Incarto n. 52.2005.252

Lugano 19 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 agosto 2005 di

RI 1, , RI 2, , patr. dagli: avv. PA 1, 6901 Lugano e avv. dr. PA 2, 6901 Lugano,

contro

la decisione 6 luglio 2005 (no. 3451) del Consiglio di Stato, che accerta l’obbligo di rimborso del sussidio concesso con decisioni 8 e 25 febbraio 1947 a __________ allora proprietario della particella n. __________);

viste le risposte:

31 agosto 2005 del CO 1;

19 settembre 2005 dell'Ufficio __________;

23 settembre 2005 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con decisioni dell’8, rispettivamente del 25 febbraio 1947, fondate sul decreto federale 30 giugno 1942 concernente le misure destinate ad attenuare la penuria degli alloggi e a promuovere la costruzione di case (DF 30.6.1942; RU1942 pag. 648) e sulla relativa legislazione applicativa, il Consiglio di Stato ha accordato a __________, proprietario dell’allora particella n. __________ RF di __________, due sussidi, uno di fr. 3'500.-, l’altro di fr. 1'235.-, pari al 5% del capitale investito, per la trasformazione e l'ampliamento della casa di abitazione presente sul fondo.

Identico sussidio è stato concesso dalla Confederazione e dall’allora comune di __________. Il valore determinante degli stabili sussidiati è stato fissato in fr. 138'195.35, rispettivamente fr. 58'309.80.

Entrambi i sussidi erano subordinati all’obbligo di rimborso qualora l’oggetto sussidiato fosse stato sottratto allo scopo cui mirava il DF 30.6.1942 oppure fosse stato alienato ad un prezzo superiore al capitale investito dedotte le sovvenzioni degli enti pubblici (art. 6 DF 30.6.1942).

A titolo di garanzia, l’obbligo di rimborso dei sussidi versati è stato annotato a RF sotto forma di limitazione della facoltà di disporre senza l’autorizzazione del dipartimento (art. 8 Ordinanza 25 marzo 1943 del Dipartimento federale dell'economia pubblica per l'esecuzione del DF 30.6.1942, in seguito OF 25.3.1943).

B. Con l'accordo del dipartimento, il fondo è stato venduto una prima volta nel 1949 a __________ ed una seconda volta nel 1955 alla __________.

Nel 1960 sul fondo è stato costruito un nuovo stabile. Con il consenso dell’autorità cantonale, la restrizione della facoltà di disporre è stata limitata alla part. n. 1455 di mq 240, staccata mediante frazionamento della part. 40.

Nel 1987 la part. 1455 è stata venduta al ricorrente RI 1 per l’importo di fr. 650'000.-. Il trapasso di proprietà è stato inscritto senza informare le autorità che avevano concesso i sussidi.

C. Il 19 aprile 2004, RI 1 ha concesso al ricorrente RI 2 un diritto di compera sulla part. __________. Il prezzo della compravendita è stato fissato in fr. 800'000.-, 70'000.- dei quali per il mobilio.

Fondandosi sulla restrizione della facoltà di disporre annotata a RF, l’Ufficio dei registri di __________ si è opposto all’iscrizione di tale diritto, sollecitando il richiedente a produrre l’autorizzazione dipartimentale.

Al fine di procedere all’iscrizione del diritto di compera, RI 2 ha versato provvisoriamente la somma fr. 14'205.- contestando tuttavia, congiuntamente a RI 1, l’obbligo di rimborso dei sussidi concessi nel 1947.

D. Con decisione 6 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha accertato che tale obbligo continuava a sussistere. Considerato che la vendita avveniva ad un prezzo superiore a quello ritenuto nel 1947 il Governo ha inoltre stabilito che i sussidi accordati dovevano essere rimborsati.

La decisione è stata dichiarata definitiva.

E. Contro la predetta risoluzione governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione dei sussidi provvisoriamente versati.

Evidenziata la proponibilità del ricorso in base all’art. 98a OG, i ricorrenti eccepiscono in sostanza la prescrizione dell’obbligo di rimborso, atteso che la particella in oggetto è stata più volte alienata con lucro.

F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni. __________ e il municipio di __________ nelle loro risposte non prendono posizione in merito al ricorso.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Giusta l’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza.

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3; RDAT II-2002, N. 19; STA 18 marzo 2003 in re M.).

La decisione impugnata si fonda essenzialmente sul DF 30.6.1942 (ormai abrogato) e sul complementare decreto legislativo ticinese 21 giugno 1943, che non prevedono la possibilità di impugnare le decisioni del Consiglio di Stato davanti a questo tribunale.

