Incarto n. 52.2005.193

Lugano 13 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 18 maggio 2005 (n. 2419) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 aprile 2005 con cui il Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

vista la risposta 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

preso atto delle osservazioni 7 luglio 2005 del ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, 1956, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 27 novembre 1974. Da allora, in tre occasioni ha superato i limiti di velocità, ciò che ha comportato la revoca della licenza di condurre per un mese nel 1986 e nel 1993, di due mesi nel 2003. Il 9 novembre 1999 ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava ed è caduto a terra; il tasso alcolemico riscontrato era compreso tra 1.42 e 1.76‰. Questa infrazione è stata sanzionata con una revoca della licenza di condurre di quattro mesi.

B. Verso le ore 20.50 del 21 novembre 2004, RI 1 era alla guida del veicolo d'epoca “Union” appartenente al fratello quando, a seguito di una segnalazione anonima, è stato fermato a __________ da una pattuglia della polizia cantonale. Sottoposto all'esame dell'alito (1.59‰), è stato astretto al prelievo del sangue, che ha determinato un'alcolemia minima di 1.93 e massima di 2.29‰, dando luogo all'immediato sequestro della licenza di condurre.

A seguito di questi fatti, il 28 dicembre 2004 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, in via preventiva e cautelativa, per una sospetta dedizione al bere suscettibile di compromettere la sua capacità psico-fisica di condurre con sicurezza. Nel contempo, l'autorità cantonale gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia presso __________, centro di cura per l'alcolismo.

C. Preso atto della valutazione peritale allestita da __________ e richiamati gli artt. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, con decisione 7 aprile 2005 l'autorità cantonale ha confermato la misura amministrativa già adottata, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre 2005. La riammissione alla guida è stata tuttavia subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno nove mesi, l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, oltre al superamento di un esame psico-tecnico.

D. Con giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il citato provvedimento, respingendo il ricorso inoltrato contro di esso da RI 1.

Sulla scorta del rapporto peritale rassegnato da __________, giudicato sufficiente e completo, il Governo ha ritenuto che il ricorrente non era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà questa tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive.

E. Contro la predetta risoluzione governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il provvedimento venga annullato. In subordine chiede che, tenuto conto dell'inadeguatezza della perizia di __________, gli atti siano ritrasmessi al Consiglio di Stato per nuova decisione e, in via ancor più subordinata, che sia allestita una nuova perizia. Come attesterebbero le analisi del sangue, l'insorgente non sarebbe persona dedita all'alcol. Inoltre, il rapporto peritale agli atti non sarebbe completo, poiché si baserebbe soltanto su considerazioni soggettive e supposizioni del perito, tralasciando degli elementi concreti quali le analisi del sangue, il parere del medico curante o di terzi. Infine la misura, non proporzionata, imporrebbe condizioni troppo severe per riammetterlo alla guida.

F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

G. Il 7 luglio 2005 il ricorrente ha preso posizione sul risultato della sua analisi del sangue del 30 maggio 2005 e prodotto nuova documentazione medica, commentando i singoli valori di CDT riscontrati nelle analisi eseguite da gennaio fino a quel momento.

Il 9 settembre 2005 ha ulteriormente versato agli atti i risultati di un prelievo effettuato il 26 agosto 2005.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

  1. 2.1. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.), ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

Siccome detta modifica si applica soltanto a coloro che commettono un'infrazione alle norme sulla circolazione stradale dopo la sua entrata in vigore (STF del 24 giugno 2005, 6A.24/2005/pai), le fattispecie realizzatesi antecedentemente al 31 dicembre 2004 vanno a contrario esaminate alla luce del vecchio diritto (cpv. 1).

2.2. In base al diritto previgente applicabile al caso in oggetto, la licenza di condurre è obbligatoriamente revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b vLCStr). La revoca della licenza a scopo di sicurezza è ordinata se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 vOAC). Essa serve a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 32 cpv. 1 vOAC). Fissata imperativamente per una durata indeterminata, la revoca di sicurezza deve essere accompagnata da un periodo di prova che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis e cpv. 3 vLCStr e 33 cpv. 1 vOAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr). Si tratta infatti di un periodo minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.

