

  1. RI 1 risiede da circa due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata.

La sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua residenza, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Anche il semplice fatto che egli non avrebbe mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno nel nostro paese non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lui più favorevole.

Il ricorrente pone in evidenza di essere scappato nel 2002 dalla Turchia e di non potervi rientrare. Ora, sapere se egli possa ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera perché il suo rientro nel Paese d'origine non sarebbe effettivamente esigibile per motivi politici non è un aspetto che può essere vagliato in questa sede, il tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di procedura. A prescindere del fatto che egli dispone comunque di un valido passaporto rilasciato dalle autorità turche, va rilevato che prima di giungere in Svizzera l'insorgente era al beneficio di un permesso di soggiorno in Italia quale richiedente l'asilo e non rende verosimile l'impossibilità di ripristinarlo, tenuto pure conto che avrebbe avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana.

Nemmeno il certificato del suo medico psichiatra versato agli atti per la prima volta dinnanzi al tribunale, peraltro dopo lo scambio degli allegati, permette di mutare il presente giudizio.

Esso attesta genericamente che il ricorrente necessita di cure psichiatriche continuative. Non è comunque dato a vedere come l'insorgente non possa continuare il trattamento a partire dall'estero oppure in Patria o in Italia, dal momento che anche in questi paesi vi sono medici specializzati in questo ambito.

A torto infine sostiene che il dipartimento ha travalicato i propri limiti decisionali non limitandosi ad allontanarlo dal territorio cantonale come prevede l'art. 12 cpv. 3 LDDS. Giova infatti ricordare che egli non ha ottenuto un permesso di dimora annuale giusta la LDDS, ma un permesso quinquennale CE/AELS sotto l'egida dell'ALC e che in questo caso è previsto l'allontanamento dal territorio svizzero in caso di revoca dell'autorizzazione di soggiorno (art. 24 OLCP; RS 142.203).

  1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).

  1. Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita coniugale.

  2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti l'ALC e gli art. 4, 7 LDDS; 24 OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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