1.2. L’art. 98a cpv. 1 OG fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale laddove le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. A partire dal 15 febbraio 1997 (vedi N. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducente l’art. 98a OG), l’art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un’autorità giudiziaria cantonale quando pure manchino disposizioni cantonali in merito come nel caso in esame (DTF 123 II 231 consid. 7; DTF 1. dicembre 2000 nella causa 1A.193/2000; STA 23 settembre 2003 in re R.; RDAT, II-2002, N. 70).

Contro le decisioni adottate dall’autorità cantonale competente in applicazione del DF 30.6.1942 era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La competenza di questo tribunale va quindi ammessa in applicazione diretta dell’art. 98a OG.

1.3. La legittimazione attiva va riconosciuta a RI 1, in quanto presunto obbligato al rimborso. Se debba essere riconosciuta anche a RI 2 che ha pagato la somma contestata può rimanere indeciso.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm).

  1. Secondo l’art. 6 del DF 30.6.1942 qualora un immobile, che comprende una casa di abitazione costruita con l’aiuto di sussidi, sia sottratto allo scopo cui mira il presente decreto oppure sia alienato per un prezzo il quale, dedotte le sovvenzioni degli enti pubblici, sorpassi il capitale investito, il proprietario deve rimborsare tutti o in parte i sussidi. A richiesta dell’autorità cantonale competente, l’obbligo del rimborso dovrà essere annotato nel registro fondiario come limitazione di diritto pubblico della proprietà.

L’obbligo di rimborso sorge al momento in cui l’immobile viene sottratto allo scopo del sussidio o al momento in cui l’immobile viene venduto con lucro. Fintanto che non si verifica una di queste ipotesi, l’obbligo di rimborso non decade con il semplice trascorrere del tempo (STF 19 luglio 1978 in re M.).

A partire dal momento in cui l’immobile viene sottratto alla sua destinazione o viene venduto con lucro l’obbligo di rimborso soggiace invece a prescrizione. Il termine è di un anno da quando le autorità hanno avuto conoscenza del loro diritto al rimborso e in ogni caso di dieci anni da quando tale diritto è sorto (DTF 108 Ib 150 seg.).

3.Nel caso concreto, il fondo al quale i sussidi elargiti sono riferiti è stato alienato a più riprese. L’ultima volta nel 1987 per la somma di fr. 650'000.-, che ha consentito al venditore, dedotti i sussidi, di ricavarne un guadagno certo. A meno che non si fosse prescritto in conseguenza di precedenti trapassi o cambiamenti di destinazione, l'obbligo di restituzione è sorto al più tardi a quel momento. Al relativo credito, diventato esigibile, è applicabile il termine di prescrizione di dieci anni, poiché l'UR ha omesso di informare l'autorità cantonale e di sollecitarne il consenso al trapasso di proprietà.

Essendo trascorsi 18 anni, il credito è ampiamente prescritto.

L'annotazione a RF dell'obbligo di rimborso non protegge infatti il creditore dalle conseguenze derivanti dalla prescrizione. La medesima non è infatti un'annotazione ma una vera e propria menzione (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, N. 780a). Dal testo in lingua francese e tedesca emerge in effetti chiaramente che il legislatore ha unicamente inteso dare la possibilità all'autorità di menzionare l'obbligo di rimborso a RF. L'anno-tazione deve pertanto essere considerata alla stregua di una menzione, la quale non modifica in particolare la natura obbligatoria del credito. Tutela unicamente l'acquirente, informandolo sugli obblighi connessi al fondo.

L'autorità che ha concesso i sussidi non poteva ignorare la vera portata degli articoli di legge relativi alla menzione. La sua posizione non può pertanto essere tutelata.

Un'eventuale responsabilità dell'Ufficio registri in merito alla mancata notifica della vendita con lucro esula in ogni caso dal presente contendere e non rimedia all'ormai avvenuta prescrizione del diritto al rimborso.

4.Stante quanto precede, il gravame va dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata ed accertando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico dello Stato secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DF 30 giugno 1942; 98a OG; 40 LAb; 3,18, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 6 luglio 2005 (no. 3451) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. è fatto ordine al Consiglio di Stato di restituire al ricorrente RI 2 la somma di fr. 14'205.- anticipata.

2.Lo Stato rifonderà ai ricorrenti la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

  1. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna del termine di 30 giorni dall’intimazione.

  2. Intimazione a:

terzi implicati

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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