Incarto n. 52.2005.258
Lugano 11 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 agosto 2005 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 12 luglio 2005 (n. 3512) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 maggio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore del figlio __________ A__________ (1991);
viste le risposte:
31 agosto 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
6 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 agosto 1992 la cittadina dominicana RI 1 (1959) si è sposata nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico N__________. Il 18 ottobre 1992 ella è entrata in Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora. Il 3 novembre 1999, ha acquisito la cittadinanza elvetica per naturalizzazione agevolata.
RI 1 è madre di __________ A__________, nato il 14 novembre 1991 da una relazione con il connazionale C__________ (1947). Il figlio della ricorrente risiede a P__________ presso la nonna materna T__________ (1935). Egli ha reso visita alla madre in Svizzera nel 1995, nel 1997, nel 2001 e nel 2004.
B. a) Il 14 gennaio 2005 __________ A__________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso la madre, allegando una dichiarazione del padre, con cui lo ha autorizzato a espatriare.
Invitata a illustrare la sua attuale situazione familiare all'estero, il 18 aprile 2005 __________ ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che sua madre T__________ non sarebbe più in grado di accudire e provvedere all'educazione di __________ A__________. Ha inoltre indicato che suo figlio non avrebbe mai vissuto con il padre, il quale risiede negli Stati Uniti e che non può quindi occuparsene.
b) Il 6 maggio 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di __________ A__________ e di non rilasciargli un permesso di soggiorno.
Secondo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il ricongiungimento con la madre era stato chiesto tardivamente e senza motivi validi ed era essenzialmente volto in realtà a offrire a __________ A__________ condizioni di vita migliori e un'educazione scolastica più favorevole che in Repubblica Dominicana.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con giudizio 12 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare, perché il legame tra madre e figlio non appariva intenso ed effettivamente vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli stessi.
Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che suo figlio __________ A__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di soggiorno.
Dopo avere affermato che il legame con suo figlio è intenso ed effettivamente vissuto per avere sempre mantenuto i contatti con lo stesso durante la loro separazione dettata da motivi economici e pratici, la ricorrente ribadisce che la sua situazione familiare sarebbe nel frattempo sensibilmente mutata per il fatto che la nonna materna non sarebbe più in grado di occuparsi del nipote in quanto anziana e malata, e che nessun altro parente vivrebbe ancora nel paese d'origine.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).
Al momento, determinante, della richiesta del permesso di soggiorno per vivere con la madre cittadina svizzera, __________ A__________ aveva 13 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. In tali circostanze, può rimanere indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare se la ricorrente intrattenga con il figlio una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d).
Valgono per analogia i principi appena esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).
Il 29 agosto 1992, nel suo paese d'origine, ella si è unita in matrimonio con il cittadino elvetico N__________. Dopodiché, per vivere insieme a quest'ultimo, il 18 ottobre 1992 ella è giunta in Svizzera, stabilendovisi definitivamente, mentre __________ A__________, che a quel momento aveva 11 mesi, è rimasto nella Repubblica Dominicana presso i nonni materni. Malgrado che a quel momento suo figlio avesse un'età in cui avrebbe necessitato maggiormente della presenza della madre, l'insorgente non si è prevalsa immediatamente del diritto al ricongiungimento familiare. Nemmeno a partire dall'ottenimento della nazionalità svizzera nel 1999 ella si è avvalsa di tale facoltà. E' solo nel febbraio del 2005 che è stato chiesto un permesso di soggiorno in favore di __________ A__________ per vivere stabilmente e a titolo definitivo presso la madre in Svizzera.
La ricorrente sostiene di avere sempre mantenuto un legame intenso e vivo con suo figlio, segnatamente tramite regolari visite e contatti telefonici. Dall'inserto di causa risulta effettivamente che __________ A__________ è già stato in Svizzera per trascorrere le vacanze presso sua madre nel 1995 soggiornandovi 6 mesi, nel 1997 (5 mesi e mezzo), nel 2001 (3 mesi) e nell'agosto 2004 (1 mese e mezzo). Bisogna comunque considerare che questi contatti, unitamente a quelli telefonici, non possono essere definiti come preponderanti, ritenuto che è del tutto naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.
Non risulta peraltro che, durante i 12 anni di separazione, la ricorrente abbia fatto tutto il possibile per ricongiungersi definitivamente con suo figlio. Non è dato a vedere inoltre come le sue condizioni finanziarie non le avrebbero mai permesso primo d'ora di richiedere il ricongiungimento. Come ha pertinentemente osservato il Consiglio di Stato, dalle precedenti domande di invito risulta che ella ha sempre avuto delle entrate ed appare dubbio che le sue asserite difficoltà abbiano costituito un impedimento tale da impedire finora la venuta di __________ A__________ in Svizzera.
3.2. A prescindere dalla questione a sapere se la relazione tra la ricorrente e suo figlio sia effettiva ed intensamente vissuta, va in ogni caso rilevato che ella ricorrente motiva il ricongiungimento invocando essenzialmente una modifica delle relazioni familiari.
Su questo aspetto, giova in primo luogo ricordare che da tredici anni RI 1 è definitivamente assente dal proprio Paese d'origine, mentre __________ A__________ risiede invece da sempre nella Repubblica Dominicana ed è là che ha i suoi legami sociali e culturali più stretti. Inoltre, da quando la madre si è separata dal figlio, della cura e dell'educazione dello stesso si sono sempre occupati i nonni materni.
La ricorrente sostiene che sua madre, oltre a essere anziana, sarebbe pure malata. Per questo motivo, ella non sarebbe più in grado di occuparsi come prima di __________ A__________. Secondo il certificato medico del 24 maggio 2005 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato, risulta che T__________ (1935) soffrirebbe di "Hipertension arteriale sistematica II e osteoartropatia degenerativa". A prescindere del fatto che non è dato a sapere sui disturbi accusati e sulle limitazioni che tale stato avrebbe nella sua vita quotidiana, non è comunque dato a vedere come gli asseriti problemi di salute della nonna materna siano tali da impedire a suo nipote di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana e da costringerlo a raggiungere la madre in Svizzera dopo tutti questi anni di separazione e inserirlo in un ambiente con un sistema socioprofessionale diverso dal suo per poi trovarsi confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista scolastico e professionale.
Non va poi dimenticato che __________ A__________ è ormai prossimo alla fine della scuola dell'obbligo. Si può quindi ritenere che egli non necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre la nonna materna è stata in grado fino ad oggi di occuparsi dello stesso e nulla le impedisce di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, visti i modesti bisogni di custodia del nipote ormai in età adolescenziale (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).
In siffatte circostanze, non porterebbe a diversa conclusione il fatto che suo padre non potrebbe occuparsi ora di lui anche perché risiederebbe all'estero. Su quest'ultimo punto va in ogni modo rilevato che l'affermazione secondo cui C__________ vivrebbe negli Stati Uniti appare smentita dalla dichiarazione giurata rilasciata dallo stesso il 6 gennaio 2005 relativa all'autorizzazione all'espatrio di __________ A__________: infatti, egli ha indicato di risiedere a P__________, località dove abita attualmente suo figlio.
Da quanto precede, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ A__________, il quale frequenta attualmente il Colegio __________ a P__________, ad avviare una pratica di ricongiungimento familiare se non, verosimilmente, la volontà di beneficiare di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.
3.3. Si deve dunque concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati dal 1992. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio della ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economico-professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con i figli come le ha intrattenute finora.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario