Incarto n. 52.2005.309

Lugano 17 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1

contro

la risoluzione 30 agosto 2005 (n. 4155) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 luglio 2005 (ST 177) con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rifiuta di rilasciarle un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di rinnovarle il permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 23 settembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;

  • 28 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il 9 agosto 1999 la cittadina __________ RI 1 (1964), entrata in Svizzera il 14 maggio precedente tramite un visto turistico della durata di 90 giorni per rendere visita alla sorella e al cognato, ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino turco, titolare di un permesso di domicilio, N__________ (1962). Le nozze sono state celebrate il 15 ottobre 1999 a __________.

Il 25 ottobre 1999, l'insorgente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la propria partenza, a fine mese, alla volta di __________ (Ucraina) dove vivevano i suoi figli __________o (27 maggio 1984) e di __________m (24 aprile 1987), nati da un precedente matrimonio.

b) Rientrata in Svizzera il 19 aprile 2000 per vivere insieme al marito, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 aprile 2005. L'appartamento coniugale è stato notificato in via __________ a __________.

L'8 dicembre 2000, è stata raggiunta nel nostro paese da __________o e __________m, posti anch'essi al beneficio di un permesso di dimora di identica durata di quello della madre.

La ricorrente lavora dal 1° ottobre 2002 come barista presso __________ a __________.

c) Il 15 febbraio 2005, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione, valido a partire dal 1° aprile successivo, per un appartamento di 3 locali e mezzo adibito ad abitazione famigliare per 3 persone in via __________ a __________.

Il 7 aprile 2005 N__________, il quale soggiornava dal 2001 a __________, è stato autorizzato dal locatore ad alloggiare nell'appartamento intestato alla moglie.

B. a) Il 14 aprile 2005, RI 1 ha chiesto al dipartimento il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, perché da cinque anni era coniugata con un cittadino straniero titolare di un permesso C e soggiornava regolarmente nel nostro paese.

La richiesta è stata estesa anche in favore del figlio __________m, a quel momento ancora minorenne.

b) Interrogato il 10 maggio 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, N__________ ha in particolare dichiarato che da circa 2 anni, a parte qualche visita un paio di volte la settimana, non sussisteva praticamente più alcuna relazione con sua moglie e di avere trasferito il proprio domicilio a __________ per motivi amministrativi.

Analogamente interrogata il 2 giugno 2005, RI 1 ha dal canto suo dichiarato, tra le altre cose, che non vi erano più progetti con suo marito per formare una famiglia, motivo per cui ha deciso di vivere separata dallo stesso e di non opporsi se egli avesse chiesto il divorzio, sebbene continuasse a raggiungerlo a __________ una o due volte la settimana per cenare o dormire insieme.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 7 luglio 2005 (ST 177) il dipartimento ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a RI 1 e di non rinnovarle il suo permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza il 31 agosto 2005 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale il permesso di soggiorno le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con il marito, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS, 8 e 11 ODDS.

Con separata decisione (ST 178), il dipartimento ha respinto pure la domanda relativa a __________m __________, rilevando che egli aveva ottenuto il permesso di dimora unicamente per ricongiungersi con la madre in Svizzera e non in maniera indipendente.

C. Con giudizio 30 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale (ST 177), respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 (dispositivo n. 2).

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi RI 1, considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, il fatto di essersi appellata a suo tempo al connubio per conservare il permesso di soggiorno e ottenere ora un'autorizzazione di domicilio. L'autorità ha inoltre ritenuto tutto sommato esigibile il rientro nel Paese d'origine dell'interessata.

Il Governo ha per contro accolto il ricorso inoltrato da __________m __________ in quanto egli era divenuto maggiorenne prima dell'emanazione del provvedimento adottato dal dipartimento e non più sotto l'autorità parentale della madre. Ha quindi rinviato gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione (dispositivo n. 3).

  1. Contro il dispositivo
  2. 2 della predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via del

tutto subordinata, chiede che il suo permesso di dimora venga rinnovato, non da

ultimo per motivi umanitari.

Sostiene che la separazione era dovuta unicamente a motivi professionali e che suo marito era tornato a vivere insieme a lei in tempi non sospetti già nel febbraio 2005 e aveva dato la disdetta per l'appartamento di __________ ben prima dell'emanazione della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Inoltre contesta la validità del suo interrogatorio di polizia, oltre a quello di suo marito.

Sottolinea di essere integrata nel tessuto socioprofessionale del cantone e che il suo rientro in __________ sarà problematico in quanto si sentirà disadattata a seguito del suo lungo soggiorno in Svizzera. Rileva pure che la decisione la costringerà a separarsi dai figli, i quali erano entrati nel nostro paese per ricongiungersi con lei e che, essendo ora maggiorenni, potranno verosimilmente continuare a vivere in Svizzera al beneficio di un permesso di soggiorno indipendente dal suo.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 4 ottobre 2005 la ricorrente ha chiesto di replicare. A tale domanda non è stato dato seguito alla domanda per i motivi che verranno esposti più avanti.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Va preliminarmente rilevato che il presente gravame verte unicamente sul dispositivo n. 2 della risoluzione governativa impugnata, che conferma la decisione del dipartimento di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1.

Il ricorso concernente __________m è stato infatti accolto dal Consiglio di Stato, che ha rinviato gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione, in quanto egli era già maggiorenne quando il dipartimento ha adottato il provvedimento litigioso e il suo permesso ottenuto nell'ambito del ricongiungimento familiare non seguiva più il destino di quello della madre. Su questo punto (dispositivo n. 3) la risoluzione governativa è cresciuta in giudicato.

1.2. Ferma questa premessa, in materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.3. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).

1.4. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ (o l'allora __________) dal quale potrebbe scaturire un diritto a un permesso di domicilio o di dimora in favore della ricorrente.

1.5. L'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge, e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha diritto al permesso di domicilio.

In concreto, RI 1 è al beneficio di un permesso di dimora da cinque anni in quanto è sposata con un cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio. Sennonché, la ricorrente stessa ammette di non avere sempre vissuto, durante questi cinque anni, in comunione domestica con il marito, condizione essenziale per ottenere il permesso di domicilio (ricorso ad 5.3., pag. 11). Di conseguenza vi sono dubbi sul fatto che l'insorgente possa prevalersi ora dell'art. 17 cpv. 2 LDDS per ottenere il rilascio di un permesso di domicilio. Ritenuto comunque che nel petitum la stessa non chiede più di essere posta al beneficio di tale permesso, la questione può qui rimanere indecisa.

Ci si può pure chiedere se il ricorso di diritto amministrativo sia ammissibile, quanto meno sotto il profilo dell'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora. Orbene, l'insorgente sostiene che suo marito vive attualmente insieme a lei nell'appartamento coniugale di __________ (v. anche doc. L: dichiarazione 16 agosto 2005 di N__________). Anche tale aspetto non necessita di essere approfondito, ritenuto che il ricorso, come si vedrà in seguito, dev'essere in ogni caso respinto nel merito.

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. L'insorgente ha chiesto di poter replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato e dal dipartimento.

A questo proposito giova ricordare che il diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 ad art. 20 con riferimenti).

Orbene, la domanda di replica dell'insorgente dev'essere respinta, in quanto con le risposte delle autorità inferiori non sono stati apportati nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio.

  1. Preliminarmente va rilevato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, come la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera e la celerità nella celebrazione delle nozze dopo una breve frequentazione (risoluzione governativa ad F., pagg. 6 e 7), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale con il marito, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto.

  2. Come già menzionato in precedenza, l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.

4.1. In concreto, RI 1 ha abitato dal 19 aprile 2000 con __________o e __________m in via __________ a __________ fino al 1° aprile 2005 quando si è trasferita con i suoi due figli in un appartamento situato in via __________ a __________, preso da lei in locazione il 15 febbraio precedente.

Per quanto riguarda suo marito, dagli atti risulta che dal 2001 lavorava e soggiornava a __________ (v. verbali d'interrogatorio del 7 febbraio 2004 di N__________ e del 27 gennaio 2004 di RI 1; domanda per la proroga del termine di controllo del permesso C di N__________ del 28 settembre 2001) e che il 7 aprile 2005 è stato semplicemente autorizzato dal locatore a risiedere nell'appartamento il cui contratto era stato sottoscritto unicamente da sua moglie (dichiarazione 7 aprile 2005 dello studio commerciale __________, agli atti).

Interrogato il 10 maggio 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, N__________ ha in particolare dichiarato:

"(...) Per i primi mesi abbiamo vissuto a __________ in via __________ da soli, poi in seguito i figli di lei hanno potuto ricongiungersi alla madre. Io provvedevo al suo sostentamento, ed in seguito ha trovato lavoro così poteva provvedere al suo mantenimento e dei figli. Mi preme sottolineare che quando mi sono unito in matrimonio con la RI 1, io lavoravo a __________ ed avevo anche il soggiorno. Rientravo in Ticino solo per i fine settimana.

Nel 2001 ho trovato lavoro a __________ ed ho trasferito il mio soggiorno il 15.06.2001 in quel comune, dove risiedo tuttora. Per questioni di lavoro io vivevo a __________, mentre la moglie a __________ e ci si incontrava solo di tanto in tanto. Ammetto che ho trascurato la consorte e per tale motivo l'unione coniugale si è logorata. Ella mi ha poi confidato di avere avuto delle relazioni extraconiugali che lei definiva amici. Per quello che mi è dato sapere, uno è un cittadino italiano che conosco personalmente da molti anni, mentre l'altro non so chi sia. Ho un'attività in proprio a __________ e il mio lavoro mi impegna e non ho tempo per la famiglia, quindi questa situazione mi va bene così. Come detto sopra, ho conosciuto la RI 1 nell'autunno del 1998. Ci siamo frequentati per un breve periodo anche perché tutte le volte che veniva in Ticino doveva richiedere il visto. Mosso a compassione e per rendergli la vita migliore, nell'ottobre del 1999 l'ho sposata. La preoccupazione era rivolta anche ai figli di lei per crescerli in un ambiente sano e dargli la possibilità di crearsi un futuro migliore. Non abbiamo mai fatto progetti di vita. Non esiste più una relazione di coppia tra me e la RI 1 da circa 2 anni. Praticamente ognuno fa vita a se. Lei ha un lavoro e guadagna più di me e per tale motivo finanziariamente ognuno provvede per se.

D: Per quale motivo vi siete trasferiti a __________, se non fate più vita in comune? R: Nel palazzo di via __________ a __________ c'era una signora che importunava mia moglie e per tale motivo la RI 1 ha trovato una nuova sistemazione a __________. Essendo io coniugato con la RI 1, anch'io ho trasferito il domicilio a __________ per motivi amministrativi, pur non vivendo con la moglie.

D: Non avete mai pensato ad un divorzio non vivendo di fatto sotto lo stesso tetto? R: No perché ci va bene così. Letto, confermo e firmo".

Analogamente interrogata il 2 giugno 2005, RI 1 ha dal canto suo dichiarato:

"Sono di madre lingua russa, parlo e leggo bene l'italiano e sono d'accordo che il presente verbale sia steso in quest'ultimo idioma.

D: Lei ha ottenuto il permesso di dimora B a seguito di matrimonio? R: Sì. Ho ottenuto il permesso B per matrimonio quando mi sono coniugata con N__________ nell'ottobre del 1999.

D: Come ha conosciuto N__________? R: Come ho già avuto occasione di dire, ho conosciuto N__________ a casa di mia sorella a __________ nel 1998. In quell'anno ero venuta in Svizzera come turista e su lettera di garanzia di mia sorella. Mentre ero da mia sorella ho avuto occasione di conoscere N__________. Ci siamo frequentati e alla fine ci siamo sposati.

D: Come è attualmente l'unione fra lei e il ? R: __________ ha un negozio di cartoleria a __________ acquistato con un prestito. A __________ ha pure in affitto un appartamento e praticamente vive in questa località. Io lavoro a __________ e vivo con i miei due figli a __________ in __________ in un appartamento di 3 locali e ½. Con il __________ mi vedo una o due volte alla settimana. Di solito sono io che lo raggiungo a __________. Usciamo per la cena e poi qualche volta mi fermo a dormire da lui.

D: Per quale ragione avete deciso di vivere separati? R: Viviamo separati per questioni di lavoro. Lui ha trovato l'attività a __________ ed io a __________. In questi periodi difficili cerchiamo di mantenere le nostre attività e ci è sconveniente interrompere le attività che abbiamo per cercarne delle altre.

D: Con il __________ si è sposata per avere la possibilità di vivere in Svizzera o il vostro matrimonio è stato concluso con dei progetti di famiglia intesi come tali? R: All'inizio avevamo dei progetti per formare una famiglia, poi con il passare del tempo questi progetti sono venuti a mancare. __________ ha aperto il negozio per il quale dedica parecchio tempo inoltre ha iniziato a bere, in particolare birra, in maniera esagerata fino ad ubriacarsi. Questa situazione mi ha dato fastidio anche perché l'ubriacatura lo rende impotente e io come donna non mi sentivo soddisfatta dalle sue prestazioni sessuali. Inoltre mi dava fastidio il suo stato fisico sempre alterato dall'alcool. Da qui la decisione di vivere in modo separato.

D: Quando __________ era ubriaco la picchiava, la maltrattava, le faceva violenza? R: No, assolutamente. Mi dava fastidio il suo stato fisico.

D: Ci sono altri motivi che vi hanno spinto ad avere case separate? R: No.

D: Avete pensato ad un eventuale divorzio per essere più liberi? R: No. Fino ad oggi non abbiamo pensato a questa possibilità. __________ mi lascia vivere la mia vita. Se in futuro dovesse chiedermi il divorzio non mi opporrò a questa sua scelta.

