Incarto n. 52.2005.293
Lugano 31 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 17 agosto 2005 (n. 3907) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 maggio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato,
5 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto d'accusa 9 agosto 2000, confermato il 10 aprile 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, il Procuratore pubblico ha condannato la cittadina slovacca RI 1 (1973) a 3 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico per una durata di 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 300.–, per infrazione alla LDDS per avere soggiornato illegalmente nel nostro Paese e esercitato un'attività lucrativa in maniera abusiva.
Per questi motivi, il 9 agosto 2000 l'Ufficio federale degli stranieri (ora della migrazione) le ha vietato l'entrata in territorio svizzero sino all'8 agosto 2002.
B. a) Il 29 settembre 2000 la ricorrente è stata autorizzata a rientrare in Svizzera perché intendeva sposarsi con il cittadino elvetico S__________ (1961).
Le nozze sono state celebrate il 2 ottobre 2000 a B__________. Per permetterle di vivere con il marito nel nostro Paese, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha rilasciato un permesso di dimora annuale e il 23 ottobre 2000 l'autorità federale ha revocato il divieto d'entrata emesso nei suoi confronti il 9 agosto precedente.
Il 25 agosto 2001 è stata raggiunta in Svizzera dalla figlia E__________ (1993), nata da un precedente matrimonio.
b) Il 28 febbraio 2002 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, perché nel corso del mese di agosto del 2001 aveva cessato la vita in comune con il marito e la separazione appariva definitiva.
Pendente il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, ritenuto che nel frattempo l'interessata aveva affermato di essersi riconciliata con il marito e di essere tornata a vivere insieme a lui a O__________, il dipartimento ha annullato la propria decisione e le ha rinnovato l'autorizzazione di soggiorno.
Il 15 maggio 2002, la figlia E__________ è tornata definitivamente in Slovacchia.
c) Nel novembre 2003, S__________ ha trasferito il proprio domicilio a B__________. Dal canto suo, il 1° dicembre 2003, la ricorrente ha preso in locazione un monolocale in via __________ a P__________, con prima scadenza per la disdetta fissata per il 30 ottobre 2004.
Il 20 gennaio 2004 i coniugi RI 1 hanno informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che la loro separazione era dettata unicamente da motivi lavorativi e che avrebbero ricomposto la comunione domestica non appena trovata una sistemazione a loro più confacente. Preso atto di tale dichiarazione, il dipartimento ha rinnovato il permesso di dimora alla ricorrente sino al 1° ottobre 2004, avvertendola comunque di trovare un appartamento in comune con il marito entro tale scadenza.
Il 27 gennaio 2004 RI 1 è stata assunta quale portinaia presso lo stabile in cui dimorava; poco più di un mese dopo, è stata licenziata.
d) Interrogato il 26 marzo 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, S__________ ha in sostanza dichiarato di non vivere più insieme alla moglie dal giugno 2002 e di volere chiedere il divorzio.
Interrogata a sua volta, il 1° aprile 2005 RI 1 ha affermato di avere sempre abitato con il marito a O__________ fino al momento di trasferirsi a P__________ alla fine di novembre del 2003, a parte un periodo trascorso in Slovacchia e nonostante avesse locato una stanza nel palazzo __________ adiacente alla discoteca __________ a Pa__________ a partire dal marzo 2003. Ha soggiunto di avere conservato la camera a Pa__________ anche in seguito per potersi riposare dalle serate passate in discoteca quando era troppo stanca per raggiungere l'abitazione di P__________.
Inoltre ha imputato il fallimento del matrimonio al marito perché beveva.
C. a) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 maggio 2005 il dipartimento ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, ritenendo in sostanza che si richiamasse in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni contenuto (art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS).
Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2005 per lasciare il territorio cantonale.
La decisione, inviata lo stesso giorno per raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata ed è stata retrocessa al mittente.
b) Il 2 giugno 2005 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di trasmettergli la predetta decisione, affermando di averne preso conoscenza della sua esistenza soltanto il giorno precedente.
Il 9 dello stesso mese il dipartimento gli ha inviato la risoluzione, indicando che la stessa era cresciuta in giudicato.
D. a) Il 13 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un atto denominato "domanda di restituzione in intero ex art. 14 PAmm, in via subordinata: ricorso", che è stato trasmesso d'ufficio al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm).
b) Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, in quanto tardiva. Ha considerato che anche se l'interessata avesse effettivamente preso conoscenza della decisione dipartimentale il 1° giugno 2005 come ella aveva sostenuto, la stessa sarebbe a quel momento in ogni caso già cresciuta in giudicato.