La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 segg.). L'autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

2.3. La revoca della licenza di condurre fondata sugli art. 16 cpv. 1 e 3 lett. b e 17 cpv. 1bis vLCStr suppone l'esistenza di una dipendenza. La dipendenza dall'alcol è ammessa se la persona interessata consuma regolarmente delle quantità di alcol tali da ridurre la sua abilità alla guida e si rivela incapace di controllare quest'abitudine. La dipendenza deve essere tale che l'interessato presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di porsi al volante di un veicolo in uno stato che non consente più di assicurare la sicurezza della circolazione stradale (DTF 127 II 136 consid. 3c.)

La nozione di dipendenza contemplata dal diritto della circolazione stradale differisce pertanto da quella medica di dipendenza da bevande alcoliche, e consente di allontanare dal traffico stradale le persone che abusano di sostanze alcoliche e che semplicemente rischiano di diventare dipendenti (DTF 129 II 82 = JDT 2003 I pag. 444). In altre parole, è il rischio connesso al consumo di sostanze alcoliche che giustifica la misura di revoca. Un consumo sporadico non esclude pertanto la possibilità per l'autorità di procedere ad una sanzione conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c vLCStr. Decisivo è stabilire l'esistenza di una dedizione al bere tale da compromettere l'attitudine alla guida del conducente e da costituire un concreto rischio che in futuro egli possa nuovamente porsi alla guida di un veicolo in tale stato.

  1. 3.1. Sia la Sezione della circolazione sia il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre sul rapporto 28 marzo 2005 allestito dallo psicologo __________, perito del centro di cura dell'alcolismo __________. Questa perizia dipinge il ricorrente, anche se occasionalmente, come un consumatore problematico d'alcol, che appare sopportare bene l'alcol e che è incapace d'affrontare e di capire la gravità della situazione che si è creata a dipendenza dei fatti occorsi il 21 novembre

3.2. A dispetto delle lamentele espresse dal ricorrente, la documentazione agli atti non permette di scostarsi dalle precedenti risoluzioni. Il perito incaricato ha avuto un colloquio personale con l'interessato, ripercorrendo i fatti all'origine della misura amministrativa adottata dalle autorità inferiori, come pure le circostanze personali esistenti in quel frangente, quali lo stato di depressione in cui versava, apparentemente dovuto a questioni familiari. L'esperto ha evidenziato un'assenza quasi totale di problematizzazione del suo potus, che connota l'insorgente come una persona veramente incosciente, oppure assolutamente acritica o incapace di affrontare la realtà oggettiva. Nella compilazione di un test, egli ha infatti affermato di non aver mai fatto uso eccessivo di bevande alcoliche, dimenticando quindi tanto il primo ritiro della patente per ebrietà del 1999, quanto quello qui in discussione. Anche nell'indicazione dei quantitativi d'alcol che assume abitualmente, il ricorrente non appare totalmente credibile. Al medico curante dr. __________ che l'ha in cura da 7-8 anni e che l'ha visitato nel gennaio 2005, RI 1 ha detto di consumare 1-2 bicchieri di vino al giorno, mentre al perito ha dichiarato che avrebbe bevuto quasi esclusivamente a cena, 2-3 bicchieri di vino, non quotidianamente. Non avrebbe mai avuto alcun periodo di consumo aumentato. Inoltre, a mente del perito, il quantitativo d'alcol che l'interessato ha dichiarato d'aver ingerito il 21 novembre 2004 (almeno 11 dl di vino) non appare verosimile, non trovando riscontro nelle concentrazioni alcolemiche rilevate con l'analisi del sangue. Il quantitativo assunto quel giorno era sicuramente maggiore e questo fatto si scontra tanto con le affermazioni del ricorrente stesso, quanto con il parere del suo medico curante. Nel certificato 27 gennaio 2005 quest'ultimo ha infatti segnalato un consumo alcolico ammesso come modesto in assenza di stigmate correlabili con l'uso/abuso alcolico.

Oltre a questi elementi, che indicano una soglia non trascurabile di consumo etilico, vanno inoltre segnalati gli esiti degli esami ematici a cui il ricorrente si è sottoposto per disposizione della Sezione della circolazione. Il primo esame, ordinato a sorpresa dal perito di __________, è stato eseguito il 14 gennaio 2005 ed ha rivelato un valore delle CDT del 3.9%, definito chiaramente patologico dall'esperto, dato un valore limite compreso tra 2.6 e 3.0%. Il secondo prelievo, avvenuto il 25 del mese seguente, ha indicato un tenore di CDT con metodica HPLC dell'1.2%. Lo stesso valore è stato riscontrato nell'analisi del 14 aprile. Il successivo controllo (27 maggio) ha nuovamente dato un superamento del limite, con una CDT del 3.7%, come l'analisi del 10 giugno (CDT: 3.1%). L' esame del 5 luglio 2005 ha evidenziato una percentuale di CDT del 2.1. Infine, l'ultimo esame del 26 agosto ha indicato un valore di CDT del 2.5%. Su sette controlli, in almeno tre casi il consumo etilico è stato dunque comprovato da risultanze oggettive trascendenti nel patologico.

Il fatto che più colpisce è che il ricorrente sapeva di essere sotto osservazione, sapeva che la revoca della licenza di condurre a titolo preventivo era dovuta ad una sospetta dedizione al bere e che questa circostanza sarebbe stata attentamente verificata dalla preposta autorità amministrativa. Con risoluzione 28 dicembre 2004 l'interessato era stato avvisato che avrebbe dovuto sottoporsi a degli accertamenti. Pure il perito di __________, durante il colloquio obbligatorio, l'aveva debitamente informato sulle conseguenze a cui andava incontro. La decisione di revoca 7 aprile 2005 è ancora più chiara: al termine di un periodo di almeno nove mesi, l'insorgente dovrà dimostrare la totale astinenza da bevande alcoliche, l'avvenuta disintossicazione e l'assenza di dipendenza psico-fisica. Malgrado tutti questi avvertimenti e raccomandazioni, il ricorrente non ha avuto la volontà di evitare consumi smodati di alcool. Prova ne sono gli elevati valori di CDT riscontrati proprio dopo aver ricevuto le predette raccomandazioni (3.1, 3.7 e 3.9%), che non fanno certo ben sperare. I quattro valori nella norma su cui il ricorrente basa la sua difesa - in particolare gli ultimi due, rilevati molto tempo dopo il momento della revoca - non bastano. Lo psicologo del traffico ha infatti osservato che le alcolemie riscontrate sono indicative di una tendenza, fosse davvero anche solo del tutto occasionale, a trascendere in modo pericoloso nel bere. Appare quindi essere un sintomo da non sottovalutare di una certa problematicità del suo potus. La sua evidentemente ottima sopportazione alcolemica, che ha fatto sì che effettivamente non si fosse sentito affatto ubriaco alla guida e che gli avrebbe altresì permesso di condurre per diversi chilometri senza problemi, risulta essere un ulteriore indizio qualificato. Notoriamente la sopportazione alcolemica deriva infatti esclusivamente dall'allenamento nel bere. L'esperto ritiene dunque che l'importanza degli eccessi in tali occasioni li rende però particolarmente problematici e la sopportazione alcolemica dimostrata suggerisce una certa pratica anamnestica. Si tratta quindi in sostanza in ogni caso perlomeno di un consumo alcolico problematico, che richiede la giusta considerazione e attenzione. Da queste certezze, sorge il giustificato sospetto che il ricorrente non riesca ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata, volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo per abuso

  • sporadico, ma eccessivo e incontrollabile - di bevande alcoliche, al fine di non più costituire un pericolo per la sicurezza del traffico.

Dall'esame della documentazione agli atti non emergono dunque motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Non è necessario effettuare ulteriori indagini.

3.3. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati che rendono l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così pure le condizioni di cui è corredato. La riammissione alla guida non prima del mese di dicembre 2005 ed il presupposto di dover superare un nuovo esame psico-tecnico per poter essere riammesso alla guida si avverano senz'altro giustificati. Date le circostanze, il presente giudizio appare comunque mite, ove solo si consideri che nel caso in cui fossero sussistite le premesse di una semplice revoca di ammonimento la durata del provvedimento avrebbe di gran lunga superato i 12 mesi, stante la recidiva specifica di cui si è reso autore il ricorrente.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1bis, cpv. 3 e 23 vLCStr; 30 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 vOAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intima-zione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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