D: Che sentimenti ha oggi nei confronti del __________? R: Ritengo __________ mio marito. Lo rispetto come tale. Mi sento di fare dei sacrifici per lui se dovesse chiedermeli. Voglio aggiungere che la situazione matrimoniale tra me e il __________ può sembrare strana perché viviamo a chilometri di distanza. Io nutro nei confronti di __________ un sincero rispetto non solo perché è mio marito, ma per l'aiuto che mi ha dato. Il fatto che non viviamo uniti in un vero matrimonio è unicamente il fatto che ho spiegato più sopra ossia perché si è dato all'alcool e perché assorto con il suo negozio. Queste due situazioni mi infastidivano e quindi abbiamo scelto di vivere e di condurre vite separate. Letto, confermo e firmo".

In sostanza, entrambi i coniugi hanno fornito una versione convergente sul fatto che da anni vivono separati e che tra di loro non esiste più una relazione sentimentale.

Difatti, da quando il marito si è trasferito a __________, i coniugi RI 1 non hanno più ripreso la loro vita in comune e hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, la ricorrente essendo pure indipendente dal lato finanziario.

4.2. La ricorrente sostiene, per la prima volta, che sia il proprio verbale d'interrogatorio di polizia cantonale del 2 giugno 2005 sia quello di suo marito del 10 maggio precedente siano viziati e vadano pertanto estromessi dall'inserto di causa.

Sennonché, non risulta affatto dal verbale d'interrogatorio che al momento della sua audizione - o immediatamente dopo - la ricorrente si sia lamentata per il fatto di non sapere i motivi per cui era stata convocata e di non avere potuto avvalersi della presenza di un avvocato. Al momento di essere interrogata, la ricorrente ha dichiarato di parlare e leggere bene l'italiano e di essere d'accordo che il verbale fosse steso in questa lingua; l'ha letto, l'ha confermato e l'ha firmato senza eccepirne il contenuto.

Per quanto riguarda l'interrogatorio del 10 maggio 2005 di suo marito, è solo l'11 luglio 2005 che egli ha preteso di avere sottoscritto il verbale senza rileggerlo, non perché ipovedente, come preteso dall'insorgente, bensì perché doveva rientrare a __________ per chiudere il negozio (doc. C e 5: dichiarazioni di N__________ prodotti rispettivamente dinnanzi al tribunale e al Consiglio di Stato).

Tali censure risultano quindi infondate e pertanto i verbali contestati costituiscono un valido mezzo di prova.

4.3. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito.

Giova infatti ricordare che per prevalersi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate dall'IMES, ora UFM, stato luglio 2003). Poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278).

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile al marito dedito al bere ed affetto da miopia tanto da impedirgli di rientrare ogni sera al proprio domicilio coniugale sono quindi irrilevanti ai fini del giudizio (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Invano l'insorgente tenta ora di far credere che suo marito avrebbe ricomposto la comunione coniugale già nel febbraio 2005, in tempi quindi non sospetti. La ricorrente dimentica che nel ricorso al Consiglio di Stato ha versato agli atti una dichiarazione (doc. 5) con la quale suo marito ha, tra le altre cose, manifestato l'intenzione di ricomporre la comunione domestica soltanto a partire dal 1° agosto 2005. Inoltre non risulta che sia stato suo marito e non il locatore a notificare la disdetta per il 31 luglio 2005. Dagli atti sembra piuttosto il contrario (doc. 6: notifica della disdetta del 20 giugno 2005 per mora del conduttore giusta l'art. 257 d CO).

Di conseguenza, si può ritenere che l'asserita ripresa della vita in comune dopo tutti questi anni di separazione appare escogitata per motivi di causa.

Tanto più che è insufficiente invocare tale amor superveniens dopo essere stati interrogati dalla polizia e senza ulteriori riscontri oggettivi e plausibili al proposito.

4.4. Stante tutto quanto precede, si deve affermare che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare.

  1. La ricorrente risiede regolarmente da cinque anni nel nostro paese. Tutto sommato, il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata.

Certo, la misura adottata separerebbe la ricorrente dai figli entrati nel nostro paese nell'ambito del ricongiungimento familiare, qualora essi dovessero continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno in Svizzera. Va tuttavia rilevato che gli stessi sono ormai maggiorenni e nulla impedisce all'insorgente di rientrare nell'ambito della normativa per i turisti per rendere loro visita qualora non volessero seguirla nel paese d'origine. I loro contatti rimangono pertanto salvaguardati.

Inoltre la ricorrente ha tutti i suoi legami sociali, culturali e senz'altro altri membri della famiglia in __________, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 34 anni e ha lavorato nell'azienda locale di trasporti pubblici e come venditrice (v. curriculum vitae 9 agosto 1999). Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il semplice fatto che si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

Inoltre la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.

  1. Infine, la richiesta dell'insorgente volta a ottenere un permesso di soggiorno per casi personali particolarmente rigorosi giusta l'art. 13 lett. f OLS a seguito della separazione dai figli è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.

  2. In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto.

La tassa e le spese di giustizia, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa a questo tribunale, è a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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