Entrando comunque nel merito della domanda, il Governo ha ritenuto che il gravame fosse da respingere per i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
E. Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con l'esenzione dal pagamento delle spese ricorsuali e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
Ritiene che il Governo abbia violato il suo diritto di essere sentita per avere dichiarato il suo ricorso tardivo, impedendole in tal modo di determinarsi sui motivi per cui il dipartimento le ha negato il rinnovo del permesso. Sostiene di non avere trovato nella bucalettere l'invito al ritiro dell'invio raccomandato con cui il dipartimento ha risolto di non rinnovarle l'autorizzazione di soggiorno e di avere comunque preso conoscenza della decisione quando la stessa non era ancora cresciuta in giudicato. Per dimostrare i suoi argomenti, chiede che vengano sentiti i funzionari dell'ufficio postale di P__________ e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Nel merito afferma che la disunione è avvenuta solo a partire dalla fine del 2003 con il suo trasferimento a P__________. Soggiunge che la separazione dev'essere addebitata a suo marito, in quanto egli si è invaghito di una donna sudamericana, beve e intende chiedere il divorzio al solo scopo di allontanarla dalla Svizzera. Sottolinea di essere cittadina dell'Unione Europea e di soggiornare in Svizzera ormai da cinque anni.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, la ricorrente risulta sempre sposata con il cittadino elvetico S__________. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Infatti, se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per i motivi che verranno esposti nel considerando 2, si può infatti rinunciare a raccogliere la testimonianza degli impiegati dell'ufficio postale di P__________ e dei funzionari della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che l'insorgente chiede di sentire per dimostrare di avere inoltrato tempestivamente il suo ricorso al Consiglio di Stato.
Non risulta nemmeno necessario richiamare dall'Ufficio circondariale di tassazione e dalla Sezione della circolazione gli incarti relativi a S__________, né dall'ufficio controllo abitanti di B__________, O__________ e P__________ e dalla Polizia cantonale i dossier concernenti la ricorrente, in quanto non appaiono atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Ora, sapere se il ricorso dinnanzi all'autorità inferiore fosse effettivamente tardivo può rimanere indeciso, dal momento che l'Esecutivo cantonale, seppure a titolo abbondanziale, è entrato nel merito della vertenza e l'insorgente ha potuto prendere posizione sulla risoluzione governativa nell'ambito del suo gravame al Tribunale cantonale amministrativo.
Su questo punto, non è pertanto necessario procedere all'audizione degli impiegati dell'ufficio postale di P__________ e dei funzionari della Sezione dei permessi e dell'immigrazione per verificare se il ricorso al Consiglio di Stato era tempestivo.
Non è nemmeno necessario chinarsi sull'asserita violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non avere potuto determinarsi in merito ai motivi per cui il dipartimento le ha negato il rinnovo del permesso, ritenuto che è stata in ogni caso sanata con l'inoltro del suo gravame al tribunale.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
Secondo l'insorgente, la separazione risalirebbe solo a partire dalla fine 2003 e non nel 2002 come sostiene suo marito.
Ai fini del presente giudizio non è comunque necessario accertare a quando risale la loro disunione. Ritenuto che la cessazione della comunione coniugale tra RI 1 e S__________ dura tuttora, che è pendente la procedura di divorzio e che essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno la propria vita autonomamente, si può infatti ritenere che la loro separazione sia definitiva.
Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.
Sapere poi se la crisi matrimoniale sia imputabile al marito perché beve e si è invaghito di una cittadina sudamericana è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
4.2. RI 1 risiede in Svizzera regolarmente da quattro anni. In effetti la sua presenza a partire dal 1° ottobre 2004, data di scadenza del permesso, è unicamente tollerata. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali, culturali e famigliari, tra cui la figlia E__________, in Slovacchia dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere regolarmente in Svizzera all'età di 27 anni (v. anche curriculum vitae 14 ottobre 2000, agli atti).
Per questi motivi, il suo rientro nel paese d'origine non le pone alcun problema di riadattamento.
Infine, pur essendo cittadina slovacca, RI 1 non beneficia ancora di un diritto autonomo di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratrice ai sensi dell'ALC, in quanto il menzionato Accordo, sebbene sia già stato esteso alla Repubblica Slovacca non è ancora entrato in vigore.
La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La ricorrente non può essere mandata esente dal pagamento degli oneri processuali, in quanto il suo ricorso era manifestamente infondato sin dall'inizio (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm).
Si può comunque porle a carico una tassa di giudizio contenuta, dal momento che ha inoltrato il gravame senza essere patrocinata da un avvocato.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario